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Professionisti: pagamenti PA e compensazioni soglia a 5.000 euro

Professionisti: pagamenti PA e compensazioni soglia a 5.000 euro dal 15 giugno 2026 / L. n. 88/2026

ID 26300 | 23 Maggio 2026 / Download Scheda

La Legge 22 maggio 2026 n. 88 (GU n.117 del 22.05.2026) conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38 (GU n.72 del 27.03.2026), ha disposto una modifica alla compensazione inadempienze verso PA, introducendo una soglia superiore a 5000 euro.

___________

L’art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) ha introdotto, con decorrenza dal 15 giugno 2026, il comma 1-ter all’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, innovando in tal modo la disciplina in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva dei professionisti destinatari di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il comma 725 dell’art. 1 (con nota di modifica della Legge 22 maggio 2026 n. 88) dispone:

All’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento "di qualunque ammontare" (parole sostituite dalla Legge 22 maggio 2026 n. 88 in "per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro / ndr") e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:
a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.
...


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