Decreto 2 maggio 2017
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ID 24692 | 07.10.2025
Adozione delle “Norme per l’autorizzazione e per l’esercizio dei veicoli tram-treno”
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Articolo 1 Adozione delle “Norme per l’autorizzazione e per l’esercizio dei veicoli tram-treno”
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 3 del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 sono adottate le “Norme per l’autorizzazione e per l’esercizio dei veicoli tram-treno” riportate in allegato al presente decreto.
Articolo 2 Oggetto e campo di applicazione
1. Le norme di cui all’articolo 1 stabiliscono:
a. i requisiti tecnici nazionali che devono essere soddisfatti dai veicoli tram-treno destinati a circolare sull’infrastruttura ferroviaria nazionale e dalle infrastrutture ferroviarie su cui essi circolano;
b. le procedure autorizzative applicabili ai veicoli tram-treno circolanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale;
c. i titoli autorizzativi richiesti agli operatori per l’esercizio dei tram-treno;
d. le norme applicabili per l’esercizio dei tram-treno.
...
segue allegato
Art. 2 Ambito di applicazione
3. Per operare nel sistema ferroviario i veicoli che rientrano nella fattispecie del tram-treno, fatta eccezione per i veicoli esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto ai sensi del comma 2, per gli aspetti che non sono disciplinati dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) applicabili, rispettano le seguenti disposizioni e procedure:
a) norme nazionali o altre pertinenti misure accessibili, per garantire che tali veicoli soddisfino i requisiti essenziali pertinenti, definite dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto di rispettiva competenza;
b) procedura di autorizzazione applicabile a tali veicoli definita dall'ANSFISA;
c) disposizioni atte a garantire che l'esercizio misto di tram-treni e treni soddisfi tutti i requisiti essenziali, nonché gli obiettivi comuni di sicurezza (Common Safety Target - CST) pertinenti, definite dall'ANSFISA;
d) in deroga all'articolo 21, in caso di esercizio transfrontaliero, l'ANSFISA coopera con la pertinente autorità dello Stato confinante ai fini del rilascio delle autorizzazioni dei veicoli di cui al presente comma.
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