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Decreto 16 marzo 2026

Decreto 16 marzo 2026

ID 26043 | 20.04.2026

Decreto Ministero del Turismo 16 marzo 2026 
Disposizioni applicative per l'attuazione e lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile.

(GU n.91 del 20.04.2026)
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 Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione 
 
 1. Il presente decreto  reca  la  definizione  dei  criteri, delle condizioni e delle  modalita'  per  la  concessione  di  agevolazioni finanziarie  a  sostegno  degli  investimenti  privati  e per   la realizzazione di  interventi  ad  essi  complementari e funzionali, finalizzati  allo  sviluppo  dell'offerta  turistica  nel  territorio nazionale, anche attraverso  interventi  in grado di favorire  la destagionalizzazione  dei  flussi  turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere  turistiche,  gli  investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile.

2. Gli interventi di cui al comma 1 prevedono  la  riqualificazione energetica degli edifici  e  loro  impianti  destinati  ad attivita' turistiche e ricettive, degli impianti e delle  strutture  produttive del settore  imprenditoriale  del  turismo  che integrino  tra  loro soluzioni  diversificate  finalizzate  alla  digitalizzazione, alla dotazione di sistemi di automazione,  alla misurazione  intelligente per aumentare l'efficacia  delle  misure  di  efficienza  energetica, limitare il consumo di energia o promuovere il  ricorso  a  fonti  di energia rinnovabili in grado di favorire la destagionalizzazione  dei flussi  turistici, conformemente  alle  disposizioni di cui al regolamento GBER (regolamento (UE) n. 651/2014), come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1084 e dalle rettifiche pubblicate in GUUE del 5 dicembre 2014, L 349,  pag. 67, e in GUUE del 31 gennaio 2018, L 26, pag. 53.

3. Gli interventi di  cui  al  comma  1  dovranno,  in  ogni caso, rispettare le condizioni previste dagli articoli 18, 28, 38,  38-bis,
41 e 49 del regolamento GBER.

4. Gli investimenti proposti devono essere conclusi entro  diciotto mesi dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art.  11 e, in ogni caso, non oltre il  30  settembre 2028  ovvero  entro  un termine piu' breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse dell'Unione europea. 
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