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ID 24592 | 15.09.2025 / In allegato
Nota DCPREV 14668 del 10 Settembre 2025
OGGETTO: Chiarimenti applicativi in merito all’installazione di impianti fotovoltaici in attività soggette alle procedure di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 - Applicazione delle Linee Guida emanate con nota DCPSTAE n. 14030 del 01/09/2025
Con nota DCPSTAE n. 14030 del 01/09/2025 è stata emanata una nuova linea guida che aggiorna le modalità di installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette alle procedure di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, sostituendo i contenuti delle note prot. n. D.C.PREV. n.1324 del 07/02/2012 e D.C.PREV. n.6334 del 04/05/2012 .
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute da professionisti e operatori del settore, si forniscono le seguenti indicazioni interpretative per garantire certezza applicativa e tutelare le legittime aspettative dei soggetti coinvolti circa il trattamento delle situazioni già in corso alla data della suddetta nota, ribadendo che restano fondamentali e imprescindibili le risultanze della valutazione del rischio incendio.
Come noto, l’ordinamento giuridico riconosce il principio del “legittimo affidamento”, che impone all’Amministrazione di rispettare le ragionevoli aspettative dei soggetti interessati fondate sulla disciplina preesistente, specialmente quando questi abbiano già intrapreso iniziative concrete. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato che, anche in assenza di specifici procedimenti autorizzativi, la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui si manifestano i primi effetti giuridicamente rilevanti dell’attività.
Alla luce dei principi sopra richiamati, i soggetti che alla data del 1° settembre 2025 avevano già concretamente avviato le procedure finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici possono legittimamente completare il proprio intervento applicando la disciplina precedente.
Si possono considerare, a titolo indicativo e non esaustivo, “procedure già avviate” alla data del 1° settembre 2025 le situazioni in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) siano già state attivate le pertinenti procedure di cui al DPR 151/11;
b) presentazione di comunicazioni, SCIA edilizia, CILA o altre istanze ad uffici competenti;
c) sottoscrizione di contratti vincolanti per la fornitura e/o installazione dell’impianto;
d) completamento della progettazione con specifiche tecniche definitive;
e) avvio dei lavori di installazione;
f) ottenimento e accettazione formale di preventivi vincolanti da fornitori qualificati;
g) disponibilità di documentazione probatoria recante data certa;
h) altre fattispecie giuridicamente equivalenti a quelle sin qui elencate.
I Comandi garantiranno l’applicazione omogenea delle presenti indicazioni, nel rispetto del principio di proporzionalità e valorizzando la centralità della valutazione del rischio.
Si evidenzia, ancora una volta, che la linea guida rappresenta uno strumento di indirizzo non limitativo delle scelte progettuali, con la possibilità per il progettista di individuare altre soluzioni tecniche purché sia dimostrato, sulla base dell’analisi del rischio incendio effettuata, il soddisfacimento degli obiettivi di sicurezza.
[...]
Fonte: VVF
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