Patto per l'industria pulita

Patto per l'industria pulita
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L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
OGGETTO: Interpello ambientale ex art .3-septies D. Lgs 152/2006 e ss.mm. i i . - Applicazione del la BAT 2022/2427 in materia di emissioni in atmosfera per impianto IPPC 4.1 – Fabbricazione di prodotti chimici organici - Riscontro
Con nota che si riscontra codesta Provincia ha chiesto a questo Ministero chiarimenti in merito all’applicazione della BAT n. 18, tab. 1.6 delle Conclusioni sulle BAT in oggetto a impianto Claus esistente, impiegato da un’installazione chimica con codice IPPC 4.1 per l’abbattimento dell’acido solfidrico, con particolare riferimento al rispetto del BAT-AEL in concentrazione per il parametro SOx indicato dalla BAT.
Si rileva, in relazione all’applicazione delle direttive operative definite a livello dipartimentale, che il quesito riguarda la individuazione delle norme comunitarie di riferimento in materia di autorizzazione integrata ambientale, e non implica pertanto alcuna valutazione tecnico-scientifica, né afferisce a settori di competenza di altre direzioni generali.
Pertanto a riguardo, anche alla luce dell’esperienza relativa a procedimenti simili gestiti a livello statale, con medesima tipologia e i volumi produttivi oltre le soglie di cui all’allegato XII alla Parte
Seconda del D. Lgs 152/2006, si riportano di seguito le considerazioni della scrivente direzione generale al fine di dare compiuto riscontro al citato interpello.
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D. Lgs 152/2006, la Provincia di Savona ha illustrato un caso specifico, relativo ad una installazione per la produzione di sostanze chimiche, nella quale è in funzione un impianto per il recupero dello zolfo (impianto Claus) i cui fumi in uscita sono convogliati in un post-combustore, il quale tratta anche contributi provenienti da altre unità del ciclo produttivo. Poichè le varie emissioni confluenti nel postcombustore hanno caratteristiche chimico-fisiche non omogenee, i limiti per gli ossidi di zolfo dei singoli contributi e dell’emissione finale sono stati fissati solo in flusso di massa.
Però, si osserva che il sistema per il recupero dello zolfo presenta un’efficienza di conversione dell'H2S tale da non garantire, per gli ossidi zolfo, il rispetto di limiti in concentrazione coerenti con gli intervalli BAT-AEL indicati nella BAT n. 18, tab. 1.6 delle Conclusioni sulle BAT 2022/2427.
In proposito la provincia chiede se, alla luce di quanto sopra esposto, un impianto Claus esistente debba sottostare all’adeguamento alle BAT 18 tab. 1.6, con particolare riferimento al rispetto del limite di concentrazione di SOx.
Il quesito, pur facendo riferimento ad un caso particolare, riveste carattere generale poiché si tratta di una casistica potenzialmente diffusa per la quale una trattazione uniforme risulta opportuna.
Tra l’altro, potendo interessare anche casistiche applicabili a autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, risulta opportuno fornire in materia indirizzi condivisi.
...segue in allegato
Fonte: MASE
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