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DPCM 2 ottobre 2025

DPCM 2 ottobre 2025 / Decreto flussi 2026

ID 24803 | 26.10.2025 / In allegato

DPCM 2 ottobre 2025
Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

(GU n.240 del 15.10.2025)
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Il nuovo Decreto fissa la quota complessiva di lavoratori stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale nei settori agricolo e turistico, per lavoro autonomo nel limite di n. 164.850 ingressi per l’anno 2026 - di cui 76.200 ingressi per lavoro subordinato non stagionale (che includono 13.600 unità destinate al settore dell’assistenza familiare)88.000 per lavoro stagionale e 650 per lavoro autonomo -, di n. 165.850 ingressi per il 2027 - di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale (che includono 14.000 unità destinate al settore dell’assistenza familiare), 89.000 per lavoro stagionale e 650 per lavoro autonomo - e di n. 166.850 ingressi per il 2028 - di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale (che includono 14.200 unità destinate al settore dell’assistenza familiare), 90.000 unità per lavoro stagionale e 650 per lavoro autonomo -.

Oltre a individuare i settori di lavoro (agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell’abbigliamento e calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo; altre industrie; costruzioni; commercio all’ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici; servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati; altri servizi), il Decreto presidenziale elenca i Paesi di provenienza dei lavoratori che possono beneficiare delle quote d’ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, fissate annualmente.  

Ad eccezione del personale da destinare al settore dell’assistenza familiare, per il quale non è previsto un vincolo di nazionalità, i lavoratori ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato devono rientrare in una lista di Stati che abbiano sottoscritto con l’Italia specifici accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea, Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan), o di prossima sottoscrizione nel triennio 2026-28.

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