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Domande e risposte (FAQ) sui riferimenti all'artigianato nella pubblicità

Riferimento all'artigianato nella pubblicità

FAQ sui riferimenti all'artigianato nella pubblicità / MIMIT Giugno 2026

ID 26503 | 23 Giugno 2026 / Allegato

Domande e risposte (FAQ) sui riferimenti all'artigianato nella pubblicità (articolo 16 legge n. 34/2026)

In allegato Domande e risposte (FAQ) riguardanti le seguenti domande:

1. Un’impresa non artigiana può vendere o somministrare beni realizzati da imprese artigiane, promuovendoli come artigianali?

2. Qual è l’ambito di applicazione del divieto di utilizzare il riferimento dell’artigianato nella pubblicità?

3. In caso di imprese non iscrivibili all'albo artigiani che utilizzano, nel processo di produzione, semilavorati forniti da un artigiano, trova applicazione l’articolo 16 della legge n. 34/2026?

4. Imprenditori e imprese non iscritte all’albo artigiani possono promuovere come artigianali prodotti o servizi da loro realizzati con un metodo di produzione manuale o un processo produttivo di qualità o tradizionale?

5. Alla luce della nuova formulazione dell’articolo 5, comma ottavo, della legge 8 agosto 1985 n. 443, è lecito utilizzare nella etichetta di un prodotto alimentare il termine “prodotto artigianale” se destinato a mercati esteri?

6. In settori ad alta internazionalizzazione possono essere utilizzati per la commercializzazione di prodotti sui mercati esteri anche i termini inglesi es “craftsmanship” o “artisanal process” da imprese non iscritte all’albo degli artigiani?

7. La nuova disposizione si applica anche ai prodotti artigianali disciplinati da leggi speciali (ad esempio la birra artigianale)?

8. I titolari di partiva IVA e gli hobbisti che svolgono attività di produzione di beni o servizi – non essendo imprese – possono utilizzare i riferimenti all'artigianato e all'artigianalità per promuovere i loro beni o servizi?

9. A quali condizioni è possibile utilizzare i riferimenti all'artigianato e all'artigianalità per denominare “artigiane” manifestazioni, eventi o fiere?

10. Le sanzioni previste dal comma nono dell’articolo 5 della L. n. 443/1985, come modificato dall’articolo 16 della L. n. 34/2026 sono di immediata applicazione?

11. Le scorte di magazzino, ivi comprese le etichette, per le quali vi è la prova della loro immissione in commercio in data anteriore all’entrata in vigore della legge 11 marzo 2026 possono continuare ad essere commercializzate anche se non rispettano in tutto o in parte le disposizioni dell’articolo 5, comma 8, della legge 8 agosto 1985 n. 443, n.34?

12. La nuova disposizione si applica anche ai prodotti tutelati da Indicazione Geografica Protetta – IGP o altri prodotti artigianali e industriali riconosciuti come IGP “non agri”?

[...]

Legge 11 marzo 2026 n. 34

Art. 16 Riferimento all'artigianato nella pubblicità

1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di «artigianato», all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:

«Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è irrogata dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo».

Fonte: MIMIT

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