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ID 24596 | 07.10.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Comune di Como - Interpello ex articolo 3-septies del decreto legislativo n. 152/06.
Messa in sicurezza permanete (MISP) in presenza di rifiuti con amianto derivanti da attività edili e/o processi industriali. Corretta applicazione della procedura di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152/2006.
Per tramite della nota in oggetto, il Comune di Como ha formulato istanza di interpello in relazione alla tematica in oggetto.
Ha premesso il Comune di Como come i soggetti proprietari di aree dismesse e potenzialmente contaminate di varia estensione (nel caso specifico la medesima Amministrazione comunale interpellante) ben potrebbero trovarsi nella condizione di gestire materiali antropici presenti nel suolo, non necessariamente definibili come materiali di riporto ai sensi del DL n. 2 del 25 gennaio 2012, e come questi materiali, che sovente includono rifiuti derivanti da attività edili e da processi industriali e che si trovano a volte a varie profondità, potrebbero contenere frammenti in cemento amianto (eternit), ovvero altre tipologie di detriti da demolizione.
A fronte di tali situazioni e nel contesto di un possibile progetto di riqualificazione di un sito, il Comune di Como ha chiesto a questo Ministero di valutare la possibilità di prevedere un intervento finalizzato alla Messa in Sicurezza Permanente o dell’intero sito, ovvero di una porzione dello stesso, anche in presenza di rifiuti contenenti amianto.
A tale proposito, ha ancora osservato l’Amministrazione istante, tale soluzione di MISP costituirebbe una valida alternativa alla rimozione e smaltimento totale di tali rifiuti pericolosi, atteso che quest’ultima comporterebbe, per il soggetto interessato alla bonifica, l’insostenibilità economica a causa dei costi considerevoli di smaltimento, comportando la rinuncia alla riqualificazione del sito stesso.
Ad avvalorare tale richiesta, opina ancora il Comune di Como, vi sarebbe la valutazione comparativa tra i diversi approcci metodologici che evidenzia il prevalere, per la tecnica individuata (MISP), del principio di sostenibilità ambientale, in linea con i principi comunitari di protezione dell'ambiente, precauzione e sostenibilità, nonché di quelli della fattibilità tecnica, della praticabilità economica e degli impatti complessivi di tipo sociale, economico, sanitario e ambientale.
D’altra parte, quanto testé rappresentato, ha proseguito il Comune interpellante, sarebbe altresì coerente con le considerazioni del Ministero contenute nella nota n. 143191 del 20 agosto 2024 per cui tale accezione di MISP sembrerebbe coerente con la definizione dell’art. 240, comma 1, lettera o), del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in cui si definisce che essa si concreta “nell’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.
Vi sarebbe poi da considerare quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 24 marzo2023, che, come noto, ha riferito nel senso di ritenere che art. 240 cit. abbia portata estensiva, avendo riguardo sia a fonti di contaminazione costituiti da rifiuti (come già previsto dal DM n. 471/1999), sia da fonti inquinanti non qualificabili come rifiuti (portata innovativa della norma).
Tanto premesso, il Comune di Como ha chiesto al Ministero se la Messa in Sicurezza Permanente (MISP) possa riguardare anche i rifiuti pericolosi contenenti amianto.
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento in materia di messa in sicurezza permanente è quella già citata dall’Amministrazione interpellante, e segnatamente quella di cui all’art.240, comma 1, lett.0), del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 poc’anzi riportata, da interpretarsi secondo quanto illustrato nelle note circolari 14 gennaio 2022 n.3866 e 143191 del 20 agosto 2024, citate anche dall’interpellante e a cui si si riporta integralmente.
In questa sede, avuto altresì conto di quanto statuito dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n.50 del 2023, si riporta, ad ogni utile effetto, il seguente passaggio:
“Per quanto concerne la normativa applicabile, si ritiene debbano distinguere due casi in base alla tipologia di intervento sulla fonte di contaminazione costituita dai rifiuti:
1° caso: qualora si tratti di interventi di messa in sicurezza in situ, effettuati senza rimozione dei rifiuti, essi potranno essere attuati secondo le modalità previste dall’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, secondo le modalità descritte nella risposta all’atto di interpello proposto dalla Provincia di Verona 14 gennaio 2022, prot. n. 3866/MITE. Conseguentemente, il relativo progetto dovrà essere autorizzato dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006, e per i SIN ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
2° caso: qualora, si preveda la realizzazione di una discarica esclusivamente per la messa in sicurezza permanente dei rifiuti, ossia mediante interventi ex situ tramite la rimozione e il conferimento dei rifiuti in una nuova area adibita allo smaltimento dei medesimi, la normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. n. 36/2006; tuttavia, trattandosi di un impianto per l’attuazione della bonifica, il relativo progetto dovrà essere autorizzato ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.Lgs. n.152 del 2006, la cui approvazione ha carattere sostitutivo di tutti gli atti di assenso, e per i SIN ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con effetto ricomprensivo degli atti di assenso.
Nella seconda ipotesi, ossia in assenza del superamento dei valori di attenzione, invece, dovrà aversi riguardo al procedimento previsto dal legislatore per l’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto di gestione dei rifiuti e per il rilascio dei titoli necessari alla realizzazione degli interventi.”.
Tuttavia, nel caso scrutinato viene altresì in essere la normativa specifica sull’amianto di cui alla legge 27 marzo 1992, n.257, nonché dal DM 6 settembre 1994 del Ministero della Salute - istituzionalmente competente in materia, come si dirà infra - recante “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.
Riscontro al quesito
Alla luce di quanto testé rappresentato, per quanto attiene i profili specifici afferenti la messa in sicurezza dell’amianto, come disciplinati dal DM 6 settembre 1994 poc’anzi citato, codesta Amministrazione potrà rivolgersi al Dicastero competente.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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