Regolamento delegato (UE) 2021/1416
Regolamento delegato (UE) 2021/1416 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto rigua...
ID 26763 | 27 Luglio 2026 / Allegato
Deliberazione n. 4 del 22 luglio 2026
Individuazione della sottocategoria 2-quater (liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell’ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti). Criteri e requisiti per l’iscrizione
A seguito della modifica apportata all’art. 212, comma 5 del d.lgs. 152/2006 che prevede la possibilità, per i liberi professionisti iscritti in albi professionali che prevedono lo svolgimento di attività manutentive, di iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto dei propri rifiuti, il Comitato nazionale ha individuato la sottocategoria 2-quater specificatamente dedicata a tali soggetti definendone criteri e requisiti d’iscrizione.
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5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Possono iscriversi all'Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l'esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all'esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e delle classi previste per tali operazioni. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.
Fonte: ANGA
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