
Modello di Relazione CAM di Progetto / DM 24 Novembre 2025
ID 24456 | 03.02.2026 / In allegato
Il presente documento costituisce un modello di riferimento, rivolto al progettista che ha il compito di elaborare la relazione di cui alla clausola contrattuale obbligatoria, criterio “2.1.1 Relazione CAM” dell’allegato 1 al DM 24.11.2025 pubblicato nella G.U. del 3 dicembre 2025.
Essa deve essere declinata in funzione del tipo di intervento progettuale, secondo quanto previsto dal paragrafo “1.1 Ambito di Applicazione” e funge da documento di rendicontazione del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).
La relazione deve quindi contenere almeno i paragrafi di seguito descritti: normativa; progetto; allegati.
Il decreto CAM edilizia del 24 novembre 2025, recante l’adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori, servizi di manutenzione ed esecuzione di lavori per interventi edilizi, entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 3 dicembre 2025.
Ambito di applicazione a decorrere dall'entrata in vigore
A decorrere dalla data di entrata in vigore, le disposizioni del decreto si applicano:
- alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto i servizi di progettazione e direzione lavori i cui bandi o avvisi siano pubblicati, ovvero, nei casi senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui avviso a presentare offerta sia inviato, a partire da tale data;
- alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto servizi di manutenzione e lavori, nonché ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori, qualora la procedura abbia a base di gara un progetto validato in vigenza del presente decreto;
- alla progettazione svolta internamente dalla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente alla data di entrata in vigore, qualora non ancora validata.

Nel caso di progettazione interna alla stazione appaltante, la sola data dell’incarico non determina l’applicazione del precedente regime. I nuovi CAM si applicano infatti anche quando l’incarico è stato conferito prima dell’entrata in vigore, se alla data di entrata in vigore il progetto non risulta ancora validato (art. 1, comma 2, lettera c).

Implicazioni operative e transitorie
Al fine di garantire continuità amministrativa, il decreto prevede che il D.M. 23/06/2022, come modificato dal relativo correttivo, continui ad applicarsi solo nei casi e nei termini seguenti:
- per i contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori, quando la procedura è posta a base di gara su un progetto di fattibilità tecnico-economica validato in vigenza della disciplina previgente, purché il bando o avviso, ovvero l’avviso a presentare offerta nei casi senza bando, sia pubblicato o inviato entro tre mesi dalla data di validazione del progetto posto a base di gara;
- per l’esecuzione di lavori, quando la procedura è posta a base di gara su un progetto esecutivo validato in vigenza della disciplina previgente, purché il bando o avviso, ovvero l’avviso a presentare offerte nei casi senza bando, sia pubblicato o inviato entro tre mesi dalla data di validazione del progetto posto a base di gara.

Decorso tale termine, ovvero in assenza delle condizioni sopra indicate, trovano applicazione le disposizioni del nuovo decreto, come di seguito schematizzato:

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Fonte: MASE
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