Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493
ID 22629 | 27.09.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante ...
ID 25535 | 13.02.2026 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 presentato dalla Confindustria - Chiarimenti in materia di gestione delle discariche per rifiuti inerti
Quesito
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006, Confindustria ha richiesto chiarimenti in merito all’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 16-ter del D.lgs. n. 36/2003 relativamente ai criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti inerti.
In particolare, Confindustria sottopone i seguenti quesiti:
1. se, nell'ambito delle procedure di autorizzazione in deroga concesse ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1, del D.lgs. n. 36/2003 per i parametri Solidi Disciolti Totali (TDS), solfati e cloruri, sia corretto ritenere che il gestore possa avvalersi della facoltà, già prevista dalla nota alla Tabella 2 dell'Allegato 4, di richiedere la verifica del rispetto del valore limite del TDS oppure, alternativamente, dei valori limite per i solfati e per i cloruri.
2. nel caso di una discarica per rifiuti inerti per la quale sia stata approvata, ai sensi dell'art. 16-ter del D.lgs. n. 36/2003, un'analisi di Rischio che valida valori limite in deroga (es. fino a tre volte i limiti tabellari), si chiede conferma che tali valori limite derogati siano applicabili a tutti i rifiuti con codici EER inerti già autorizzati per il conferimento in quella specifica discarica, a condizione che il test di cessione sul singolo rifiuto dimostri il rispetto di detti valori derogati.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, visto il parere tecnico di ISPRA richiesto con nota prot. n. 196967 del 23 ottobre 2025 e acquisito con nota prot. n. 2264 del 8 gennaio 2026, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare è d’uopo effettuare una ricostruzione del quadro normativo applicabile e dei principi che governano l’ammissibilità dei rifiuti in discarica, con particolare riferimento ai conferimenti di rifiuti inerti, e le relative procedure derogatorie previste.
L’articolo 7-quater, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2003 disciplina i criteri ordinari di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti inerti, subordinando il conferimento all’esito favorevole della caratterizzazione di base di cui all’articolo 7-bis e al rispetto, mediante test di cessione effettuato secondo l’Allegato 6, delle concentrazioni limite fissate nella Tabella 2 dell’Allegato 4, nonché dei limiti per i contaminanti organici di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato. Tale Tabella 2 dell’Allegato 4, come modificata dal D.Lgs. n. 121/2020, è corredata dalla nota contrassegnata con doppio asterisco (**), la quale prevede che, in fase di autorizzazione e su richiesta del gestore, sia possibile scegliere se verificare il rispetto del valore limite relativo ai Solidi Disciolti Totali (TDS) ovvero, in alternativa, dei valori limite relativi ai solfati e ai cloruri. Tale previsione riflette la natura del parametro TDS quale indicatore sintetico della concentrazione complessiva di sali disciolti, tra i quali i solfati e i cloruri ne rappresentano le principali specie ioniche. D’altra parte, è opportuno ricordare che la citata tabella riporta, tra i parametri da ricercare, i cloruri e i solfati in quanto questi possono avere impatti rilevanti ai fini della tutela delle acque sotterranee destinate a consumo umano.
L’articolo 16-ter del D.Lgs. n. 36/2003 disciplina, a sua volta, una procedura eccezionale e derogatoria rispetto ai criteri ordinari di ammissibilità, consentendo all’autorità competente di autorizzare, caso per caso e per rifiuti specifici, il superamento di determinati valori limite, purché ciò avvenga a valle di una valutazione di rischio condotta secondo le modalità di cui all’Allegato 7 e sia dimostrata l’assenza di pericoli per l’ambiente. Sul piano sistematico, l’articolo 16-ter non introduce un autonomo regime di parametri né modifica la struttura dei criteri di ammissibilità, ma si limita a consentire, in presenza di rigorose condizioni istruttorie, una deroga ai valori limite previsti dalla disciplina ordinaria. Ne consegue che la possibilità di scegliere, in fase di autorizzazione e su richiesta del gestore, se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati e per i cloruri, deve emergere dalle risultanze della valutazione di rischio che terrà conto, caso per caso, dei potenziali effetti degli inquinanti ricompresi nel TDS, dell’assenza di impatti significativi sull’ambiente in relazione alle caratteristiche della discarica stessa e alle matrici ambientali potenzialmente interessate, ivi comprese le acque sotterranee, in applicazione del principio di precauzione; tale valutazione deve in ogni caso essere oggetto di specifica istruttoria in sede di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente.
Con riferimento al secondo quesito, si rileva che la procedura di deroga disciplinata dall’articolo 16-ter del D.Lgs. n. 36/2003 ha carattere strettamente eccezionale e non può essere interpretata in modo estensivo o generalizzato. La procedura fissata dalla normativa per la concessione delle deroghe, infatti, ha carattere straordinario e deve essere circoscritta a casi limitati in cui, per particolari tipologie di rifiuti, si evidenzi l'impossibilità di rispettare i criteri di ammissibilità in discarica individuati dal D.Lgs. n.36/2003.
In particolare, la norma prevede che l’autorizzazione in deroga possa essere concessa caso per caso esclusivamente per rifiuti specifici, destinati a una singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto, delle condizioni geologiche e idrogeologiche del sito e delle aree limitrofe. L’autorizzazione deve essere preceduta da una valutazione di rischio effettuata ai sensi dell’Allegato 7, per i parametri per i quali si richiede la deroga, al fine di dimostrare che il conferimento dei rifiuti non comporti impatti inaccettabili sulle matrici ambientali. La richiesta di deroga deve essere supportata da una caratterizzazione approfondita dei rifiuti, comprensiva di informazioni sulla composizione chimico-fisica, sulla capacità di generare percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle modalità di interazione con il corpo di discarica. In tale contesto, la sola indicazione del codice EER non è idonea a consentire una valutazione completa del comportamento del rifiuto, né a giustificare l’estensione automatica della deroga. In conformità a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2003, la domanda di autorizzazione in deroga deve, infatti, indicare puntualmente i tipi e i quantitativi di rifiuti per i quali si intende richiedere il superamento dei criteri di ammissibilità.
Alla luce di tali elementi, non può essere condivisa l’interpretazione secondo cui i valori limite derogati, validati mediante analisi di rischio ai sensi dell’articolo 16-ter, possano trovare applicazione indistinta a tutti i rifiuti inerti già autorizzati al conferimento presso una determinata discarica sulla sola base dell’appartenenza a uno o più codici EER. Una simile estensione risulterebbe incompatibile con il carattere eccezionale della deroga e con i principi di precauzione e proporzionalità che informano la disciplina della gestione dei rifiuti, oltre a determinare un’elusione dei criteri ordinari di ammissibilità di cui agli articoli 7-bis e 7-quater del D.Lgs. n. 36/2003.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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