~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 46.930
// Documenti scaricati n: 37.314.887
// Documenti disponibili n: 46.930
// Documenti scaricati n: 37.314.887

ID 25846 | 26.03.2026 / In allegato
Linee guida ex art. 17-ter del Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 convertito con modifiche dalla Legge 20 maggio 2022 n. 51 e successivamente modificato dalla Legge 2 dicembre 2025 n. 182.
Il testo costituisce il riferimento operativo ufficiale per l’applicazione della disciplina sull’interscambio pallet aggiornata al 2026.
Le linee guida, elaborate dalle associazioni di categoria in collaborazione con i sistemi pallet e trasmesse al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, forniscono indicazioni pratiche su:
- obbligo di restituzione;
- gestione del buono pallet;
- interscambio contestuale e differito;
- distanza ragionevole;
- contestazioni e difformità;
- criteri di calcolo del valore di mercato;
- trattamento IVA e reverse charge;
- digitalizzazione e tracciabilità.
Le presenti Linee Guida hanno lo scopo di offrire indicazioni operative e chiarimenti interpretativi della Norma e indicare prassi comportamentali adeguate allo spirito della Norma stessa, favorendo la minimizzazione del relativo impatto ambientale e creando un contesto di certezza per gli operatori interessati. Le stesse si fondano sullo spirito di collaborazione dei soggetti della filiera e deiruoli esercitati.
Per quanto riguarda l’ambito relativo alla normativa fiscale, le presenti Linee Guida non intendono indicare comportamenti da tenere né offrire il benché minimo spunto interpretativo circa le norme che disciplinano la fiscalità italiana.
Le presenti Linee Guida seguono la struttura degli articoli 17-bis e 17-ter della Legge 2 dicembre 2025 n. 182, le indicazioni operative e interpretative sono riportate di seguito al testo normativo, riportato in corsivo.
Un capitolo APPROFONDIMENTI affronta le possibili deroghe, la gestione delle contestazioni e l’inquadramento del pallet usato interscambiabile rispetto alla normativa ambientale. §
_________
Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21
Art. 17-bis. (Istituzione del sistema di interscambio di pallet – Finalità, ambito di applicazione e definizioni)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto nell’ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente norma le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà di un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le stesse disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.
2. …
Art. 17-ter. (Disciplina del sistema di interscambio di pallet)
1. Fermo restando l’art. 11 bis del D.Lgs.286/2005, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i pallet di cui all’articolo 17-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, così come definita nelle emanande linee guida di cui al comma 13 del presente articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantità e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualità dei pallet interscambiabili di cui all’articolo 17-bis sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.
2. …
_________
2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.
3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di un buono pallet, digitale o cartaceo, che può essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali definite nelle linee guida di cui al comma 13, il proprietario dei pallet predispone un buono pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, resta valido solo il buono pallet in formato digitale. Il buono pallet deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, nonché l'indicazione di tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei pallet da restituire. Il buono pallet conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo ai sensi dell'articolo 1996 del codice civile, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. La mancata indicazione sul buono pallet di anche uno solo dei suddetti requisiti informativi previsti come necessari comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del buono pallet di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 9.
5. ll possessore del buono pallet che non pone in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, almeno una richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con adeguato preavviso, all'indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal soggetto obbligato alla restituzione, non può richiedere il pagamento previsto dal comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall'emissione del buono pallet. In tal caso, il possessore del buono pallet procede ad una richiesta di recupero dei pallet nei confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale deve rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa.
Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento in conformità al comma 4.))
6. In caso di mancata riconsegna di uno o più pallet e mancata emissione del buono pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla tipologia dei pallet utilizzati, i soggetti coinvolti nell'interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC e altri nelle versioni in vigore, disponibili nei siti internet istituzionali dei Sistemi-pallet.
8. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo.
9. Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet. I Sistemi-pallet pubblicano nel proprio sito internet il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al secondo periodo, si applica l'ultimo valore pubblicato.
10. I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l'attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e informano le autorità competenti circa possibili violazioni.
11. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni ai Sistemi-pallet e alle autorità competenti.
12. Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo dato pubblicato nel proprio sito internet, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento.
13. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d'intesa con i Sistemi-pallet, redigono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, linee guida operative, alle quali è data adeguata pubblicità e che sono trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy.
INDICE
1 SOGGETTI PROMOTORI
2 PREMESSE
2.1 Genesi della norma
2.2 Scopo delle linee guida
2.3 Contesto di riferimento: la normativa ambientale
2.4 Nota metodologica e impostazione del documento
2.5 Soggetti: descrizione delle figure coinvolte e loro oneri
2.6 Obbligo alla restituzione
2.7 Distanza ragionevole
2.8 Tempo di restituzione in caso di interscambio immediato
2.9 Non modificabilità del documento di trasporto
2.10 Interscambio contestuale
2.11 Interscambio differito
2.12 Trattamento IVA
3 APPROFONDIMENTI
3.1 Le possibili deroghe all’obbligo di interscambio del pallet: casistica ed esempi
3.2 La gestione delle contestazioni e la procedura per il riscontro delle difformità dei pallet oggetto di interscambi
Soggetti promotori: vari
Collegati

della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario ...
Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di ...

ID 8625 | Allegati Rapporti ANSF (2007/2019) e ANFISA 2020
Documenti predisposti dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024