
Raccomandazione (UE) 2026/1307 / Monitoraggio PFAS nei mangimi
ID 26470 | 16 Giugno 2026 / Allegato
Raccomandazione (UE) 2026/1307 della Commissione, dell'11 giugno 2026, relativa al monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei mangimi
C/2026/3837
GU L 2026/1307 del 16.6.2026
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono state ampiamente utilizzate in campo industriale e in applicazioni di consumo, ad esempio in rivestimenti antimacchia in tessuti e tappeti, rivestimenti resistenti all'olio in prodotti di carta e cartone a contatto con gli alimenti, schiume antincendio, tensioattivi per l'industria estrattiva e i pozzi petroliferi, lucidanti per pavimenti e formulazioni di insetticidi. Il loro uso diffuso e la loro persistenza nell'ambiente hanno determinato un'ampia contaminazione ambientale. La contaminazione degli alimenti con queste sostanze è dovuta principalmente al bioaccumulo nelle catene alimentari acquatiche e terrestri e all'uso di materiali a contatto con gli alimenti contenenti PFAS. L'acido perfluoroottansulfonico (PFOS) e l'acido perfluoroottanoico (PFOA) e i loro sali sono le PFAS presenti nelle concentrazioni più elevate negli alimenti e negli esseri umani.
(2) Nel 2020, su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Autorità) ha aggiornato, nel suo parere sul rischio per la salute umana connesso alle sostanze perfluoroalchiliche, la sua valutazione dei rischi di PFOS e PFOA, estendendola all'acido perfluorononanoico (PFNA) e all'acido perfluoroesansulfonico (PFHxS), tenendo conto delle informazioni scientifiche più recenti e dei dati di occorrenza raccolti a norma della raccomandazione 2010/161/UE della Commissione. L'Autorità ha concluso che parti della popolazione europea superano la dose settimanale tollerabile. Le uova, il pesce e altri prodotti ittici, la carne e i prodotti a base di carne sembravano contribuire in modo significativo all'esposizione umana alle PFAS. L'Autorità ha concluso che gli alimenti di origine animale contribuiscono in modo significativo all'esposizione umana alle PFAS. L'Autorità ha concluso che le PFAS si trasferiscono dai mangimi agli alimenti di origine animale, con chiare differenze tra le specie e i tipi di PFAS. Il trasferimento di PFAS può avvenire anche dal suolo ingerito da animali d'allevamento durante il foraggiamento e dall'acqua di abbeveraggio.
(3) Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, nel regolamento (UE) 2023/915 della Commissione sono stati stabiliti tenori massimi di sostanze perfluoroalchiliche in alcuni alimenti di origine animale.
(4) La presenza di PFAS nei mangimi o nel suolo su cui si nutrono gli animali potrebbe causare non conformità degli alimenti di origine animale ai tenori massimi stabiliti per gli alimenti di origine animale.
(5) Attualmente sono disponibili solo dati limitati sulla presenza di PFAS nei mangimi per consentire di determinare i tassi di riporto dai mangimi agli alimenti di origine animale e per consentire una discussione sull'eventuale necessità di stabilire tenori massimi di PFAS nei mangimi. È pertanto opportuno raccogliere dati di occorrenza sulle PFAS nei mangimi e anche nel suolo nel caso in cui la presenza di PFAS negli alimenti di origine animale possa essere correlata alla presenza di PFAS nel suolo. Inoltre la presenza di PFAS nell'acqua di abbeveraggio potrebbe comportare la presenza di PFAS negli alimenti di origine animale, ma sono disponibili dati di monitoraggio sufficienti sulla presenza di PFAS nell'acqua di abbeveraggio.
(6) Per quantificare le concentrazioni di PFAS nelle quantità in cui sono presenti, è opportuno utilizzare metodi sufficientemente sensibili. Ciò dovrebbe essere incoraggiato raccomandando limiti di quantificazione.
(7) Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi del lotto campionato, gli Stati membri dovrebbero seguire la procedura di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione.
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. Gli Stati membri, in collaborazione con gli operatori del settore dei mangimi, dovrebbero monitorare la presenza di PFAS nei mangimi nel corso del 2026, del 2027 e del 2028.
Gli Stati membri dovrebbero effettuare prove per rilevare la presenza nei mangimi delle PFAS seguenti:
a) acido perfluoroottansulfonico (PFOS);
b) acido perfluoroottanoico (PFOA);
c) acido perfluorononanoico (PFNA);
d) acido perfluoroesansulfonico (PFHxS).
Gli Stati membri dovrebbero inoltre, se possibile, effettuare prove per rilevare la presenza di composti simili a PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS, ma con una catena alchilica diversa, come quelli di cui alla raccomandazione (UE) 2022/1431 della Commissione .
2. Il monitoraggio di cui al punto 1 dovrebbe comprendere un'ampia varietà di mangimi, in particolare:
a) pesci, altri animali acquatici e prodotti derivati, utilizzati come mangimi;
b) farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine;
c) mangimi di origine minerale;
d) foraggi, insilati, fieno ed erba fresca;
e) mangimi liquidi;
f) mangimi composti contenenti pesce, altri animali acquatici e prodotti derivati e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine.
Durante le indagini di follow-up sui tenori elevati di PFAS negli alimenti di origine animale, le PFAS dovrebbero essere analizzate anche nel suolo su cui si nutrono gli animali destinati alla produzione di alimenti e nell'acqua di abbeveraggio. Nel corso di tali indagini può essere esaminato anche il materiale da imballaggio come fonte di contaminazione.
Dovrebbero essere raccolti dati relativi a mangimi prodotti in regioni non inquinate, ma possono essere trasmessi anche dati relativi a mangimi provenienti da regioni inquinate, a condizione che ciò sia chiaramente indicato al momento della comunicazione dei dati all'Autorità.
3. Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi del lotto campionato per quanto riguarda i mangimi, gli Stati membri dovrebbero seguire la procedura di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, tenendo conto del fatto che si presume che le PFAS siano distribuite uniformemente in tutto il lotto. Per il suolo è opportuno seguire tali procedure di campionamento, se del caso. Per l'acqua di abbeveraggio è opportuno seguire la procedura di campionamento di cui alla direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), ossia la norma EN ISO 5667 Qualità dell'acqua - Campionamento.
4. Le analisi dovrebbero essere effettuate conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, utilizzando un metodo di analisi che abbia dimostrato di produrre risultati affidabili. I limiti di quantificazione dei metodi analitici dovrebbero essere inferiori o uguali a 0,1 μg/kg per ogni singola PFAS nei mangimi.
5. Si raccomanda agli Stati membri di comunicare i risultati delle analisi all'Autorità periodicamente e al più tardi entro il 30 giugno 2029 nel formato di trasmissione dei dati dell'EFSA, in linea con le prescrizioni contenute negli orientamenti dell'EFSA sulla descrizione standardizzata del campione (SDD2) per gli alimenti e i mangimi, e con gli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'EFSA.
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