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Decreto 18 maggio 2026 n. 110

Decreto 18 maggio 2026 n. 110 / Regolamento riordino disciplina delle Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML)

Decreto 18 maggio 2026 n. 110 / Regolamento riordino disciplina delle Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML)

ID 26541 | 26 Giugno 2026 / Allegato

Decreto 18 maggio 2026 n. 110 Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(GU n.146 del 26.06.2026)

Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/2026
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Art. 1 Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento reca la disciplina del riconoscimento delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, che assumono la denominazione di “Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML)”, e dell’accreditamento delle sedi e dei corsi, nonché delle modalità per l’attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendone i criteri, le procedure e i requisiti.

2. Le Scuole superiori per mediatori linguistici rilasciano, ove riconosciute e accreditate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio conseguibili al termine di corsi di studio di primo ciclo di durata triennale, equipollenti ad ogni effetto di legge ai diplomi di laurea rilasciati dalle Università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12) di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648. Qualora le suddette Scuole abbiano ottenuto l’accreditamento di un corso e di una sede, le stesse possono rilasciare titoli di studio di secondo ciclo di durata biennale, equipollenti ad ogni effetto di legge ai diplomi di laurea magistrale rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94) di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell’università e della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell’università e della ricerca;
c) per Direzione, la Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
d) per Direttore generale, il Direttore della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
e) per Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML), le Scuole pubbliche e private di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697;
f) per soggetto gestore, i soggetti pubblici e privati che abbiano presentato istanza ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento di una SSML e l’accreditamento di uno o più corsi di primo ciclo di durata triennale, ai sensi
dell’articolo 3;
g) per Comitato regionale di coordinamento, il Comitato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
h) per ANVUR, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, istituita ai sensi dell’articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
i) per CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18;
l) per supplemento di diploma, il documento integrativo del titolo di studio, rilasciato in formato standardizzato e allegato al titolo finale, recante la descrizione del percorso formativo, delle competenze acquisite e del livello del titolo nel sistema nazionale di istruzione superiore, ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, di recepimento della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997.
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