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ID 25013 | 28.11.2025
Oggetto: Diffida Ci.ti.esse Srl – Pretesa responsabilità del MIT per mancata emanazione del decreto ex art. 192 Reg. CdS e presunti danni da inutilizzabilità degli apparecchi approvati
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La società Ci.ti.esse Srl ha notificato al MIT, per il tramite di codesto Studio Legale, una diffida con cui lamenta che la presunta mancata emanazione del decreto ministeriale, previsto dall’art. 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, avrebbe causato l’impossibilità di omologare i propri dispositivi di misurazione della velocità, determinando:
- una “sostanziale inutilizzabilità” degli autovelox approvati;
- un grave danno economico;
- una responsabilità extracontrattuale del MIT ex art. 2043 c.c
Presunta “inerzia” del MIT nell’emanazione del decreto ex art. 192 del Regolamento
La contestazione di un comportamento omissivo è priva di fondamento. L’art. 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992) prevede, fra l’altro, che i dispositivi per il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, possano essere omologati o approvati [1]. Le due procedure sono configurate in via alternativa: non sussiste un obbligo legale di omologazione per tutte le apparecchiature, né un obbligo di adottare norme tecniche ulteriori rispetto alle esistenti.
La scelta di ricorrere, sin dagli anni 90, alla procedura di approvazione costituisce esercizio pienamente legittimo della discrezionalità tecnica attribuita a questa Amministrazione.
Tale prassi amministrativa è stata successivamente consolidata dal D.M. 282/2017, che disciplina i requisiti dei dispositivi destinati al controllo della velocità e conferma l’operatività delle approvazioni ministeriali in assenza di specifiche norme di omologazione [2].
Nessun comportamento “omissivo” può dunque essere imputato all’Amministrazione poichè l’ordinamento non impone la necessaria emanazione del decreto tecnico richiesto dalla società, né configura un dovere inderogabile in tal senso.
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NOTE
[1] Art. 192, DPR 495/1992: “L’omologazione o l’approvazione è effettuata…”.
[2] D.M. 13 giugno 2017, n. 282, recante “Approvazione delle norme funzionali relative ai dispositivi per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”.
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1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405.
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole.
L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza.
5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.
6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 9, del codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.
7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
8. Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
segue allegato
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024