Legge 30 dicembre 2023 n. 213
Art. 1
400. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028,
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402. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il programma di cui al comma 400, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività finanziate dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore. Il programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere.
All'attuazione del programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate.