D.P.R. 5 luglio 2019 n. 102

D.P.R. 5 luglio 2019 n. 102
Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/C...

ID 26759 | 26.07.2026 / Download allegato
La Commissione europea ha adottato, il 14 Luglio 2026, un Atto delegato che introduce nuove esclusioni rispetto agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie, in materia di rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili integrate nei prodotti. In particolare è modificato l'Art. 11 p. 2. del regolamento (UE) 2023/1542.
L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1542 è sostituito dal seguente (in neretto le novità):
«2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti prodotti contenenti batterie portatili possono essere progettati in modo tale che la batteria sia rimovibile e sostituibile esclusivamente da parte di professionisti indipendenti:
a) apparecchi, inclusi i dispositivi indossabili, progettati specificamente per funzionare principalmente in un ambiente regolarmente soggetto a spruzzi d’acqua, getti d’acqua o immersione in acqua, e destinati a essere lavabili o risciacquabili;
b) dispositivi professionali per diagnostica per immagini e radioterapia, quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745, e dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746;»
(c) dispositivi indossabili la cui sicurezza, durevolezza o resistenza all'acqua potrebbe essere compromessa dall'accesso dell'utente alla batteria e che:
(1) per loro natura, dimensioni o forma, sono considerati troppo piccoli per consentire all'utente finale di effettuare la sostituzione della batteria in modo corretto e sicuro; o
(2) si avvalgono di un involucro compatto e sigillato per preservare l'integrità funzionale, inclusa la protezione contro polvere e urti;
(d) fino al 31 luglio 2030, giocattoli elettrici contenenti batterie ricaricabili, qualora, a causa della natura o delle dimensioni del giocattolo, la deroga sia necessaria per garantire la sicurezza del giocattolo se utilizzato conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
(e) sonde termiche wireless specificamente progettate per il contatto con gli alimenti durante i processi di preparazione degli alimenti;
(f) prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (ATEDX / ndr);
(g) sistemi di somministrazione sul corpo specificamente progettati per la somministrazione sottocutanea di medicinali;
(h) dispositivi telematici destinati all'installazione sul tetto di macchine agricole e da costruzione e progettati per essere esposti a forti vibrazioni, polvere e condizioni di umidità durante il loro utilizzo previsto.
Le deroghe di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del presente paragrafo si applicano solo quando tali deroghe sono necessarie per garantire la sicurezza dell'utilizzatore e dell'apparecchio.
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L’Atto delegato è stato trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea per il relativo esame. Entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.
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