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Decreto Interministeriale 4 agosto 2026
Decreto Interministeriale 4 agosto 2026 / Approvazione del documento d'identità provvisorio
ID 26938 | 23.08.2026 / Attached
Pubblicazione del decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione di approvazione del documento d'identità provvisorio di cui all'art.11, comma 3 del DL n.108 del 26 giugno 2026.
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Art. 1 È approvato il modello di documento d’identità provvisorio, di cui all’art. 11, co. 3, del decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, con le caratteristiche grafiche previste dall’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il documento d’identità provvisorio è predisposto su carta valori ed è realizzato nel formato aperto di 150 x 110 mm.
Al fine di assicurarne l’autenticità e la protezione contro la contraffazione, il documento è dotato di specifici elementi di sicurezza, quali le microscritture, la stampa calcografia, inchiostro otticamente variabile (OVI) ed il fondino di sicurezza.
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segue allegato
Decreto-Legge n. 108 del 26 giugno 2026
Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica
1. In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.
2. Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può, altresì, essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali.
La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027.
3. Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All'atto del ritiro della carta di identità elettronica, il documento provvisorio è restituito al Comune.
4. Il documento d'identità provvisorio di cui al comma 3, rilasciato su supporto cartaceo, è considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'atto del rilascio, il cittadino è avvertito che il documento di identità provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio.
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