
Convenzione SAR (Search And Rescue)
ID 25497 | 09.02.2026 / Last version 2006
Amburgo, 1979
Il soccorso marittimo fin dall'antichità ha sempre avuto un valore importante nella storia della navigazione, ma se si volesse attribuire una data di nascita al SAR Marittimo, questa probabilmente ricadrebbe al 27 Aprile 1979.
In quella occasione fu siglata da diverse nazioni ad Amburgo, in Germania, la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, un accordo internazionale elaborato dall'IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) volto a tutelare la sicurezza della navigazione.
La Convenzione del 1979, adottata in una conferenza ad Amburgo, aveva come obiettivo lo sviluppo di un piano SAR internazionale, in modo che, indipendentemente dal luogo in cui si verifica un incidente, il salvataggio delle persone in difficoltà in mare fosse coordinato da un'organizzazione SAR e, quando necessario, dalla cooperazione tra organizzazioni SAR vicine.
Sebbene l'obbligo delle navi di prestare soccorso alle imbarcazioni in difficoltà fosse sancito sia dalla tradizione che dai trattati internazionali (come la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974), fino all'adozione della Convenzione SAR non esisteva alcun sistema internazionale che disciplinasse le operazioni di ricerca e soccorso. In alcune aree esisteva un'organizzazione consolidata in grado di fornire assistenza in modo tempestivo ed efficiente, in altre non esisteva affatto.
I requisiti tecnici della Convenzione SAR sono contenuti in un Allegato, suddiviso in cinque Capitoli. Le Parti della Convenzione sono tenute a garantire che vengano adottate misure per la fornitura di adeguati servizi SAR nelle proprie acque costiere. Le Parti sono incoraggiate a stipulare accordi SAR con gli Stati confinanti che prevedano l'istituzione di regioni SAR, la messa in comune di strutture, l'istituzione di procedure comuni, la formazione e le visite di collegamento. La Convenzione stabilisce che le Parti dovrebbero adottare misure per accelerare l'ingresso nelle proprie acque territoriali delle unità di soccorso di altre Parti.
La Convenzione prosegue poi stabilendo le misure preparatorie da adottare, tra cui l'istituzione di centri di coordinamento e sottocentri di soccorso. Delinea le procedure operative da seguire in caso di emergenze o allarmi e durante le operazioni di ricerca e soccorso. Tra queste rientrano la designazione di un comandante sul posto e i suoi compiti.
Aree di ricerca e soccorso dell'IMO
In seguito all'adozione della Convenzione SAR del 1979, il Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO ha suddiviso gli oceani del mondo in 13 aree di ricerca e soccorso, in ciascuna delle quali i paesi interessati hanno delimitato le regioni di ricerca e soccorso di cui sono responsabili.
I piani provvisori di ricerca e soccorso per tutte queste aree furono completati quando i piani per l'Oceano Indiano furono finalizzati in una conferenza tenutasi a Fremantle, nell'Australia Occidentale, nel settembre 1998.
Revisione della Convenzione SAR
La Convenzione SAR del 1979 imponeva obblighi considerevoli alle Parti, come l'installazione delle necessarie installazioni costiere, e di conseguenza la Convenzione non veniva ratificata da tanti Paesi quanto altri trattati. Altrettanto importante, molti degli Stati costieri del mondo non avevano accettato la Convenzione e gli obblighi da essa imposti. Era generalmente riconosciuto che uno dei motivi del basso numero di adesioni e della lentezza della sua attuazione fosse dovuto a problemi con la Convenzione SAR stessa, che potevano essere superati al meglio modificando la Convenzione.
Un allegato rivisto alla Convenzione SAR è stato adottato nel maggio 1998 ed è entrato in vigore nel gennaio 2000.
L'allegato tecnico rivisto della Convenzione SAR chiarisce le responsabilità dei governi e pone maggiore enfasi sull'approccio regionale e sul coordinamento tra le operazioni SAR marittime e aeronautiche.
L'allegato rivisto comprende cinque capitoli:
Capitolo 1 - Termini e definizioni
Questo capitolo aggiorna il capitolo 1 originale con lo stesso nome.
Capitolo 2 - Organizzazione e coordinamento
Il Capitolo chiarisce le responsabilità dei Governi. Richiede alle Parti, individualmente o in cooperazione con altri Stati, di stabilire gli elementi fondamentali di un servizio di ricerca e soccorso, che includono:
- quadro giuridico;
- assegnazione di un'autorità responsabile;
- organizzazione delle risorse disponibili;
- strutture di comunicazione;
- funzioni di coordinamento e operative; e
- processi per migliorare il servizio, tra cui pianificazione, relazioni di cooperazione nazionale e internazionale e formazione.
Le Parti devono istituire, con l'accordo delle Parti interessate, delle aree di ricerca e soccorso all'interno di ciascuna area marittima. Le Parti si assumono quindi la responsabilità di fornire servizi di ricerca e soccorso per un'area specifica.
Il capitolo descrive anche come organizzare i servizi SAR e sviluppare le capacità nazionali. Le parti sono tenute a istituire centri di coordinamento dei soccorsi e a gestirli 24 ore su 24, con personale qualificato e con una conoscenza pratica della lingua inglese.
Le parti sono inoltre tenute a "garantire il più stretto coordinamento possibile tra i servizi marittimi e aeronautici".
Capitolo 3 - Cooperazione tra Stati
Impone alle Parti di coordinare le organizzazioni di ricerca e soccorso e, ove necessario, le operazioni di ricerca e soccorso con quelle degli Stati confinanti. Il Capitolo stabilisce che, salvo diverso accordo tra gli Stati interessati, una Parte dovrebbe autorizzare, nel rispetto delle leggi, norme e regolamenti nazionali applicabili, l'ingresso immediato nel proprio mare territoriale o territorio o il sorvolo di unità di soccorso di altre Parti esclusivamente a fini di ricerca e soccorso.
Capitolo 4 - Procedure operative
Il Capitolo stabilisce che ogni RCC (Centro di coordinamento dei soccorsi) e RSC (Sottocentro di soccorso) debba disporre di informazioni aggiornate sulle strutture di ricerca e soccorso e sulle comunicazioni nell'area e debba disporre di piani dettagliati per la conduzione delle operazioni di ricerca e soccorso. Le parti, individualmente o in collaborazione con altre, devono essere in grado di ricevere avvisi di soccorso 24 ore su 24. I regolamenti includono le procedure da seguire durante un'emergenza e stabiliscono che le attività di ricerca e soccorso devono essere coordinate sul posto per ottenere i risultati più efficaci. Il Capitolo afferma che "Le operazioni di ricerca e soccorso devono continuare, ove possibile, fino a quando non sia perduta ogni ragionevole speranza di salvare i sopravvissuti".
Capitolo 5 - Sistemi di segnalazione delle navi
Include raccomandazioni sull'istituzione di sistemi di segnalazione delle navi per scopi di ricerca e soccorso, osservando che i sistemi di segnalazione delle navi esistenti potrebbero fornire informazioni adeguate per scopi di ricerca e soccorso in una determinata area.
Manuale IAMSAR
Contemporaneamente alla revisione della Convenzione SAR, l'IMO e l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) sviluppano e pubblicano congiuntamente il Manuale internazionale di ricerca e soccorso aeronautico e marittimo (IAMSAR), pubblicato in tre volumi che trattano di organizzazione e gestione, coordinamento delle missioni e strutture mobili.
Emendamenti del 2004 - persone in pericolo in mare
Adozione: maggio 2004
Entrata in vigore: 1° luglio 2006
Le modifiche all'allegato della Convenzione includono:
- aggiunta di un nuovo paragrafo nel capitolo 2 (Organizzazione e coordinamento) relativo alla definizione di persone in pericolo;
- nuovi paragrafi nel capitolo 3 (Cooperazione tra Stati) relativi all'assistenza al comandante nel trasporto delle persone soccorse in mare in un luogo sicuro; e
- un nuovo paragrafo nel capitolo 4 (Procedure operative) relativo ai centri di coordinamento del soccorso che avviano il processo di identificazione dei luoghi più appropriati per lo sbarco delle persone trovate in pericolo in mare.
In Italia la convenzione viene resa esecutiva con la legge n. 147 del 1989 e alla quale è stata data attuazione con il D.P.R. n. 662 del 1994.
La funzione di ricerca e soccorso è stata affidata al Corpo delle Capitanerie di Porto che col suo braccio operativo, ovvero la Guardia Costiera, svolge il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo ed è l'organo competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare, di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo.
Collegati
Allegati
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