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Interpello ambientale 19.02.2026 - Installazione di gruppi elettrogeni di emergenza per Data Center

Interpello ambientale 19.02.2026 - Installazione di gruppi elettrogeni di emergenza per Data Center

Interpello ambientale 19.02.2026 - Installazione di gruppi elettrogeni di emergenza per Data Center

ID 25620 | 25.02.2026 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 12.02.2026

Interpelli ambientali su Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

Oggetto: riscontro all’interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, in ordine alla verifica di artato frazionamento ed eventuale competenza statale al rilascio dell’ AIA per installazione di gruppi elettrogeni di emergenza per Data Center

Con nota che si riscontra codesta Città Metropolitana ha proposto un interpello ambientale ai sensi dell’articolo 3 septies del D.lgs. 152/2006 in ordine alle considerazioni da applicare per determinare la competenza al rilascio di autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio di gruppi elettrogeni di emergenza, escludendo casi di artato frazionamento.

Si rileva, in relazione all’applicazione delle direttive operative definite a livello dipartimentale, che il quesito riguarda l’assetto delle competenze amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale, e non implica pertanto alcuna valutazione tecnico-scientifica, né afferisce a settori di competenza di altre direzioni generali.

Pertanto a riguardo, anche alla luce dell’esperienza relativa a procedimenti simili gestiti a livello statale, si riportano di seguito le considerazioni della scrivente direzione generale al fine di dare compiuto riscontro al citato interpello.

Quesito

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006, la Città Metropolitana di Milano ha illustrato un caso specifico, relativo alla installazione presso il medesimo indirizzo di tre Data Center da parte di società distinte, ma parti di una medesima holding, con denominazioni sociali quasi identiche, stessa sede legale, costituite con la medesima forma giuridica, con medesimi presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, il procuratore e progettisti. In proposito la Città Metropolitana chiede se:

A) debba considerare l’istanza per l’esercizio del secondo Data Center (DATACENTER2) come ampliamento dalla prima installazione coinsediata (DATACENTER1) e più in generale se casi con caratteristiche come quelle illustrate nell’interpello siano da considerarsi “artato frazionamento”.

B) se, a conclusione della procedura di VIA per il terzo Data Center coinsediato (DATACENTER3), l’insieme di tutti i tre Data Center citati dovrà confluire in un’unica AIA, che data la potenza termica installata complessivamente raggiunta sarebbe di competenza statale.

Il quesito, pur facendo riferimento ad un caso particolare, riveste carattere generale poiché si tratta di una casistica potenzialmente diffusa per la quale una trattazione uniforme risulta opportuna. Tra l’altro, prospettando il coinvolgimento di competenze Statali, risulta opportuno fornire in materia indirizzi condivisi.

[...]

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Nel caso illustrato dalla Città Metropolitana di Milano, le tre iniziative interessate stanno presentando istanze di autorizzazione integrata ambientale e quindi non si prospetta il rischio di unità che si sottraggono artatamente all’obbligo di esercitare nel rispetto di una AIA.

Né si prospetta il rischio di illegittimità delle singole istanze, atteso che l’AIA può essere rilasciata anche a parti di installazione, e quindi la scelta se acquisire una unica autorizzazione o tre distinte AIA, non è dell’autorità competente.

Il quesito, pertanto, risulta avere rilievo in relazione a due altri possibili rischi:

1 - rischio di limitare le valutazioni istruttorie a parte di una installazione, non cogliendo possibili sinergie individuabili solo con una valutazione integrata estesa all’intero sito;

2 - rischio di illegittimità dell’atto dovuto a incompetenza dell’amministrazione che lo adotta.

Riguardo al primo rischio, dato atto che nel caso in specie, nonostante le diverse ragioni sociali, pare possibile assumere che esista un unico gestore, va considerato che potrebbero esserci varie legittime ragioni (ad esempio una prospettiva di vendita dei diversi Data Center realizzati a diversi soggetti) per cui il gestore intende mantenere non tecnicamente connesse le tre iniziative, e dunque non è corretto presumere a livello pregiudiziale che il frazionamento sia artato.

Piuttosto che approfondire gli assetti societari (che come detto non rilevano al fine di definire i confini dell’installazione), la indagine dovrebbe concentrarsi sulla eventuale presenza di una effettiva connessione tecnica tra i tre Data Center a livello di progetto (ad esempio per la presenza di unità di servizio comuni in grado di condizionare il funzionamento dei gruppi elettrogeni).

In assenza di tale connessione tecnica, l’autorità competente non può contestare che si tratti di tre distinte installazioni, pertanto le eventuali sinergie perseguibili a livello di intero sito esulano dagli obblighi AIA e, se del caso, vanno perseguite con altri strumenti , ad esempio applicando gli accordi previsti all’articolo 29-quater, comma 15 del D.lgs. 152/2006.

A riguardo si annota che, in linea con i citati indirizzi del Coordinamento IPPC e con la prassi consolidata, a livello di AIA statali si riconosce senz’altro al gestore la facoltà di considerare una unica installazione l’insieme di varie unità coinsediate e gestite in maniera interdipendente, anche se prive di connessioni tecnologiche. L’esercizio di tale facoltà, difatti, amplia l’orizzonte dell’analisi integrata propria dell’AIA a maggior tutela per l’ambiente nel suo complesso.

Riguardo al rischio di incompetenza della Città metropolitana, esso si potrebbe manifestare solo nell’ambito della autorizzazione del terzo Data Center (quello che determinerebbe il superamento dei 300 MW termici complessivamente installati) e solo se fosse stata individuata la effettiva connessione tecnica tra i tre Data Center a livello di progetto.

In tal caso, in sede di verifica di ammissibilità dell’istanza di AIA del terzo Data Center, la Città metropolitana dovrebbe contestare al gestore la sua incompetenza rigettando la domanda e suggerendo piuttosto di presentare una istanza congiunta (per tutti i tre Data Center) al MASE.

Risposta all'interpello

Alla luce di quanto esposto è possibile formulare la seguente risposta ai quesiti posti con l’interpello in oggetto.

Quesito A – (se) questa Amministrazione debba considerare l’istanza per il DATACENTER2 come ampliamento di DATACENTER1- Più in generale si chiede di chiarire se casi con caratteristiche come quelle evidenziate al punto 1 siano da considerarsi “artato frazionamento”.

Riconosciuto che nel caso in specie non c’è alcun rischio che attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale si sottraggano all’obbligo di detenere tale autorizzazione, si osserva che l’assetto proprietario illustrato, pur suggerendo la presenza di un unico “gestore” per le due iniziative, non rileva per la formulazione di una risposta al quesito.

L’istanza della seconda iniziativa (DATACENTER2) potrà essere considerata d’ufficio ampliamento della istanza della prima iniziativa (DATACENTER1) solo previo accertamento che tale complesso costituisce una unica installazione ai sensi della disciplina AIA, in quanto è stata individuata la presenza di una connessione tecnica tra le due iniziative coinsediate tale da determinare una interdipendenza, ovvero che il funzionamento di una iniziativa determina effetti diretti sul funzionamento dell’altra.

Ciò ferma restando la facoltà per il gestore di richiedere di considerare il complesso quale una unica installazione in considerazione di connessioni gestionali, e non tecnologiche.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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