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Linee guida pallet interscambiabili

Linee guida pallet interscambiabili / Associazioni varie Febb. 2026

ID 25846 | 26.03.2026 / In allegato

Linee guida ex art. 17-ter del Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 convertito con modifiche dalla Legge 20 maggio 2022 n. 51 e successivamente modificato dalla Legge 2 dicembre 2025 n. 182.

Il testo costituisce il riferimento operativo ufficiale per l’applicazione della disciplina sull’interscambio pallet aggiornata al 2026.

Le linee guida, elaborate dalle associazioni di categoria in collaborazione con i sistemi pallet e trasmesse al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, forniscono indicazioni pratiche su:

- obbligo di restituzione;
- gestione del buono pallet;
- interscambio contestuale e differito;
- distanza ragionevole;
- contestazioni e difformità;
- criteri di calcolo del valore di mercato;
- trattamento IVA e reverse charge;
- digitalizzazione e tracciabilità.

Le presenti Linee Guida hanno lo scopo di offrire indicazioni operative e chiarimenti interpretativi della Norma e indicare prassi comportamentali adeguate allo spirito della Norma stessa, favorendo la minimizzazione del relativo impatto ambientale e creando un contesto di certezza per gli operatori interessati. Le stesse si fondano sullo spirito di collaborazione dei soggetti della filiera e deiruoli esercitati.

Per quanto riguarda l’ambito relativo alla normativa fiscale, le presenti Linee Guida non intendono indicare comportamenti da tenere né offrire il benché minimo spunto interpretativo circa le norme che disciplinano la fiscalità italiana.

Le presenti Linee Guida seguono la struttura degli articoli 17-bis e 17-ter della Legge 2 dicembre 2025 n. 182, le indicazioni operative e interpretative sono riportate di seguito al testo normativo, riportato in corsivo.

Un capitolo APPROFONDIMENTI affronta le possibili deroghe, la gestione delle contestazioni e l’inquadramento del pallet usato interscambiabile rispetto alla normativa ambientale. §
_________

Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21

Art. 17-bis. (Istituzione del sistema di interscambio di pallet – Finalità, ambito di applicazione e definizioni)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto nell’ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente norma le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà di un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le stesse disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.
2. …

Art. 17-ter. (Disciplina del sistema di interscambio di pallet)

1. Fermo restando l’art. 11 bis del D.Lgs.286/2005, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i pallet di cui all’articolo 17-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, così come definita nelle emanande linee guida di cui al comma 13 del presente articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantità e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualità dei pallet interscambiabili di cui all’articolo 17-bis sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.
2. …
_________

INDICE

1 SOGGETTI PROMOTORI

2 PREMESSE
2.1 Genesi della norma
2.2 Scopo delle linee guida
2.3 Contesto di riferimento: la normativa ambientale
2.4 Nota metodologica e impostazione del documento
2.5 Soggetti: descrizione delle figure coinvolte e loro oneri
2.6 Obbligo alla restituzione
2.7 Distanza ragionevole
2.8 Tempo di restituzione in caso di interscambio immediato
2.9 Non modificabilità del documento di trasporto
2.10 Interscambio contestuale
2.11 Interscambio differito
2.12 Trattamento IVA

3 APPROFONDIMENTI
3.1 Le possibili deroghe all’obbligo di interscambio del pallet: casistica ed esempi
3.2 La gestione delle contestazioni e la procedura per il riscontro delle difformità dei pallet oggetto di interscambi

Soggetti promotori: vari

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