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Decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 / Protezione esposizione amianto sul lavoro

Decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 / Protezione esposizione amianto sul lavoro

Decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 / Protezione esposizione amianto sul lavoro

ID 24703 | 09.10.2025 / In allegato Comunicato Stampa CdM

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 144 dell’8 ottobre 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

Il decreto rafforza significativamente la protezione dei lavoratori esposti all’amianto, abbassando drasticamente il limite di esposizione professionale (da 100.000 a 2.000 fibre per metro cubo).

Si introduce l’obbligo di valutare la priorità di rimozione dell’amianto in edifici e navi e di assicurare l’adeguata formazione dei lavoratori.

Viene esteso a 40 anni (dopo la fine dell’esposizione) l’obbligo di conservazione delle cartelle sanitarie e della documentazione sulla formazione e sull’esposizione, a tutela della salute a lungo termine.

Direttiva (UE) 2023/2668
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro

GU L 2023/266 del 30.11.2023

Entrata in vigore: 20.12.2023

Attuazione direttiva: 21.12.2025

Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:

a) 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore (considerate fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri dal 21.12.2029)
o
b) 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.

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