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ID 25668 | 04.03.2026 / In allegato
Decreto Direttoriale n. 98 del 3 marzo 2026
Il presente decreto disciplina i requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani.
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Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)
1 Il presente decreto disciplina i requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani, che svolgono un’attività operativa specifica e funzionale all’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
2 Ai fini del presente decreto per la funzione di manutenzione delle strade si intendono le attrezzature installate sul veicolo per il lavaggio e sanificazione, moduli idrici con pompe, diffusori d'acqua per il lavaggio strade, lancia idropulitrice, sistemi di aspirazione e sistemi per la disinfezione di contenitori rifiuti, di seguito indicati “moduli operativi”.
3 Ai fini del presente decreto, per la funzione di raccolta rifiuti, si intendono vasche di raccolta, minicompattatori e costipatori, istallate su veicoli utilizzati nei centri urbani per la raccolta porta a porta e circolanti nelle strade strette.
Art. 2 (macchine operatrici per la manutenzione delle strade e idonee per la raccolta dei rifiuti solidi urbani)
1. Le macchine operatrici, aventi carrozzeria permanentemente installata con moduli operativi per la manutenzione delle strade e idonee per il carico e lo scarico di rifiuti solidi urbani, aventi massa massima complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore alle 7,5 t, rispondono alle caratteristiche e alle prescrizioni tecniche previste per i veicoli delle categorie internazionali N2 del regolamento (UE) 2018/858.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici per la manutenzione delle strade e idonee alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani rientrano tra le macchine operatrici cui alla lettera a) del comma 2 all’art. 58 del Codice della strada.
3. Le macchine operatrici per la manutenzione delle strade e idonee alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h, anche mediante l’utilizzo di limitatore di velocità.
Art. 3 (Immatricolazione quali macchine operatrici di veicoli della categoria internazionale N2 idonei per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dotati di moduli per la manutenzione delle strade)
1. I veicoli della categoria internazionale N2 con codice di carrozzeria, ai sensi del Regolamento UE 2018/858, “BA18”, autocarro per la raccolta di rifiuti, attrezzati anche con moduli operativi per la manutenzione delle strade, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell’art. 2 del presente decreto, possono essere immatricolati quali macchine operatrici a seguito di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.
Art. 4 (Revisione delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e per la raccolta dei rifiuti solidi urbani)
1. Le macchine operatrici, di cui al presente decreto, idonee per la manutenzione delle strade e atte alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani sono sottoposte alla revisione periodica secondo tempistiche e la disciplina applicabile alla categoria N2.
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