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Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1444

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1444 

ID 26603 | 03 Luglio 2026 / Allegato

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1444 
della Commissione, del 2 luglio 2026, che abroga i regolamenti (CE) n. 1497/2007 e (CE) n. 1516/2007 della Commissione sui requisiti di controllo delle perdite per talune apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra

C/2026/4548

GU L 2026/1444 del 3.7.2026

Entrata in vigore: 23.07.2026

__________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, in particolare l’articolo 5, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 1497/2007 e (CE) n. 1516/2007 sono stati adottati per stabilire i requisiti minimi per il controllo delle perdite nelle apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e nelle pompe di calore, come pure nei sistemi di protezione antincendio, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Il regolamento (CE) n. 842/2006 è stato abrogato e sostituito da una normativa più recente dell’Unione sui gas fluorurati ad effetto serra, vale a dire il egolamento (UE) 2024/573.

(2) Dopo l’adozione dei regolamenti (CE) n. 1497/2007 e (CE) n. 1516/2007, la legislazione dell’Unione sui gas fluorurati ad effetto serra si è evoluta verso norme più complete e integrate, che comprendono prescrizioni in materia di prevenzione delle perdite, monitoraggio, certificazione e tenuta dei registri, il che ha reso superflue diverse disposizioni di tali regolamenti. Alcune delle prescrizioni tecniche stabilite in tali regolamenti si basano su metodi e pratiche di rilevamento che rispecchiano lo stato della tecnologia al momento della loro adozione e non tengono adeguatamente conto dei successivi sviluppi tecnologici. Inoltre l’impostazione metodologica stabilita in tali regolamenti è troppo ampia e, di conseguenza, lascia spazio ad approcci divergenti e non garantisce un’applicazione armonizzata in tutta l’Unione. In pratica, ormai le impostazioni metodologiche stabilite in tali regolamenti non trovano più ampia applicazione.

(3) Le norme di cui ai regolamenti (CE) n. 1497/2007 e (CE) n. 1516/2007 non sono più necessarie e, nella pratica, sono state sostituite da metodologie aggiornate di controllo delle perdite applicate in tutta l’Unione per le apparecchiature in questione. Al fine di garantire chiarezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi, tali regolamenti dovrebbero essere abrogati senza essere sostituiti.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 1497/2007 e (CE) n. 1516/2007 sono abrogati.

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

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