~ 2000 / 2026 ~
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ID 25024 | 29.11.2025
In ottemperanza a quanto previsto nell’Allegato V Regolamento EU 590/2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, si evidenzia che a partire dal 1° gennaio 2026 non sarà possibile tenere a bordo degli aeromobili estintori portatili contenenti halon 1211 e 2402.
Le scadenze previste all’allegato V si applicano a tutti gli aeromobili in servizio e a quelli di nuova immatricolazione compresi quelli importati.
Si rammenta inoltre che la sostituzione degli estintori portatili contenenti halon con quelli contenenti “halon-free extinguishing agent” è una modifica al TC e va gestita in accordo al Certification Memorandum CM-CS-013 di recente emissione da parte di EASA
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ID 19873 | 22.06.2023
Decreto 30 novembre 2010
Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto m...

Raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998 su un contrassegno di parcheggio per disabili
(GU L 167, 12.6.1998)
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D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada [/...
ID 25219 | 29.12.2025 / In allegato
Decreto Direttoriale MIT n. 581 del 17 dicembre 2025
Il decreto disciplina le istruzioni operative sulle procedure...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024