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Decreto-Legge 10 settembre 2026 n. 157
Decreto-Legge 10 settembre 2026 n. 157 / Gasolio: proroga taglio accise (fino al 17.09.2026)
ID 27073 | 10 Settembre 2026 / Allegato
Decreto-Legge 10 settembre 2026 n. 157
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attivita' energetiche strategiche.
(GU n. 210 del 10.09.2026)
Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2026
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Art. 1. Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto
In considerazione del perdurare dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l’aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dall’11 al 17 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.
Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l’aliquota di accisa di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.
Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 86 milioni di euro per l’anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
All’articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «da marzo a agosto» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a settembre». Per le finalità di cui al primo periodo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, è incrementata di 16 milioni di euro per l’anno 2026.
Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 16 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
Art. 2. Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche
Nei casi di procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, ivi inclusi quelli relativi alla perforazione di pozzi, al rilascio, alla proroga o alla modificazione di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi, qualora la regione interessata, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione dalla documentazione a corredo dell’istanza, non si sia espressa sull’intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla regione medesima un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere. Qualora il mancato rispetto del termine per l’espressione dell’intesa regionale si verifichi nell’ambito del procedimento unico di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il termine assegnato ai sensi del primo periodo del presente comma non è superiore a trenta giorni. Entro il termine assegnato ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica promuove un’apposita interlocuzione con la regione interessata al fine di acquisire le ragioni del ritardo e ogni elemento utile affinché la regione medesima si esprima sull’intesa. L’interlocuzione non sospende il decorso del termine assegnato ai sensi del primo periodo del comma.
Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato ai sensi del comma 1 e l’inerzia risulti idonea a compromettere il tempestivo svolgimento di attività di interesse strategico nazionale concernenti la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti energetici o la tutela dell’unità economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nomina un commissario ad acta al quale è attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione interessata, l’intesa, assegnando il termine entro il quale provvedere. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della regione interessata. Il commissario ad acta, nello svolgimento delle attività propedeutiche all’adozione dell’atto sostitutivo, assicura forme adeguate di pubblicità e informazione dei territori e dei comuni interessati in ordine ai profili tecnici, socioeconomici e alle tutele ambientali del progetto.
Il Consiglio dei ministri, con la deliberazione di cui al comma 2 o con successiva deliberazione, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare un subcommissario, che coadiuva il commissario ad acta nello svolgimento delle attività a esso attribuite. In caso di assenza o impedimento temporaneo del commissario ad acta, il subcommissario ne esercita le funzioni.
Il commissario ad acta di cui al comma 2 può, altresì, essere nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Al commissario ad acta e al subcommissario non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3. Disposizioni finanziarie
Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 18,6 milioni di euro per l’anno 2027.
Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall’articolo 1, comma 4, pari a 16 milioni di euro per l’anno 2026 e a 18,6 milioni di euro per l’anno 2027 e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 86 milioni di euro per l’anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede, per l’anno 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all’articolo 1 e, per gli anni 2026 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 4. Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Tutte le proroghe:
Timeline Decreti con finestre di slittamento riduzione accise carburanti:
1° | Decreto-Legge18 marzo 2026 n. 33 (GU n.64 del 18.03.2026) | Dal 19 marzo al 07 Aprile 2026
2° | Decreto 2 aprile 2026 (GU n.78 del 03.04.2026) | Dall'8 aprile al 1° maggio 2026
3° | Decreto-Legge 30 aprile 2026 n. 63 (GU n.99 del 30.04.2026) | Dal 2 al 10 maggio 2026
4° | Decreto 8 maggio 2026 (GU n. 106 del 9 maggio 2026) | Dall'11 al 22 maggio 2026
5° | Decreto-Legge 22 maggio 2026 n. 89 (GU n.117 del 22.05.2026) | Dal 23 maggio al 6 giugno 2026
6° | Decreto 5 giugno 2026 (GU n.129 del 06.06.2026) | Dal 07 giugno al 3 luglio 2026
- regime sospeso dal 4 al 27 luglio 2026
7° | Decreto 27 luglio 2026 (GU n. 172 del 27.07.2026) | Dal 28 al 29 luglio 2026 - Gasolio
8° | Decreto-Legge 27 luglio 2026 n. 133 (GU n. 172 del 27.07.2026) | Dal 30 luglio 2026 al 6 agosto 2026 - Gasolio
9° | Decreto-Legge 5 agosto 2026 n. 139 (GU n.180 del 05.08.2026) | Dal 7 al 24 agosto 2026 - Gasolio
10° | Decreto 20 agosto 2026 (GU n.195 del 24.08.2026) | Dal 25 al 26 agosto 2026 - Gasolio
11° | Decreto-Legge 26 agosto 2026 n. 153 (GU n.197 del 26.08.2026) | Dal 27 Agosto al 5 Settembre 2026) - Gasolio
12° | Decreto 4 settembre 2026 (GU n.205 del 04.09.2026) | Dal 5 al 10 Settembre 2026) - Gasolio
13° | Decreto-Legge 10 settembre 2026 n. 157 (GU n. 210 del 10.09.2026) | Dall’11 al 17 settembre 2026
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