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Calcolo e verifica del contenuto riciclato nelle batterie / JRC 2026

Studio del JRC sulle norme armonizzate per il calcolo e la verifica del contenuto riciclato nelle batterie

Calcolo e verifica del contenuto riciclato nelle batterie / JRC 2026

ID 26903 | 14 Agosto 2026 / Allegato (EN)

Studio del JRC sulle norme armonizzate per il calcolo e la verifica del contenuto riciclato nelle batterie. Raccomandazioni del JRC a sostegno delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/1542

L'articolo 8 del Regolamento sulle batterie ((UE) 2023/1542) impone ai fabbricanti di batterie industriali con una capacità superiore a 2 kWh l'obbligo di fornire documentazione sulla percentuale di cobalto, litio o nichel presenti nel materiale attivo recuperati da rifiuti di produzione di batterie o da rifiuti post-consumo, nonché sulla percentuale di piombo presente nella batteria proveniente da rifiuti.

La metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato di cobalto, litio, nichel e piombo nelle batterie immesse sul mercato UE sarà definita in un atto delegato. Il Centro comune di ricerca (JRC) è stato incaricato dalla Direzione generale per l'ambiente (DG ENV) e dalla Direzione generale per il mercato interno, l'industria, l'imprenditorialità e le PMI (DG GROW) di elaborare raccomandazioni tecnico-scientifiche a supporto del prossimo atto delegato.

Basandosi su una revisione sistematica della letteratura, workshop con le parti interessate e incontri bilaterali con l'industria, lo studio fornisce una panoramica completa della catena del valore delle batterie, concentrandosi sui quattro metalli oggetto di studio. Il rapporto mappa gli standard esistenti, gli schemi di certificazione e le pratiche della catena di approvvigionamento, sottolineando la complessità della catena del valore delle batterie e le relative sfide in termini di tracciabilità.

Esamina i compromessi tra i diversi modelli di tracciabilità, analizzando i possibili effetti sulla continuità aziendale, l'efficienza delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la fiducia dei consumatori, la facilità di verifica e gli oneri amministrativi, e presenta schemi dettagliati di calcolo e verifica per due opzioni di tracciabilità.

________

Regolamento (UE) 2023/1542

Articolo 8 Contenuto riciclato nelle batterie industriali, nelle batterie per veicoli elettrici, nelle batterie per mezzi di trasporto leggeri e nelle batterie per autoveicoli

1. A decorrere dal 18 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al terzo comma, se posteriore, le batterie industriali, con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, le batterie per veicoli elettrici e le batterie per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione contenente informazioni sulla percentuale di cobalto, litio o nichel presente nei materiali attivi e che è stata recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo, e sulla percentuale di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria per anno e stabilimento di fabbricazione.

Il primo comma si applica a decorrere dal 18 agosto 2033 alle batterie per mezzi di trasporto leggeri che contengono cobalto, piombo, litio o nichel nei materiali attivi.

Entro il 18 agosto 2026, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo, per le batterie di cui al primo e al secondo comma, la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di cobalto, litio o nichel presente nei materiali attivi e recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo e della percentuale di piombo presente nella batteria e recuperata dai rifiuti, e stabilendo il formato della documentazione.

2. A decorrere dal 18 agosto 2031, per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel, la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII attesta che tali batterie contengono, nei materiali attivi, la seguente percentuale minima, rispettivamente, di cobalto, litio o nichel recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo e la percentuale minima di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria per anno e stabilimento di fabbricazione:

a) 16 % di cobalto;
b) 85 % di piombo;
c) 6 % di litio;
d) 6 % di nichel.

3. A decorrere dal 18 agosto 2036, per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, per le batterie per veicoli elettrici, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel, la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII attesta che tali batterie contengono, nei materiali attivi, la seguente percentuale minima, rispettivamente, di cobalto, litio o nichel recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo e la percentuale minima di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria per anno e stabilimento di fabbricazione:

a) 26 % di cobalto;
b) 85 % di piombo;
c) 12 % di litio;
d) 15 % di nichel.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione, se le batterie sono già state immesse sul mercato o messe in servizio prima di essere sottoposte a tali operazioni.

5. Dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 ed entro il 31 dicembre 2028, la Commissione valuta se, a motivo della disponibilità attuale, e della disponibilità prevista per il 2030 e il 2035, di cobalto, piombo, litio o nichel recuperati dai rifiuti, ovvero della loro mancanza, e alla luce dei progressi tecnici e scientifici, sia opportuno rivedere gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 3.

Ove giustificato e opportuno sulla base della valutazione effettuata a norma del primo comma o a motivo di altri considerevoli cambiamenti delle tecnologie per le batterie che incidono sui tipi di materiali recuperati, la Commissione adotta entro il 18 agosto 2029 un atto delegato a norma dell’articolo 89 per modificare gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 3.

6. Ove giustificato e opportuno a motivo degli sviluppi di mercato relativi alla composizione chimica delle batterie che incidono sui tipi di materiali che possono essere recuperati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare il presente regolamento aggiungendo ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo materiali diversi da cobalto, piombo, litio e nichel, con specifiche percentuali minime di contenuto riciclato per specifico materiale.

Fonte: JRC

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