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Comunicazione CE 09.01.2026 - Energia rinnovabile nel sistema elettrico: zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio

Comunicazione CE 09.01.2026 - Energia rinnovabile nel sistema elettrico: zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio

ID 25279 | 09.01.2026 / In allegato

Comunicazione della Commissione sugli Orientamenti relativi alla creazione delle zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico in conformità dell'articolo 15 sexies della direttiva sull'energia da fonti rinnovabili

C/2025/8565

GU C/2026/128 del 9.1.2026

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Come indicato nel piano d'azione per le infrastrutture di rete, nel patto per l'industria pulita e nel piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili, l'accelerazione della diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e la sua integrazione nel sistema elettrico sono fondamentali per garantire un approvvigionamento stabile e sicuro di energia pulita a prezzi accessibili. A tal fine, un indicatore chiave di prestazione è l'installazione di una capacità supplementare di 100 GW di energia elettrica da fonti rinnovabili ogni anno fino al 2030. Ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di progetti che riguardano le reti, lo stoccaggio dell'energia e le energie rinnovabili è ritenuto essenziale per il conseguimento di questi obiettivi sia nel patto per l'industria pulita che nel piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili. Dall'esperienza maturata nelle varie regioni emerge che una rapida applicazione delle norme di autorizzazione stabilite nel regolamento Emergenza e nella direttiva riveduta Rinnovabili si è tradotta in una diffusione accelerata di tali energie.

Il concetto di zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico è stato introdotto nell'ottobre 2023 dall'articolo 15 sexies della direttiva riveduta Rinnovabili. Per conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia rinnovabile gli Stati membri possono ammettere i progetti di infrastrutture dell'energia e di stoccaggio situati in queste zone a beneficiare di deroghe a determinati tipi di valutazioni ambientali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15 sexies, allo scopo di ridurre notevolmente i tempi di autorizzazione, in particolare per i progetti di infrastrutture dell'energia che oggi possono avere una durata compresa tra 2 e, addirittura, 17 anni.

Alla luce dell'ingente volume di energia da fonti rinnovabili che è pronto per essere integrato nella rete e del previsto aumento della produzione da queste fonti per conseguire sia gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 sia l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050 e considerando quanto le tecnologie di elettrificazione siano fondamentali per aumentare la competitività delle nostre industrie, lo sviluppo tempestivo delle infrastrutture riveste un'importanza cruciale. Pertanto gli Stati membri dovrebbero fare il miglior uso possibile delle disposizioni dell'articolo 15 sexies per ridurre i tempi delle valutazioni richieste: questa disposizione non impone l'obbligo di designare zone per le infrastrutture dedicate ai fini dello sviluppo dei progetti di rete o di stoccaggio, ma la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri ad avvalersi di tale possibilità.

Il 28 novembre 2023 la Commissione europea ha adottato una comunicazione su un piano d'azione dell'UE per le infrastrutture di rete (7) in cui si impegna a pubblicare orientamenti sulla designazione di zone per le infrastrutture dedicate per i progetti di reti e di stoccaggio in linea con l'articolo 15 sexies della direttiva riveduta Rinnovabili. I presenti orientamenti servono a individuare e designare queste zone in modo armonizzato in tutta l'UE illustrando vari esempi di buone prassi.

Alcuni Stati membri si stanno attivamente preparando a designare le zone per le infrastrutture dedicate, mentre altri stanno dando la priorità al recepimento e all'attuazione obbligatori della direttiva riveduta Rinnovabili, in particolare dell'articolo 15 quater sulle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, e prevedono di designare quelle apposite per le infrastrutture in un secondo momento sulla base della loro esperienza. È opportuno che gli Stati membri scelgano, nei limiti delle loro possibilità, zone in cui non si prevedono effetti ambientali significativi, in cui questi effetti possano essere mitigati o, qualora ciò non fosse possibile, compensati. A tale scopo si dovrebbe tenere conto delle migliori prassi e degli orientamenti pratici indicati nelle linee guida della Commissione dal titolo "Infrastrutture di trasmissione dell'energia e normativa dell'UE sulla natura", così come di tutti gli altri orientamenti e migliori prassi già disponibili.

L'obiettivo dei presenti orientamenti è aiutare gli Stati membri a designare le zone in cui sviluppare infrastrutture di rete e di stoccaggio mediante procedure di valutazione ambientale razionalizzate: con vari esempi e migliori prassi si illustra in primo luogo il modo in cui valutare gli effetti ambientali significativi e stabilire se possono essere mitigati o, qualora ciò non fosse possibile, compensati; sono anche forniti esempi di misure di mitigazione e di requisiti di progettazione, costruzione ed esercizio e, da ultimo, si tratta l'esame degli effetti ambientali significativi imprevisti e si descrivono possibili misure di mitigazione e compensazione.

Lo strumento di sostegno tecnico offre agli Stati membri la possibilità di ricevere, su richiesta, assistenza su misura per ideare e attuare riforme e investimenti chiave nelle infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico. Vari piani nazionali per la ripresa e la resilienza contengono misure volte a sostenere le procedure e le fasi necessarie per l'individuazione e la designazione di zone dedicate allo stoccaggio e alle reti, come ad esempio quelli della Lituania e del Portogallo. Si incoraggiano gli Stati membri a sfruttare al meglio queste possibilità di finanziamento per aumentare la loro capacità amministrativa di creare zone dedicate allo stoccaggio e alle reti e, in generale, per razionalizzare le procedure di autorizzazione.

Negli orientamenti si sottolinea l'importanza del coordinamento interno tra le strategie e i piani nazionali esistenti e previsti, badando a che le zone siano designate tenendo anche conto degli aspetti economici e ambientali già considerati in vari esercizi di pianificazione che hanno coinvolto da vicino cittadini, comunità e industrie. Si incoraggiano gli Stati membri a dare priorità alle regioni in grado di sostenere e integrare le zone di accelerazione per le energie rinnovabili e/o le zone con una capacità di rete nulla o limitata, che presentano strozzature nel collegamento della produzione di energie rinnovabili ai centri di domanda, prestando particolare attenzione alle zone industriali e urbane che in futuro dovranno coprire un fabbisogno sostanziale di elettrificazione. I presenti orientamenti sono stati preparati sulla base di una consultazione informale mirata dei portatori di interessi che si è tenuta tra l'8 novembre e il 9 dicembre 2024 e a cui hanno contribuito trentanove portatori di interessi: sedici gestori di sistemi energetici, nove associazioni industriali e organizzazioni non governative, otto imprese del settore dell'energia, cinque autorità pubbliche e un'autorità di regolamentazione dell'energia.

Il presente documento ha unicamente scopo orientativo. Soltanto gli atti legislativi dell'UE hanno efficacia giuridica. L'interpretazione vincolante della legislazione UE è competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le opinioni espresse nei presenti orientamenti lasciano impregiudicata la posizione che la Commissione potrebbe assumere dinanzi alla Corte di giustizia.

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