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Interpello ambientale 17.04.2026 - VAS e variante urbanistica impianti di smaltimento e recupero rifiuti

Interpello ambientale 17.04.2026

Interpello ambientale 17.04.2026 - VAS e variante urbanistica impianti di smaltimento e recupero rifiuti

ID 26096 | 27.04.2026 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 17.04.2026

Oggetto: Riscontro a interpello ambientale ex art. 3 septies del d.lgs. 152/2006 concernente il campo di applicazione dell’art. 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006 in relazione agli effetti di variante urbanistica derivanti da provvedimenti autorizzatori in materia di impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

Con riferimento all’istanza trasmessa da codesta Regione con prot. n. 2025-0519266 del 3 novembre 2025, acquisita con protocollo n. 0205848 del 3 novembre 2025, si rappresenta quanto segue.

L’istanza chiede chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006, con specifico riferimento all’esclusione da VAS delle c.d. varianti automatiche derivanti dal rilascio di provvedimenti di autorizzazione di opere che hanno per legge effetto di variante a piani e programmi, nonché al rapporto tra tale disposizione e l’art. 208 del medesimo decreto.

In proposito, si osserva che il Consiglio di Stato, con parere n. 984/2025 reso dalla Sezione Prima, affare n. 994/2024, adunanza del 18 giugno 2025, ha affermato espressamente che il comma
12 dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006 “esclude la VAS per la sola localizzazione delle singole opere”, e ha altresì precisato che l’art. 208 del medesimo decreto “riguarda esclusivamente l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”. Lo stesso parere ha poi ritenuto che, nel caso esaminato, trattandosi di ampliamento e rinnovamento di una discarica esistente e non di fattispecie di localizzazione di un nuovo impianto, la sequenza procedimentale avrebbe dovuto essere preceduta dalla VAS, ove prescritta, sulla variante urbanistica.

Pertanto, alla luce dell’autorevole pronuncia del Consiglio di Stato sul punto, si rinvia alle determinazioni e agli indirizzi interpretativi ivi formulati.

Fonte: MASE

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