Certifico AI

Informazione tecnica HSE


// Documenti disponibili n: 46.255
// Documenti scaricati n: 35.990.146

Featured

Interpello ambientale 04.02.2026 - Trasporto transfrontaliero RAEE

Interpello ambientale 04.02.2026 Trasporto transfrontaliero RAEE

Interpello ambientale 04.02.2026 - Trasporto transfrontaliero RAEE

ID 25476 | 06.02.2026 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
.
..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 06.02.2026

OGGETTO: Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo alla spedizione di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi destinati a recupero verso Paesi OCSE, alla luce delle modifiche apportate dai Regolamenti (UE) 2024/3229 e (UE) 2024/3230 che recepiscono la decisione BC 15-18 della Convenzione di Basilea

QUESITO

Con istanza di interpello è stato richiesto a questo Ministero di fornire un’interpretazione delle norme di cui ai Regolamenti delegati (UE) 2024/3229 e (UE) 2024/3230 in tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti elettrici ed elettronici e in particolare:
-    fornire chiarimenti in merito alla corretta classificazione del rifiuto EER: 191203 ("metalli non ferrosi") con il codice OECD: GC020, a seguito delle modifiche agli Allegati III, IV e V al Reg. 1013/2006 e al Reg (UE) n 2024 /1157 in conseguenza delle modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della Convenzione di Basilea;
-    chiarire se per una Società operante nel territorio italiano sia possibile esportare in Giappone i rifiuti identificati con il codice EER: 191203 ("metalli non ferrosi"), codice OECD: GC020, codice Y: Y49, quale triturato di schede elettroniche; in caso di risposta affermativa indicare, di conseguenza, la relativa procedura da seguire;
-    chiarire se sia applicabile l'art. 38 (per le esportazioni verso Paesi ai quali si applica la decisione OCSE) del Reg. 1013/2006;
-    stabilire - laddove possibile la spedizione del rifiuto indicato verso un impianto autorizzato all'operazione di recupero R4 del rifiuto sopra indicato in Giappone - se sia necessaria la procedura di autorizzazione preventiva scritta alla spedizione, con la precisazione se sia preventivamente applicabile per il rifiuto indicato in Notifica il c.d. "principio di vicinanza" a livello comunitario.

[...]

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D. Lgs 152/2006.

Il Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti, che ha abrogato il precedente Reg. 1013/2006, è entrato il vigore il 21 maggio 2024 e troverà applicazione, ai sensi dell’articolo 85 del medesimo, a partire dal 21 maggio 2026.

Fino a tale data, continuerà ad applicarsi il Reg. 1013/2006, salvo alcuni specifici articoli che prevedono differenti date di applicazione.

Le tempistiche sopra illustrate, pertanto, hanno reso necessaria l’emanazione da parte della Commissione europea di due differenti regolamenti delegati - il Regolamento (UE) 2024/3229 e il Regolamento (UE) 2024/3230 – finalizzati a recepire le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell’ambito della convenzione di Basilea (decisione BC 15-18) e che provvedessero ad emendare, rispettivamente, il Regolamento (CE) 1013/2006 e il Regolamento (UE) 2024/1157.

Di seguito, si indicano le parti rilevanti dei suddetti atti delegati in relazione alle specifiche richieste dell’interpellante.

Per quanto riguarda il Regolamento (UE) 2024/3229:

-    Il considerando 1 richiama la decisione BC-15/18 della conferenza delle parti della convenzione di Basilea che ha deliberato, tra le altre cose, di aggiungere una nuova voce per i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (Y49) nell’allegato II della convenzione stessa;
-    Il considerando 3 spiega che a decorrere dal 1° gennaio 2025 le esportazioni - dall’Unione verso i paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE - di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nella voce Y49 dell’allegato II della convenzione di Basilea dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
-    Il considerando 4 chiarisce che gli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbero continuare ad applicarsi alle spedizioni tra Stati membri dei rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi che rientrano nella voce GC020 fino a quando l’articolo è d’applicazione;
-    Il considerando 5 rammenta che non essendo stato raggiunto un accordo in seno all’OCSE per il recepimento delle modifiche intervenute nell’ambito della Convenzione di Basilea, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la voce GC020 negli allegati III e IV del Reg. 1013/2006 non dovrebbe essere più applicata per l’esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall’Unione verso paesi terzi e per l’importazione di tali rifiuti nell’Unione da paesi terzi;
-    L’articolo 2 stabilisce che fatta eccezione per le spedizioni di rifiuti non pericolosi verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE, per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici classificati sotto la voce GC020 per le quali un’autorità competente ha rilasciato l’autorizzazione prima del 1° gennaio 2025, questa rimane valida fino al 1° gennaio 2026 o, se precedente, fino alla data di scadenza dell’autorizzazione;
-    Il punto 1, lettera c, dell’allegato al Regolamento prevede che nella parte II dell’allegato III del Reg. 1013/2006, sotto il titolo «Altri rifiuti contenenti metalli», al codice GC020 è aggiunta la seguente nota a piè di pagina: *la voce GC020 si applica solo ai rifiuti spediti all’interno dell’Unione;
-    Il punto 2, lettera b, dell’allegato al Regolamento prevede che nell’allegato IV, parte I, del Reg. 1013/2006 è aggiunta la lettera g) che così recita: per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione, la voce Y49 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece, se del caso, le voci GC010 e GC020 dell’allegato III, parte II;

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

Collegati

Allegati (Riservati) Abbonati Ambiente
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Riscontro - Interpello ambientale 04.02.2026) IT 143 kB 6
Scarica il file (Nota di  trasmissione - Interpello ambientale 04.02.2026) IT 131 kB 0
Scarica il file (Quesito - Interpello ambientale 04.02.2026) IT 1600 kB 0

Articoli correlati Ambiente

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024