Interpello ambientale 08.09.2026
OGGETTO: Interpello ambientale ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 - Corretta applicazione dell’art. 242-bis del D. Lgs 152/2006
I quesiti
Con nota del 4 maggio 2026, assunta in pari data agli atti della scrivente al prot.94652, la Provincia di Verona ha proposto l’interpello ambientale di cui in oggetto.
Ha premesso l’Ente provinciale che, ai sensi della L.R. n. 3/2000, la competenza ad approvare i piani di caratterizzazione, le analisi di rischio e i progetti di bonifica spetta ai Comuni (salvo quelli del bacino scolante nella laguna veneta). Tale competenza comunale vale sia per le procedure ordinarie (art. 242) che per quelle semplificate (artt. 242-bis e 249).
La Provincia di Verona viene tuttavia chiamata a esprimersi per gli aspetti di propria competenza nelle Conferenze di Servizi convocate dai Comuni.
A causa dell'uso sempre maggiore della procedura semplificata ex art. 242-bis (che non richiede l'approvazione preventiva di caratterizzazione, analisi di rischio e progetto), sono tuttavia emerse interpretazioni difformi tra i Comuni del territorio.
Per gli effetti, la Provincia di Verona, anche al fine di garantire, sul proprio territorio, una
interpretazione omogenea della norma, ha sollevato quattro macro-questioni interpretative, sia di
natura soggettiva/tecnica che procedurale.
Quesito 1: Legittimazione soggettiva (Responsabile ovvero Operatore)
L'art. 242-bis comma 1 fa riferimento alla nozione di "operatore interessato" che provvede a proprie spese. Atteso che il responsabile della contaminazione ha già per legge l'obbligo di bonificare, la Provincia chiede se la norma debba essere interpretata nel senso di escludere quest'ultimo, riservando la procedura semplificata solo ai soggetti non responsabili (es. proprietari incolpevoli).
Per gli effetti, la Provincia chiede di sapere se il responsabile dell'inquinamento possa accedere all'art. 242-bis o sia, di contro, obbligato a seguire la procedura ordinaria dell'art. 242.
Quesito 2: Obbligo di indagine sulla matrice acque sotterranee
Molti progetti presentati ex art. 242-bis prevedono lo scavo e l'asportazione dei terreni basandosi solo su indagini preliminari del suolo, omettendo del tutto lo studio della falda acquifera (anche se superficiale, in un contesto in cui la lettera della norma si riferisce esplicitamente alla riduzione della contaminazione del suolo alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione).
La Provincia ritiene che per applicare l'art. 242-bis sia sempre necessario indagare anche le acque sotterranee, per verificare che non vi sia una contaminazione della falda (in linea con le prassi di altre Regioni, come l'Emilia-Romagna, dove la contaminazione della falda vieta l'uso dell'art. 242-bis). Alcuni Comuni, invece, accettano progetti limitati ai soli terreni.
L’Ente interpellante chiede, pertanto, se sia corretta l'interpretazione per cui l'indagine della matrice acque sotterranee debba considerarsi un requisito obbligatorio per l'applicabilità dell'art. 242-bis.
Quesito 3: Modalità di passaggio dalla procedura semplificata a quella ordinaria
Nel caso in cui il collaudo finale dimostri il mancato raggiungimento delle CSC nel suolo, la norma prevede che il proponente presenti entro 45 giorni le "integrazioni al progetto", da istruire con rito ordinario. Tuttavia, l'iter ordinario (art. 242) si basa logicamente su passaggi propedeutici (approvazione della caratterizzazione, Analisi di Rischio sito-specifica per calcolare le CSR, ecc.) e non sulla semplice "variante" di un progetto mai approvato prima.
Da parte sua, la Provincia ritiene che il passaggio alla procedura ordinaria non debba solo comportare l’obbligo di "integrare il vecchio progetto", ma anche l'integrazione della caratterizzazione e la presentazione dell'Analisi di Rischio (AdR).
Tuttavia, nel caso in cui il superamento delle CSC sia limitato e gestibile con piccoli ampliamenti di scavo, la Provincia ritiene si possa rimanere nell'alveo dell'art. 242-bis, mentre il passaggio all'art. 242 (procedura ordinaria) dovrebbe scattare solo in caso di contaminazione residua importante (segno di una cattiva caratterizzazione iniziale).
Tanto premesso, l’Ente interpellante chiede di sapere se questa interpretazione debba ritenersi corretta, considerando che l'ordinamento prevede l'obbligo di calcolo delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) tramite analisi di rischio prima di poter approvare un vero e proprio progetto di bonifica ordinario.
Quesito 4: Azioni coercitive in caso di inadempienza dell'operatore non responsabile
Nel caso in cui il collaudo fallisca, è noto che la norma prevede che si debba passare alla procedura ordinaria (con conseguente aumento di tempi e costi). Qualora il proponente sia un operatore interessato ma non responsabile dell'inquinamento, questi potrebbe decidere di abbandonare l'intervento.
Sul punto, la Provincia interpellante chiede di sapere se in caso di fallimento degli obiettivi dell'art. 242-bis, la Pubblica Amministrazione possa legittimamente emettere un'ordinanza o una diffida a proseguire la bonifica nei confronti di un soggetto non responsabile della contaminazione.
...segue in allegato