Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili: 44.915
/ Documenti scaricati: 33.070.260
Featured

Interpello ambientale 16.10.2025 | Individuazione Autorità Competente in caso di istanza di VIA/PAUR

Interpello ambientale 16.10.2025

Interpello ambientale 16.10.2025 | Individuazione Autorità Competente in caso di istanza di VIA/PAUR

ID 24753 | 17.10.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
.
..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 16.10.2025

Oggetto: Interpello, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 in merito all’individuazione dell’Autorità Competente in caso di istanza di VIA/PAUR ai sensi dell’art. 27-bis  del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per progetti con unica soglia di verifica VIA o con valore sopra soglia verifica VIA ma sotto soglia VIA.

Con nota acquisita con prot. n. 163983 del 08/09/2025 codesta Provincia ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006, avente ad oggetto, la richiesta di individuazione dell’Autorità Competente in caso di istanza di VIA/PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per progetti con unica soglia di verifica VIA o con valore sopra soglia verifica VIA ma sottosoglia VIA.

L’Ente evidenzia due casistiche procedurali per le quali si richiede una valutazione.

1° CASO
Il progetto presentato rientra in una categoria di opera per la quale non è prevista una soglia per la procedura di VIA, ma solo una soglia per l’espletamento della verifica di VIA (es. impianti agrivoltaici – 12 MW – o impianti rifiuti con attività R5).

Relativamente a detta ipotesi l’interpellante chiede se un soggetto possa presentare direttamente un’istanza di VIA, e, di conseguenza, di PAUR art.27-bis d.lgs. 152/2006, pur non essendo normativamente previsto l’espletamento diretto di tale procedura e, in caso affermativo, quale sia l’autorità competente all’espletamento della VIA, in considerazione del principio di tipicità degli atti e dei provvedimenti amministrativi.

2° CASO
Il progetto presentato rientra in una categoria d’opera per la quale è prevista una soglia per la assoggettabilità a VIA e una soglia per la VIA, ma con differenti Autorità Competenti.

Relativamente a detta ipotesi, l’interpellante chiede Nel caso di assoggettamento volontario alla procedura di VIA, si chiede quale sia l’autorità competente all’espletamento della VIA, in considerazione dell’attribuzione delle competenze per i relativi procedimenti e, quindi, del principio di tipicità degli atti e dei provvedimenti amministrativi.

*******

Con riferimento all’istanza formulata si ritiene di dover preliminarmente evidenziare che il D.Lgs. 152/2006 stabilisce una chiara distinzione tra la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e la procedura di VIA. La verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è un procedimento preliminare attivato allo scopo di valutare se un progetto possa determinare impatti ambientali significativi e negativi e debba, laddove si valuti che i predetti effetti possano sussistere, essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale.

La procedura di VIA, invece, viene effettuata per tipologie progettuali che a priori si ritenga possano determinare impatti ambientali significativi e negativi ed è la valutazione completa degli impatti ambientali di un determinato progetto.

Inoltre come chiarito dalla giurisprudenza, i presupposti per l’espletamento delle procedure di compatibilità sono oggettivi e riposano esclusivamente nel ricadere o meno di un certo progetto fra le tipologie ricomprese negli allegati alla Parte II del D.lgs. n. 152 del 2006.

Con riferimento alle ipotesi delineate nel presente interpello:

1° Caso: Progetto che rientra in una categoria per la quale è prevista solo la soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA (es. impianti agrivoltaici < 12 MW o impianti rifiuti con attività R5) e nonostante ciò il proponente voglia presentare istanza di VIA/PAUR.

Il D.Lgs. 152/2006 articola in modo sequenziale le procedure di valutazione ambientale. L'articolo 6, comma 6, elenca i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA, mentre l'articolo 6, comma 5, riserva la VIA ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).

Quando un progetto rientra esclusivamente nelle categorie soggette a verifica di assoggettabilità a VIA, non è normativamente previsto che il proponente possa presentare direttamente un'istanza di VIA completa. La verifica di assoggettabilità ha proprio la finalità di determinare se la VIA sia necessaria. Purtuttavia, alla luce del fatto che la Valutazione di Impatto Ambientale è un procedimento ad istanza di parte e che il proponente stesso nella redazione dello studio di impatto ambientale possa valutare che il progetto produca impatti significativi e negativi, nulla esclude che possa decidere di voler direttamente assoggettare a VIA il proprio progetto. In quest’ultimo caso l’autorità competente è da rinvenirsi in quella presso la quale si sarebbe incardinato il procedimento di verifica di assoggettabilità in ragione della tipologia progettuale.

2° Caso: Progetto che rientra in una categoria d’opera per la quale è prevista una soglia per l'assoggettabilità a VIA e una soglia per la VIA, ma con differenti Autorità Competenti.

Nell’ipotesi in cui un progetto rientri in una categoria con soglie che individuino per la verifica di assoggettabilità e per la VIA Autorità Competenti diverse (ad esempio, verifica regionale e VIA statale), nulla esclude che il proponente possa effettuare la scelta, come e per le medesime motivazioni del caso esaminato ex ante, di sottoporre il progetto alla procedura di VIA.

Anche in questo caso l’autorità competente è da rinvenirsi in quella presso la quale si sarebbe incardinato il procedimento di verifica di assoggettabilità in ragione della tipologia progettuale.

Fonte: MASE

Collegati

Allegati (Riservati) Abbonati Ambiente
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Risposta prot. 191749 del 16.10.2025) IT 188 kB 2
Scarica il file (Interpello prot.162983 del 08.09.2025) IT 196 kB 0

Articoli correlati Ambiente

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024