
Circolare MIT Prot. n. 20665 del 6 Luglio 2026 / Rilascio deroghe trasporto merci pericolose UN 3536 - BESS con veicoli eccezionali
ID 26652 | 09 Luglio 2026 / Allegato
Oggetto: modalità di accoglimento delle istanze per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto su strada con veicoli eccezionali di merce pericolosa classificata con numero ONU 3536.
Al fine di chiarire gli aspetti normativi sottesi al rilascio delle autorizzazioni in oggetto, si rappresenta che il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali e/o in condizioni di eccezionalità è espressamente vietato dall’art. 368 del Regolamento di attuazione del Codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
La Direzione Generale per la motorizzazione può rilasciare “singole, specifiche e motivate” deroghe in concomitanza di particolari e giustificate esigenze di trasporto, conformemente al c. 3 del succitato articolo.
La scrivente Direzione Generale, pertanto, ritiene opportuno, per questioni di sicurezza, dare seguito esclusivamente alle istanze relative a trasporti aventi carattere di interesse nazionale, ovvero volti a connettere i container BESS di batterie al litio con i nodi strategici di rete, preventivamente individuati dai gestori della rete elettrica, col fine di stabilizzarla. In tale contesto, quindi, l’iniziativa per richiedere la deroga non è in capo alle singole aziende private, bensì ai gestori della rete stessa che rappresenteranno l’esigenza alla scrivente Amministrazione per le valutazioni del caso.
Sulla base di quanto detto, a partire dalla presente, le future richieste indirizzate alla scrivente Amministrazione volte all’ottenimento di deroghe per applicazioni diverse da quelle su menzionate non potranno essere accolte.
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segue allegato
DPR 16 dicembre 1992 n. 495...
Art. 368 (Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità)
1. È vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, fatte salve le condizioni di ammissibilità previste nel presente articolo nonché le competenze del Ministero dei lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade.
2. È ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purché tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto.
3. La Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto.
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