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FAQ Bonus veicoli elettrici

FAQ Bonus veicoli elettrici

FAQ Bonus veicoli elettrici / Versione del 9 Ottobre 2025

ID 24774 | 22.10.2025 / Download FAQ complete

Domande frequenti Bonus veicoli elettrici - Versione del 9/10/2025

PNRR - M2C2 - Investimento 4.5 - Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici

Nel dettaglio:

FAQ Bonus veicoli elettrici

1. Cosa si intende per veicolo nuovo ai fini dell’incentivo?

Per “veicolo nuovo” si intende esclusivamente un veicolo elettrico a batteria che non sia mai stato immatricolato, né in Italia né in altri Paesi.
L’immatricolazione rappresenta infatti l’atto amministrativo e giuridico che autorizza il veicolo alla circolazione e ne segna l’inizio della vita legale. Fino al compimento di tale atto, il veicolo mantiene la qualifica di “nuovo di fabbrica”.

2. Per quali tipologie di acquisto è riconosciuto l’incentivo a fondo perduto?

L’incentivo a fondo perduto è riconosciuto esclusivamente per l’acquisto in proprietà dei veicoli appartenenti alle categorie individuate dal Decreto Ministeriale n. 236 dell’8 agosto 2025.
L’agevolazione non si applica a forme di acquisizione differenti dalla compravendita di bene mobile registrato, in coerenza con l’obbligo di assicurare il conseguimento dei milestone (traguardi) e dei target (obiettivi) previsti nel PNRR ai sensi dell’allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio ECOFIN 13 luglio 2021 (da ultimo revisionato all’esito della ulteriore Decisione di Esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025), con particolare riferimento al target associato all’Investimento 4.5, M2C2-30, in scadenza al T2 2026: “Acquisto di almeno 39.000 veicoli a emissione zero”.

3. Come deve essere calcolato il prezzo di acquisto dei veicoli M1 ai fini dell’incentivo?

Il prezzo di acquisto, come definito dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 236 dell’8 agosto 2025, è da intendersi così come risultante dai listini dei prezzi ufficiali delle case automobilistiche produttrici, ovvero al netto degli importi di seguito indicati (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- IVA;
- eventuali optional e allestimenti;
- Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT);
- diritti di immatricolazione e altri oneri amministrativi;
- emolumenti per l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- imposta di bollo;
- costo delle targhe.

4. Il portale informatico verrà aperto contemporaneamente per venditori e soggetti interessati all’acquisto?

A partire dalle ore 12:00 di martedì 23 settembre 2025, la piattaforma www.bonusveicolielettrici.mase.gov.it è attiva esclusivamente per la registrazione degli esercenti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7 del D.M. n. 236 dell’8 agosto 2025.

In un momento successivo, l’accesso sarà esteso anche ai soggetti interessati a richiedere l’incentivo a fondo perduto. La data di apertura per questi ultimi sarà comunicata dal MASE con apposito avviso, al fine di assicurare pari opportunità di partecipazione a tutti i beneficiari potenziali.

5. Qual è la classe di omologazione relativa allo standard di emissione ammessa per i veicoli da rottamare ai fini dell’accesso al contributo?

L’art. 3 del D.M. n. 236 dell’8 agosto 2025 prevede, tra le altre condizioni per il conseguimento del bonus, che ogni contributo per l’acquisto di ogni singolo veicolo “è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5”.
In particolare, rientrano tra i veicoli ammissibili alla rottamazione:
- le autovetture (categoria M1) e i veicoli commerciali leggeri (categoria N1) con omologazione fino a Euro 5;
- i veicoli commerciali pesanti (categoria N2) con omologazione fino a Euro V.

6. L’ accesso agli incentivi di cui al D.M. n. 236 dell’8 agosto 2025 è aperto a cittadini e microimprese di tutti i Comuni d’Italia?

No, gli incentivi sono concessi esclusivamente ai cittadini residenti in un’area urbana funzionale (FUA) e alle microimprese con sede legale in un’area urbana funzionale (FUA), nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. n. 236 dell’8 agosto 2025.

7. Cosa è un’area urbana funzionale (FUA) e come si individua?

La FUA è costituita da una città/city (definizione del Reg. di esecuzione 2019/1130) e dalla sua zona di pendolarismo.
La definizione di città/city, secondo le linee guida ed i parametri definiti da Eurostat e secondo i regolamenti: Regolamento (UE) 2017/2391 e Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1130, è volta a superare un concetto unicamente amministrativo di città per svilupparne uno fondato sulla concentrazione della popolazione sul territorio. La concentrazione della popolazione sul territorio viene misurata con i dati del censimento della popolazione per griglia regolare. La griglia è rappresentata da una maglia di celle da 1km2 che, sovra-imposta al territorio, permette di calcolare la densità di popolazione in modo confrontabile. Un insieme di celle contigue della griglia regolare, ciascuna con una densità di popolazione di almeno 1.500 abitanti per km² e con almeno 50.000 abitanti complessivi, costituisce un agglomerato ad alta densità. Tale agglomerato viene identificato e associato al comune nell’ambito del cui territorio ricade. Una città/city è il comune, o l’insieme di comuni, per i quali almeno il 50% della popolazione ricade in un agglomerato ad alta densità. Pertanto, perché un comune sia identificato come città/city è necessario che siano rispettati due requisiti: 1. nel territorio del comune siano presenti uno o più agglomerati di celle della griglia ad alta densità che nel complesso includano almeno 50mila abitanti e 2. la popolazione che risiede in tale/i agglomerato/i sia pari ad almeno il 50% della popolazione totale del comune.
L’altra parte costituente la FUA, la zona di pendolarismo, è l’insieme dei comuni contigui nei quali una quota maggiore o uguale al 15% di pendolari (sul totale dei pendolari residenti nel comune) si rechi giornalmente per lavoro nella città/city di riferimento. Per la definizione dei confini della zona di pendolarismo deve essere garantito il principio di contiguità tra i comuni dell'area, ovvero sono esclusi dalla FUA comuni non contigui ad essa, anche se presentano un pendolarismo verso la città/city pari o superiore alla soglia stabilita dal regolamento.
 
8. Quale è l’elenco delle aree urbane funzionali (FUA) in Italia? [Aggiornamento 20/20/2025]

L'elenco delle aree urbane funzionali (FUA) richiamato dal decreto ministeriale n. 236 dell'8 agosto 2025 è da intendersi quello pubblicato da ISTAT e vigente dal momento della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 8 settembre 2025. Le modifiche o gli aggiornamenti successivamente pubblicati da parte dell’ISTAT non si applicano ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dal programma, salvo che introducano condizioni di maggior favore per la platea dei beneficiari.
Le FUA costituisco una classificazione di tipo statistico che l’Istat produce ed aggiorna periodicamente secondo le linee guida ed i parametri definiti da Eurostat e secondo i regolamenti: Regolamento (UE) 2017/2391 e Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1130.

9. Il veicolo da acquistare può essere intestato a un soggetto diverso dalla microimpresa beneficiaria?

Indipendentemente dalla forma giuridica assunta dalla microimpresa -ovvero quella che, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/955, occupa meno di 10 persone e presenta un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro- sia il veicolo nuovo (BEV) sia quello da rottamare devono risultare intestati alla medesima microimpresa beneficiaria.
Le relative operazioni di acquisto e di contestuale rottamazione devono essere compiute direttamente dal titolare della microimpresa o da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza per la stipula degli atti negoziali.

10. La fruizione delle agevolazioni fiscali riconosciute alle persone con disabilità grave impedisce l’accesso al bonus per l’acquisto del veicolo?

No. I soggetti con certificazione di disabilità grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992) beneficiano di specifiche agevolazioni fiscali sui veicoli (detrazione IRPEF del 19% della spesa, IVA agevolata al 4%, esenzione dal bollo e dall’imposta di trascrizione). Il DM 8 agosto 2025, n. 236, art. 3, commi 4 e 5, prevede il divieto di cumulo del bonus con altri incentivi di natura nazionale o europea riconducibili ad aiuti di Stato per l’acquisto dei medesimi veicoli. Tuttavia, le agevolazioni fiscali non costituiscono incentivi in senso stretto, poiché perseguono finalità differenti. Pertanto, la concessione del bonus non è preclusa dalla fruizione delle agevolazioni fiscali spettanti alle persone con disabilità grave.

11. I cittadini italiani residenti all'estero regolarmente inscritti all'Anagrafe Italiani Residenti (AIRE) all’estero possono accedere all’incentivo?

No. Il DM 08.08.2025, all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), stabilisce che il beneficio è riservato:
- alle persone fisiche residenti in aree urbane funzionali (FUA);
- alle microimprese con sede legale nelle medesime aree.
Pertanto, i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE non rientrano tra i destinatari ammissibili.

12. In che modo l’acquirente riceve l’incentivo?

L’art. 3, commi 4 e 5, del DM 8 agosto 2025, n. 236, dispone che l’incentivo sia erogato dal venditore all’acquirente mediante compensazione diretta sul prezzo di acquisto del veicolo.

13. Nell’ipotesi di acquisto da parte di una società, è possibile rottamare un veicolo intestato al legale rappresentante, a soggetti presenti nel certificato camerale, o ai loro conviventi?

No. Qualora l’acquirente sia una società, il veicolo da rottamare deve risultare intestato esclusivamente alla società stessa e non a persone fisiche ad essa collegate, neppure se legali rappresentanti, soci o conviventi di questi ultimi.

14. Chi ha già beneficiato dell’incentivo nel 2024 o negli anni precedenti può richiederlo nuovamente?

Il DM 8 agosto 2025 non vieta che un privato possa nuovamente accedere al bonus, ferme restando le altre condizioni previste.
Per le imprese (ivi inclusi i soggetti con partita IVA) si applica la disciplina di cui al Reg. (UE) 2023/2831 (Regolamento «de minimis») e al Reg. (UE) 2024/3118 (Regolamento «de minimis» settore agricolo), in base ai quali l’importo complessivo degli aiuti de minimis concedibili a un’impresa unica non può eccedere rispettivamente 300.000 euro o 50.000 euro nell’arco di tre anni (calcolati a partire dalla registrazione nella piattaforma informatica ai sensi dell’articolo 6 del DM 8 agosto 2025, n. 236). Pertanto un’impresa può richiedere il bonus se nei tre anni precedenti non ha ottenuto incentivi a titolo di “de minimis” di qualunque natura (garanzie, sgravi fiscali, etc.), oppure, pur avendoli ottenuti, vi è ancora capienza rispetto ai massimali sopra indicati.

15. Cosa si intende per “mantenimento della proprietà”?

Il DM 08.08.2025, stabilisce che, per beneficiare del bonus, l’acquirente – sia per veicoli di categoria M1 sia per quelli delle categorie N1 e N2 – è tenuto a mantenere la proprietà del veicolo incentivato per almeno 24 mesi. Il DM non consente, pertanto, l’alienazione o il trasferimento della proprietà a qualsiasi titolo prima di tale termine: in caso contrario, sarà l’acquirente (e non la concessionaria) a dover restituire l’incentivo percepito.

16. Il veicolo acquistato con l’incentivo può essere cointestato?

L’art. 3 del DM 08.08.2025, n. 236, stabilisce che l’incentivo è riconosciuto:
- per le persone fisiche, a un solo soggetto per nucleo familiare;
- per le microimprese, a ciascuna singola microimpresa.
Il DM non consente, pertanto, che i veicoli incentivati siano cointestati.

17. Il veicolo della categoria M1 da rottamare può essere cointestato?

L’art. 3 del DM 08.08.2025, n. 236 non vieta che il veicolo M1 destinato alla rottamazione sia cointestato, a condizione che la persona fisica che richiede la prenotazione del bonus risulti prima intestataria del veicolo da almeno sei mesi.

18. Il soggetto che acquista un veicolo appartenente alla categoria M1 può esserne diverso da quello proprietario dell’autovettura da rottamare?

Il DM 8 agosto 2025, n. 236 non vieta che il soggetto acquirente del veicolo di categoria M1 sia diverso dal proprietario del veicolo da rottamare, purché a mente dell’art. 3, comma 2, del D.M. si tratti di un componente maggiorenne del medesimo nucleo familiare, come definito ai fini dell’ISEE dal DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e ss.mm.ii..

19. L’Acquirente può provvedere direttamente alla rottamazione del veicolo con motore termico?

No. Il DM 8 agosto 2025, n. 236, non consente che sia l’acquirente a provvedere direttamente alla rottamazione del veicolo termico. L’art. 10 stabilisce infatti che il beneficiario debba consegnare il veicolo da rottamare al venditore, il quale è tenuto, entro trenta giorni dalla consegna del veicolo nuovo, a conferirlo a un demolitore e a curarne la cancellazione per demolizione tramite lo Sportello Telematico dell’Automobilista, ai sensi del DPR 19 settembre 2000, n. 358. Il venditore è altresì obbligato a conservare il certificato di demolizione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita.

20. Il prezzo di vendita dei veicoli di categoria N1 ed N2 è quello di listino?

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), del DM 8 agosto 2025, n. 236, per i veicoli di categoria N1 ed N2 in favore di ogni microimpresa l’incentivo è riconosciuto nella misura del 30% del prezzo del veicolo, al netto dell’IVA, fino ad un massimo di € 20.000,00 per veicolo, incluso l’eventuale allestimento con un limite di due veicoli per ciascuna microimpresa. L’importo massimo di € 20.000,00 deve intendersi riferito a ciascun veicolo, consentendo così l’acquisto di mezzi funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali delle imprese beneficiarie. Si fa sempre salvo l’importo complessivo degli aiuti de minimis concedibili di cui al Reg. (UE) 2023/2831 (Regolamento «de minimis») e al Reg. (UE) 2024/3118 (Regolamento «de minimis» settore agricolo) - cfr. FAQ n. 14.

21. Il bonus può essere concesso anche in relazione a quei veicoli appartenenti alla categoria M1 trasformati in veicoli di categoria N1?

Rileva, ai fini della concessione del beneficio, esclusivamente la categoria indicata nel Documento Unico di circolazione e proprietà del veicolo (DU).

22. I venditori dei veicoli agevolabili devono essere muniti di specifici codici ATECO?

L’art. 7 del DM 8 agosto 2025, n. 236, stabilisce che - ai fini della registrazione dei veicoli agevolabili - i venditori debbano essere titolari di un codice ATECO prevalente congruente con l’iniziativa, come risultante dal cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. L’elenco fornito a mero titolo esemplificativo e non esaustivo dei codici ATECO ritenuti pertinenti è consultabile sulla piattaforma informatica dedicata raggiungibile al seguente link https://www.bonusveicolielettrici.mase.gov.it/.

23. Qual è il termine ultimo per l’immatricolazione dei nuovi veicoli

Il DM 8 agosto 2025, n. 236, non fissa un termine ultimo per l’immatricolazione. La data di consegna del veicolo deve essere indicata dai venditori nella sezione dedicata della piattaforma informatica.

24. Per l’acquisto del nuovo veicolo è stabilito un acconto minimo?

Il DM 8 agosto 2025, n. 236, non prevede l’obbligo di un acconto minimo. Resta fermo, ai sensi dell’art. 10, comma 2, che il bonus non può essere utilizzato per il pagamento dell’acconto.

25. La fattura deve espressamente richiamare il DM 08.08.2025, n. 236?

No. Il richiamo al DM 08.08.2025, n. 236, non costituisce requisito obbligatorio, sebbene sia opportuno. Le fatture devono necessariamente riportare sempre il CUP (codice Unico di progetto) nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa in materia di benefici conseguiti tramite risorse pubbliche.

26. Da che data è possibile acquistare un veicolo nuovo?

Il DM 8 agosto 2025, n. 236, produce effetti dalla data della sua pubblicazione. Non sono previsti termini per l’avvio delle procedure di acquisto, fermo restando quanto disposto dagli artt. 6 e ss. e, in particolare, dall’art. 10, comma 2, che impone la sottoscrizione contestuale del documento comprovante l’acquisto con l’inserimento del codice del voucher.
 
27. Cosa deve intendersi per documento comprovante l’acquisto?

Ai fini dell’ammissibilità al beneficio, il documento comprovante l’acquisto del veicolo deve essere individuato nel contratto di compravendita, regolarmente sottoscritto da entrambe le parti contraenti (acquirente e venditore).
Il predetto contratto è tenuto a riportare, oltre agli elementi essenziali richiesti dall’ordinamento per la sua validità ed efficacia, una descrizione puntuale del veicolo oggetto di trasferimento, la categoria del veicolo (M1, N1 o N2), il numero identificativo del voucher validato, nonché - in conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 8 agosto 2025, n. 236 - l’indicazione del veicolo destinato alla rottamazione e l’esatta quantificazione della riduzione di prezzo applicata in ragione dell’incentivo concesso.
Il contratto deve altresì recare, in maniera chiara e inequivocabile, la data di sottoscrizione, la quale, ai fini della validità ai sensi della disciplina vigente, non potrà in alcun caso risultare posteriore al 30 giugno 2026.

28. Il veicolo acquistato beneficiando dell’incentivo può essere concesso in comodato d’uso?

La disciplina unionale in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea sancisce un generale divieto di abuso del diritto. Ne consegue che l’eventuale concessione in comodato d’uso del veicolo acquistato con il contributo pubblico, qualora determini uno sviamento rispetto alle finalità proprie dell’incentivo riconosciuto (ad esempio, laddove l’utilizzo da parte di un soggetto terzo risulti non coerente con l’attività svolta dal beneficiario cui l’agevolazione è stata attribuita), integra una fattispecie di abuso con ogni ulteriore profilo in punto di connesse irregolarità.
In tali circostanze, l’Amministrazione è tenuta ad avviare le conseguenti procedure di recupero dell'incentivo, a tutela della regolarità della spesa e del corretto impiego delle risorse pubbliche.

Fonte: MASE

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