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ID 26043 | 20.04.2026
Decreto Ministero del Turismo 16 marzo 2026
Disposizioni applicative per l'attuazione e lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile.
(GU n.91 del 20.04.2026)
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Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali, finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile.
2. Gli interventi di cui al comma 1 prevedono la riqualificazione energetica degli edifici e loro impianti destinati ad attivita' turistiche e ricettive, degli impianti e delle strutture produttive del settore imprenditoriale del turismo che integrino tra loro soluzioni diversificate finalizzate alla digitalizzazione, alla dotazione di sistemi di automazione, alla misurazione intelligente per aumentare l'efficacia delle misure di efficienza energetica, limitare il consumo di energia o promuovere il ricorso a fonti di energia rinnovabili in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento GBER (regolamento (UE) n. 651/2014), come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1084 e dalle rettifiche pubblicate in GUUE del 5 dicembre 2014, L 349, pag. 67, e in GUUE del 31 gennaio 2018, L 26, pag. 53.
3. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno, in ogni caso, rispettare le condizioni previste dagli articoli 18, 28, 38, 38-bis,
41 e 49 del regolamento GBER.
4. Gli investimenti proposti devono essere conclusi entro diciotto mesi dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11 e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028 ovvero entro un termine piu' breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse dell'Unione europea.
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segue allegato
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