Ordinanza CC Sez 5 n. 22531 del 29.07.2017

Ordinanza CC Sez 5 n. 22531 del 29.07.2017
ID 17720 | 30.09.2022
Massima: In caso di disservizi nella raccolta dei rifiuti l'utente ha diritto ad una riduzione della tariffa anche se le negligenze non s...
ID 25878 | 24.03.2026 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del d.lgs. 152 del 2006 - chiarimenti in ordine alla qualificazione e computabilita dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico (art. 198, comma 2-bis, del d.lgs. 152 del 2006).
QUESITO
Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del d.lgs. 152 del 2006, il Comune di Cartigliano ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione e computabilita dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico e, in particolare, chiede conferma che:
1) i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 deld.lgs. 152 del 2006, cosiddetti rifiuti simili, conservano la loro qualificazione di rifiuto "urbano" anche qualora il produttore degli stessi decida di conferirli al di fuori del servizio pubblico di raccolta e pertanto possono essere computati ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata cosi come definito dal D.M 26/05/2016;
2) nel caso di gestione di rifiuti simili la classificazione dei formulari di identificazione rifiuto (FIR) nel campo 6, caratteristiche del rifiuto, per provenienza sia da indicare "urbano ".
[...]
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
La Direttiva (UE) 2018/851, che ha modificato la Direttiva 2008/98/CE, ha introdotto importanti novità nel quadro normativo europeo in materia di rifiuti, rafforzando il ruolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani quale condizione indispensabile pe ril raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio.
In tale ottica, il considerando (41) della citata Direttiva prevede che "Al fine di evitare un trattamento dei rifiuti che relega le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, di aumentare i tassi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, di consentire un riciclaggio di elevata qualità e di promuovere l'impiego di materie prime secondarie di qualità, gli Stati membri dovrebbero garantire un maggiore rispetto dell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE, incluso l'obbligo di istituire la raccolta differenziata almeno per i rifiuti di carta, metallo, plastica e vetro, che gli Stati membri dovevano rispettare entro il 2015, e dovrebbero introdurre la raccolta differenziata per i rifiuti organici, i rifiuti domestici pericolosi e i rifiuti tessili. Se del caso, i rifiuti organici pericolosi e i rifiuti di imballaggi contenenti sostanze pericolose dovrebbero essere soggetti a requisiti specifici riguardanti la raccolta ".
Quanto sopra risulta pienamente ripreso dall'articolo 10 della Direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla Direttiva (UE) 2018/851, il quale, al paragrafo 1, riporta che "gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano oggetto di una preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13" e al successivo paragrafo 2, specifica che "ave necessario, per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero, i rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse". L'articolo 11 della citata Direttiva specifica, inoltre, che "gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualita ea tal fine, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti".
Le suddette disposizioni sono state recepite nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che ha modificato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, all'articolo 181, rubricato "preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti", all'articolo 205 rubricato "misure per incrementare la raccolta differenziata" dove e
previsto l'obbligo della raccolta differenziata per diverse tipologie di rifiuti, e all'articolo 205-bis, rubricato "regale peril calcolo degli obiettivi".
Inoltre, al fine di definire l'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonche le relative norme di calcolo, la Direttiva (UE) 2018/851 ha altresi introdotto una nuova definizione di rifiuti urbani, superando il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e le differenziazioni delle legislazioni nazionali.
La suddetta definizione e stata integrata nell'ordinamento nazionale all'articolo 183, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, individuando tra i rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter), punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, eliminando la potestà comunale di assimilazione e la possibilità di fissare una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico. In particolare, ha stabilito che rientrano tra i rifiuti urbani "i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies".
Inoltre, la successiva lettera b-quinquies) del comma 1 dell'articolo 183 precisa che "La definizione di rifiuti urbani di cui alla lett. b-ter rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per ii riutilizzo e il riciclaggio nonchè delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati".
Tale ultima disposizione viene ulteriormente esplicitata all'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede per le utenze non domestiche la possibilità di poter "conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani". Ciò significa che i rifiuti urbani, provenienti da utenze non domestiche, possono essere gestiti sia nell'ambito del circuito pubblico che avvalendosi di altro gestore privato purchè ne venga garantito il recupero.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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