Rettifica regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 | 19.10.2023
ID 20616 | 19.10.2023
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione, del 12 ottobre 2023, recante modifica del ...
ID 25523 | 12.02.2026 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Oggetto: articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006 - interpello in materia ambientale in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al DM 28 giugno 2024 n. 127, relativamente all’utilizzo per la copertura di discariche per RSU.
QUESITO
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, la Provincia di Asti chiede chiarimenti in ordine all’applicazione del Decreto ministeriale n. 127 del 2024 e, in particolare, in merito al recupero di rifiuti da costruzione e demolizione per la copertura di discariche per rifiuti solidi urbani (RSU).
In particolare, la Provincia di Asti premette che, tra gli impieghi dell’aggregato recuperato rientranti nell’ambito di applicazione del predetto regolamento non è espressamene indicato l’utilizzo per la copertura di discariche per RSU né è presente questo destino nel DM 5 febbraio 1998 per i rifiuti cosiddetti da costruzione e demolizione (C&D) ovvero per le tipologie 1 e 2 assorbite dal DM n. 127 del 2024, ad eccezione di alcune tipologie di rifiuto. A seguito di tale premessa, la Provincia ritiene che in assenza di specifico riferimento a tale utilizzo nel DM n. 127 del 2024, il recupero dei rifiuti da C&D per la copertura di discariche per RSU sarebbe da ricondurre ad autorizzazione in procedura ordinaria, ex art. 208 del D.lgs. 152/2006, sebbene sotto il profilo ambientale i materiali in uscita parrebbero compatibili con le operazioni di copertura delle discariche e su tali presupposti chiede specifico chiarimento.
[...]
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, visto il parere tecnico di ISPRA richiesto con nota prot. n. 186212 del 9 ottobre 2025 e acquisito con nota prot. n. 239404 del 17 dicembre 2025, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare si evidenzia che il DM n. 127 del 2024 individua puntualmente, nel proprio ambito di applicazione, gli impieghi consentiti degli aggregati recuperati; tra questi, come correttamente riportato nell’istanza di interpello, non risulta espressamente ricompreso l’utilizzo per la copertura di discariche per rifiuti solidi urbani. Analoga considerazione vale con riferimento al DM 5 febbraio 1998, che prevede tale forma di impiego, appositamente disciplinata, esclusivamente per altre tipologie di rifiuti.
Alla luce di quanto sopra, in assenza dell’espresso riferimento normativo nel decreto ministeriale n. 127 del 2024, il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione finalizzato alla copertura delle discariche per rifiuti soliti urbani non può essere effettuato ai sensi del medesimo decreto. Conseguentemente, appare condivisibile quanto espresso dalla Provincia di Asti circa l’assoggettabilità di tale attività di recupero al procedimento autorizzatorio ordinario, ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs. 152/2006, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.
In questo contesto, qualora l’attività di recupero sia finalizzata all’ottenimento di un aggregato riciclato conforme ai requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto per impieghi specifici diversi da quelli elencati nell’Allegato 2 del DM n. 127 del 2024, il comma 2 dell’articolo 1 del medesimo decreto prevede il ricorso alle autorizzazioni cosiddette “caso per caso”, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in conformità a quanto previsto dall’articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto; le autorizzazioni sono rilasciate per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato articolo 184-ter, sulla base di criteri dettagliati definiti nell’ambito dei procedimenti autorizzatori e previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.
I provvedimenti autorizzativi devono, in particolare, individuare i rifiuti ammissibili, i processi e le tecniche di trattamento consentiti, i criteri di qualità dei materiali ottenuti, i requisiti dei sistemi di gestione e le modalità di attestazione della conformità, nonché gli usi ammessi del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto e i parametri analitici da monitorare.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del D.lgs. 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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