Certificazione delle bioplastiche

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ID 25174 | 22.12.2025 / In allegatp
Decisione (UE) 2025/2607 della Commissione, del 17 dicembre 2025, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) a pitture e vernici decorative e prodotti correlati, pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati e pitture spray in aerosol a base acquosa, e che abroga la decisione 2014/312/UE [notificata con il numero C(2025) 8879]
GU L 2025/2607 del 22.12.2025
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I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai gruppi di prodotti «pitture e vernici decorative e prodotti correlati», «pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati» e «pitture spray in aerosol a base acquosa» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2032.
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «pitture e vernici decorative e prodotti correlati» è 044.
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati» è 056.
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «pitture spray in aerosol a base acquosa» è 057.
La decisione 2014/312/UE è abrogata.
Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE presentate prima della data di applicazione della presente decisione per prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti vernicianti per esterni e per interni» ai sensi della decisione 2014/312/UE sono valutate conformemente alle condizioni ivi stabilite.
Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti vernicianti per esterni e per interni» a sensi della decisione 2014/312/UE presentate nei due mesi successivi alla data di applicazione della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti nella presente decisione o su quelli stabiliti nella decisione 2014/312/UE. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
I marchi Ecolabel UE assegnati sulla base di una domanda valutata conformemente ai criteri stabiliti nella decisione 2014/312/UE possono essere utilizzati per 18 mesi dalla data di applicazione della presente decisione.
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