Decreto 6 luglio 2017

Decreto 6 luglio 2017
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ID 25899 | 01.04.2026
DPCM 29 gennaio 2026
Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti).
(GU n.75 del 31.03.2026)
Entrata in vigore: 01.04.2026
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Art. 1.
1. È approvato, ai sensi degli articoli 57, comma 1, lettera a), n. 2, 65, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti), di cui alla delibera della Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale n. 39 del 28 marzo 2024, che si compone dei seguenti elaborati:
a) Relazione di Piano e appendici:
appendice 1 - Riferimenti bibliografici;
appendice 2 - Metodologia per la definizione delle aree a suscettibilità da dissesti di natura geomorfologica di pericolosità elevata (P3b), media (P2b) e moderata (P1);
appendice 3 - Metodologia per l’individuazione delle aree interessate da fenomeni di subsidenza del terreno;
appendice 4 - Prime indicazioni per la valutazione delle condizioni di pericolosità nelle conoidi
detritico-alluvionali e conoidi soggetti a fenomeni di debris-flow;
appendice 5 - Linee guida per l’utilizzo dei dati di deformazione (PS) derivati da analisi multi-interferometrica di immagini radar satellitari;
b) Disciplina di piano e relativi allegati:
allegato 1: elenco delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni ricadenti nel distretto dell’Appennino settentrionale;
allegato 2: criteri di rappresentazione ed interpretazione delle mappe del PAI dissesti, modalità di visualizzazione ed accessibilità dei dati;
allegato 3: modalità di redazione delle mappe del PAI dissesti e delle proposte di riesame.
c) Mappa di pericolosità da dissesti di natura geomorfologica;
d) Mappa del rischio da dissesti di natura geomorfologica;
e) Mappa delle aree interessate da fenomeni di subsidenza.
Art. 2.
1. Il Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti) di cui all’art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di Piano territoriale di settore.
2. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del PAI dissesti di cui al presente decreto, secondo quanto previsto dall’art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Le regioni, ai sensi dell’art. 65, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l’attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell’approvazione del Piano di bacino, all’adeguamento provvedono d’ufficio le regioni. Ferma l’applicazione dell’art. 65, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nelle more dell’emanazione da parte delle singole regioni delle disposizioni concernenti l’attuazione del nuovo PAI dissesti distrettuale nel settore urbanistico continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 170, comma 11, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, le disposizioni della deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 40 del 28 marzo 2024, con specifico riferimento alla definizione delle condizioni di gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica e all’individuazione dei singoli interventi ammessi nelle aree a pericolosità.
4. Il PAI dissesti è riesaminato ed aggiornato nel corso della sua vigenza, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina di piano.
Art. 3.
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate, ivi compresa l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale, vi provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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