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Provvedimento GPDP del 14 maggio 2026
Provvedimento GPDP del 14 maggio 2026 / Il Garante sanziona Comune per uso illecito filmati di videosorveglianza di sicurezza
ID 26493 | 19 Giugno 2026 / Provvedimento allegato
Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti del Comune di Reggio Calabria, giudicando illecito l'utilizzo dei filmati della videosorveglianza cittadina per finalità di polizia stradale.
La vicenda è nata dal reclamo di una cittadina a cui il Comune, dopo un incidente stradale, aveva contestato una multa e ritirato la patente basandosi proprio sulle immagini registrate dalle telecamere comunali. Inoltre, il Comando di Polizia Locale aveva trasmesso il video alla Motorizzazione Civile per sollecitare la sospensione della patente della donna.
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Il Garante della Privacy ha ammonito il Comune di Reggio Calabria (p. 9). Ha ritenuto illecito l'uso dei video di sicurezza urbana per fare una multa stradale e il loro invio alla Motorizzazione (pp. 5, 8).
Il Comune ha usato le telecamere della sicurezza cittadina per ricostruire un incidente stradale (p. 2). Ha fatto una multa alla conducente e ha spedito il video alla Motorizzazione per farle sospendere la patente (p. 2). La donna ha fatto reclamo al Garante (p. 1).
Le violazioni del Comune
Abuso delle telecamere: I video per la sicurezza urbana (criminalità) non si possono usare per multe stradali amministrative (p. 5).
Falsa pista penale: Il Comune si è giustificato dicendo di aver agito come Polizia Giudiziaria (p. 6). L'incidente ha però causato solo lesioni lievissime (10 giorni di prognosi), senza rilevanza penale d'ufficio (p. 6).
Invio video illegittimo: La Motorizzazione può ricevere segnalazioni solo per incidenti con lesioni gravi (p. 7). In questo caso la trasmissione del video è stata priva di base giuridica (p. 8).
Il Garante ha archiviato il caso come "violazione minore" senza sanzioni in denaro perché (p. 9): È stata coinvolta una sola persona (p. 8).Le norme erano complesse e il Comune ha sbagliato in buona fede (p. 9).Il Comune ha collaborato all'istruttoria e non aveva precedenti (p. 9).Non sono stati diffusi dati sensibili (p. 9).
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