Interpello ambientale 17.04.2026
Oggetto: Riscontro a interpello ambientale ex art. 3 septies del d.lgs. 152/2006 concernente il campo di applicazione dell’art. 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006 in relazione agli effetti di variante urbanistica derivanti da provvedimenti autorizzatori in materia di impianti di smaltimento e recupero rifiuti.
Con riferimento all’istanza trasmessa da codesta Regione con prot. n. 2025-0519266 del 3 novembre 2025, acquisita con protocollo n. 0205848 del 3 novembre 2025, si rappresenta quanto segue.
L’istanza chiede chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006, con specifico riferimento all’esclusione da VAS delle c.d. varianti automatiche derivanti dal rilascio di provvedimenti di autorizzazione di opere che hanno per legge effetto di variante a piani e programmi, nonché al rapporto tra tale disposizione e l’art. 208 del medesimo decreto.
In proposito, si osserva che il Consiglio di Stato, con parere n. 984/2025 reso dalla Sezione Prima, affare n. 994/2024, adunanza del 18 giugno 2025, ha affermato espressamente che il comma
12 dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006 “esclude la VAS per la sola localizzazione delle singole opere”, e ha altresì precisato che l’art. 208 del medesimo decreto “riguarda esclusivamente l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”. Lo stesso parere ha poi ritenuto che, nel caso esaminato, trattandosi di ampliamento e rinnovamento di una discarica esistente e non di fattispecie di localizzazione di un nuovo impianto, la sequenza procedimentale avrebbe dovuto essere preceduta dalla VAS, ove prescritta, sulla variante urbanistica.
Pertanto, alla luce dell’autorevole pronuncia del Consiglio di Stato sul punto, si rinvia alle determinazioni e agli indirizzi interpretativi ivi formulati.