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Regolamento delegato (UE) 2025/1463

Regolamento delegato (UE) 2025/1463

Regolamento delegato (UE) 2025/1463

ID 24353 | 28.07.2025

Regolamento delegato (UE) 2025/1463 della Commissione, del 23 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando le sottocategorie nell’ambito delle tecnologie a zero emissioni nette e l’elenco dei componenti specifici utilizzati per queste tecnologie

GU L 2025/1463 del 28.7.2025

Entrata in vigore: 17.08.2025
____________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724, in particolare l’articolo 46, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/1735 ha istituito un quadro giuridico che migliora la resilienza e la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, rafforzando la capacità dell’Unione di produrre, diffondere e innovare in questo settore.

(2) L’allegato del regolamento (UE) 2024/1735 stabilisce un elenco non esaustivo dei componenti specifici che si ritiene siano principalmente utilizzati per produrre tecnologie a zero emissioni nette.

(3) I componenti e i macchinari che non figurano nell’elenco possono comunque rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 qualora, sulla base di prove fornite a un’autorità nazionale competente, il promotore del progetto possa dimostrare, ad esempio attraverso studi di mercato o accordi di off-take, che sono principalmente utilizzati per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

(4) La Commissione ha effettuato una valutazione globale, basata su un’analisi metodologica delle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette. La valutazione è stata svolta tenendo conto in particolare della disponibilità commerciale dei componenti, del livello di dettaglio adeguato e degli sviluppi tecnologici.

(5) Per individuare i componenti considerati principalmente utilizzati per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette sono stati utilizzati quattro criteri: la loro natura specifica; la loro disponibilità commerciale; il fatto che siano sempre principalmente utilizzati per quella produzione; e il loro carattere essenziale. Innanzitutto ogni tecnologia a zero emissioni nette e, se del caso, ogni sottocategoria, è stata definita con più precisione applicando i criteri di cui sopra e in linea con le definizioni delle tecnologie a zero emissioni nette di cui al regolamento (UE) 2024/1735. Successivamente ogni sottocategoria è stata analizzata per individuare i componenti che rispondono ai quattro criteri. I componenti che rispondono ai criteri sono stati considerati principalmente utilizzati per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette.

(6) È opportuno aggiungere una colonna «Prodotti finali» nell’allegato del regolamento (UE) 2024/1735 a fini esplicativi. La colonna aggiuntiva consente di contestualizzare gli elementi dell’elenco dei componenti principalmente utilizzati e migliora quindi la comprensibilità dell’allegato.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1735,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) 2024/1735 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

... Segue in allegato

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