Decisione 2009/442/CE
Decisione della Commissione, del 5 giugno 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consigli...
ID 26155 | 06.05.2026
Decisione delegata (UE) 2026/429
della Commissione, del 25 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio esentando alcuni operatori economici che utilizzano involucri di pallet e cinghie dalle prescrizioni in materia di riutilizzo del 100 % di tali formati di imballaggio
C/2026/511
GU L 2026/429 del 6.5.2026
Entrata in vigore: 26.05.2026
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, in particolare l’articolo 29, paragrafo 18, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Gli involucri di pallet e le cinghie sono formati di imballaggio per il trasporto soggetti agli obiettivi di riutilizzo di cui all’articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2025/40. L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento stabilisce un obiettivo generale di riutilizzo del 40 % per gli operatori economici che utilizzano determinati formati di imballaggio per il trasporto in un anno civile, consentendo così loro di compensare l’uso di un formato avente un basso tasso di riutilizzo con uno che presenta un elevato tasso di riutilizzo.
(2) L’articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2025/40 impone agli operatori economici che utilizzano questi formati di imballaggio per il trasporto un obiettivo di riutilizzo del 100 % per i trasporti all’interno della stessa impresa o di imprese collegate o associate nell’Unione e per i trasporti tra imprese all’interno dello stesso Stato membro.
(3) Sebbene gli involucri di pallet e le cinghie riutilizzabili siano attualmente disponibili in commercio e utilizzati per il trasporto di determinate merci, vi sono prove evidenti del fatto che l’uso esclusivo di involucri di pallet e cinghie riutilizzabili per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto, in tutti i casi contemplati dall’articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2025/40, può comportare per gli operatori interessati costi di adeguamento sproporzionati.
(4) I dati dimostrano che la transizione verso involucri di pallet e cinghie riutilizzabili al 100 % comporta ingenti investimenti iniziali per riprogettare le linee di imballaggio. Il passaggio a involucri di pallet e cinghie riutilizzabili richiederebbe investimenti in soluzioni automatizzate per gli imballaggi riutilizzabili che non sono ancora sufficientemente sviluppate. Tale passaggio potrebbe pertanto perturbare le catene di approvvigionamento e comportare costi per gli operatori economici, principalmente per coloro che utilizzano imballaggi per il trasporto.
(5) È dunque necessario esentare dagli obiettivi di riutilizzo di cui all’articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2025/40 gli operatori economici che utilizzano involucri di pallet e cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1 Esenzione relativa agli involucri di pallet e alle cinghie
Gli operatori economici che utilizzano involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto sono esentati dalle prescrizioni di riutilizzo del 100 % di questi formati di imballaggio di cui all’articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2025/40.
Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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