D.Lgs. 5 marzo 2013 n. 26
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
(GU n.74 del 28.03.2013)
Entrata...

Le Linee guida, aventi valenza triennale, individuano principi, criteri e percorsi operativi per realizzare un sistema dei controlli coordinato e condiviso tra i diversi soggetti che esercitano l’attività di controllo.
L’obiettivo è quello di ridurre gli oneri ingiustificati che gravano sui destinatari dei controlli e sugli stessi controllori e, al contempo, rendere più efficaci i controlli pubblici sulle imprese.
Le presenti Linee guida mirano, quindi, a migliorare l’efficienza del sistema dei controlli fornendo indirizzi per l’effettuazione dei controlli ambientali, da parte dei soggetti deputati all’attività di controllo relativa a funzioni regionali in materia ambientale, come definiti da specifiche leggi regionali di settore. Rientrano cioè nell’ambito di applicazione delle presenti Linee guida tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti dei controlli di competenza regionale.
Le Linee guida si applicano ai controlli che richiedono ispezioni e sopralluoghi presso le imprese nonché ai casi in cui il contenuto informativo dei controlli è utile a garantire l’efficacia o a ridurre l’onere di un altro controllo e rappresentano un documento di pianificazione triennale che troverà applicazione in programmi operativi annuali definiti dagli enti accertatori che attualmente sono individuati nell’Agenzia regionale di protezione dell’ambiente (ARPA), negli ambiti territoriali integrati (ATI), nelle Province ancorché per quest’ultime sia in atto la fase di riordino istituzionale alla luce della l.56/2014 che prevede la riacquisizione da parte della Regione delle funzioni in materia ambientale già conferite alle Province.
Le presenti Linee guida tengono conto del disegno istituzionale prefigurato prevedendo, a regime, l’attività di controllo totalmente in capo ad ARPA, ad eccezione di quanto esercitato dagli ATI. Nelle more della definizione della riacquisizione da parte della Regione delle funzioni, a suo tempo conferite alle Province, i Piani operativi di controllo ambientale annuali saranno concordati tra le Province e l’ARPA Umbria.
Arpa Umbria
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
(GU n.74 del 28.03.2013)
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