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Codice Penale: Delitti contro l’ambiente / Update D.Lgs. n. 81/2026

Codice Penale: Delitti contro l’ambienteUpdate D.Lgs. n. 81/2026

ID 26258 | 19 maggio 2026 / Nota completa in allegato

Pubblicato nella GU n. 113 del 18 maggio 2026, il Decreto Legislativo 21 aprile 2026 n. 81 Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE ed in vigore dal 02 giugno 2026.

L’articolo 3 (Modifiche al codice penale) del Decreto Legislativo 21 aprile 2026 n. 81  dà attuazione agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2024/1203 introducendo modifiche al libro II del Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 (codice penale), al titolo VI-bis.

La nuova formulazione dell’art. 452-bis risponde all’esigenza di prevedere una fattispecie base di inquinamento ambientale che incrimina la commissione di condotte ad ampio spettro (scarico, immissione ed emissione), realizzate in forma illecita, che cagionino un danno o un pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone o un danno rilevante o un pericolo di danno rilevante per la qualità dei corpi recettori (aria, acqua, suolo), per un ecosistema o per la flora o la fauna, cui si aggiunge anche espressamente quale oggetto di tutela l’habitat (articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1 Decreto Legislativo 21 aprile 2026 n. 81). All’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2 del Decreto Legislativo 21 aprile 2026 n. 81 si interviene quindi sul secondo comma dell’articolo 452-bis del codice penale (Inquinamento ambientale), estendendo l’aggravante ad effetto speciale alle ipotesi in cui l’inquinamento sia prodotto alternativamente:

1) in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi (nuovo terzo comma dell’articolo 452-bis, articolo 3, comma 1, lettera c) numero 3). All’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3, si interviene ancora sulla medesima norma del codice penale, disponendo che, dopo il nuovo terzo comma, nel rispetto della previsione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva, è aggiunto un quarto comma che prevede un aumento di pena per il caso in cui dai fatti di cui ai commi precedenti derivi pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.

In termini di armonizzazione, infine si è provveduto all’abrogazione dell’articolo 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto), ora ricompreso nella nuova formulazione dell’articolo 452-bis.

All’articolo 3, comma 1, lettera d), nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della Direttiva, viene introdotto il nuovo articolo 452-bis.1 del codice penale (Commercio di prodotti inquinanti).

La disposizione prevede la medesima pena dell’articolo 452-bis, primo comma, per chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se dal fatto deriva:
1) un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone;
2) un pericolo rilevante alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l’inquinamento è prodotto alternativamente:

1) in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli.

In ragione dell’introduzione del nuovo reato di cui all’art. 452-bis.1, si è provveduto a modificare sia l’articolo 32-quater che l’articolo 240-bis del codice penale, includendo, in entrambe le disposizioni, il reato di nuovo conio tra quelli per i quali è prevista sia la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (articolo 3, comma 1, lettera a) che la confisca in casi particolari (articolo 3, comma 1, lettera b).

All’articolo 3, comma 1, lettera e), in attuazione della disposizione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a), c) e d), della Direttiva, all’articolo 452-ter del codice penale si è intervenuti modificando il trattamento sanzionatorio, aumentando il minimo edittale da nove anni ad undici anni di reclusione e il massimo da dieci anni a dodici anni di reclusione, in coerenza con l’introduzione dell’aggravante dell’esposizione al pericolo per la vita o l’incolumità personale prevista dal nuovo terzo comma dell’art. 452-bis.

All’articolo 3, comma 1, lettera f), si inserisce una disposizione definitoria (art. 452-quinquiesdecies) della nozione di abusività, stabilendo che, agli effetti della legge penale (e quindi anche agli effetti delle norme incriminatrici extracodicistiche), il termine abusivamente si intenda riferito anche alle condotte poste in essere in violazione di disposizioni legislative dell’Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente; in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1); sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

All’articolo 3, comma 1, ancora nella lettera f), in attuazione della disposizione dell’articolo 8, della Direttiva in tema di circostanze aggravanti, si prevede, tramite l’inserimento dell’articolo 452-sexiesdecies del codice penale, che per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata:

1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;
2) se il fatto è commesso mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, in ragione del maggior disvalore della condotta.

Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398

TITOLO VI-BIS DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 2026 n. 81

Art. 452-bis
Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l’inquinamento è prodotto alternativamente:
1) in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 
2) in danno di specie animali o vegetali protette; 
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 
4) in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Art. 452-bis.1 Commercio di prodotti inquinanti

Alle pene stabilite dall’articolo 452 -bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se dal fatto deriva: 
1) un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone;
2) un pericolo rilevante alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l’inquinamento è prodotto alternativamente: 

1) in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli. Nel caso in cui l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Art. 452-ter
Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti

Se da uno dei fatti di cui agli articoli 452-bis   e 452 -bis.1 deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a undici anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

[...] Segue in allegato

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