D.P.R. 9 novembre 1971 n. 1372
Norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato....

ID 24366 | 30.07.2025 / In allegato
Fatta a Parigi il 27 gennaio 2021
Ratifica IT: Legge 18 luglio 2025 n. 107
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Articolo 1 Istituzione
1. L’Organizzazione Internazionale per gli Ausili alla Navigazione Marina (in seguito denominata «L’Organizzazione ») è costituita come organizzazione intergovernativa di diritto internazionale.
2. L’Organizzazione un carattere consultivo e tecnico.
3. La sede dell’Organizzazione è in Francia, salvo diversa decisione dell’Assemblea generale.
4. Il funzionamento dell’Organizzazione è esposto in dettaglio nel suo Regolamento generale, che è soggetto alle disposizioni della presente Convenzione ma non ne costituisce parte integrante. In caso di discrepanza tra la presente Convenzione e il Regolamento Generale, o qualsiasi altro documento di base che disciplini il governo dell’Organizzazione, prevale la presente Convenzione.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente convenzione:
1. Per «ausilio alla navigazione marittima» si intende un dispositivo, un sistema o un servizio esterno alla nave, progettato e utilizzato per migliorare la sicurezza e l’efficienza della navigazione delle singole navi e del traffico navale. Ai fini dell’Organizzazione, questa definizione include i servizi di traffico marittimo.
2. Per «Stato membro» si intende uno Stato che ha accettato di essere vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la presente Convenzione è in vigore.
3. L’espressione «Membro associato» designa, da una parte, un territorio o un gruppo di territori per le cui relazioni internazionali uno Stato membro è responsabile e per il quale quest’ultimo ha presentato una domanda di adesione che è stata approvata dall’Assemblea Generale, dall’altra i membri nazionali dell’Associazione Internazionale dei segnalamenti marittimi i cui Stati non sono Stati membri in conformità al paragrafo 5 dell’allegato.
4. L’espressione «Membro affiliato» designa un produttore o un distributore di equipaggiamenti di ausilio alla navigazione marittima destinati alla vendita, un’organizzazione che fornisce servizi di ausilio alla navigazione marittima o consulenza tecnica sugli ausili alla navigazione marittima, e qualsiasi altra organizzazione o qualsiasi altro organismo scientifico interessato agli ausili alla navigazione marittima, che abbia formulato domanda di adesione e la cui domanda sia stata approvata dal Consiglio.
Articolo 3 Scopo e obiettivi
Lo scopo dell’Organizzazione è quello di riunire i governi e le organizzazioni che si occupano della regolamentazione, fornitura, manutenzione o sfruttamento degli ausili alla navigazione marittima per promuovere i seguenti obiettivi:
a) rafforzare la circolazione sicuro ed efficiente delle navi migliorando e armonizzando gli ausili alla navigazione marittima in tutto il mondo al servizio della comunità marittima e della protezione dell’ambiente marino;
b) favorire l’accesso alla cooperazione tecnica e al rafforzamento delle capacità per tutte le questioni di sviluppo e di trasferimento di competenze, conoscenze scientifiche e di tecnologia in relazione agli ausili alla navigazione marittima;
c) incoraggiare e facilitare l’adozione diffusa di norme più rigorose possibile in materia di ausili alla navigazione marina; e
d) permettere uno scambio di informazioni sulle questioni all’esame dell’Organizzazione.
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