Isotopi: dalla teoria alla pratica

Isotopi: dalla teoria alla pratica
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ID 24034 | 28.05.2025 / In allegato
Delibera n. 4 del 20 maggio 2025
Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024)
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Articolo 1 (iscrizioni nella categoria 5)
1. L’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 5 può, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore, anche:
a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
b) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti.
2. L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 5, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore, anche i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti.
Articolo 2 (iscrizioni nella categoria 4)
1. L’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può, compatibilmente con la struttura tecnica e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore, anche:
a) i rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l’impresa risulti essere produttore iniziale;
b) i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti.
2. L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 4, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare:
a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti;
b) i rifiuti speciali non pericolosi di cui l’impresa risulti essere nuovo produttore;
c) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui l’impresa risulti essere produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis.
Articolo 3 (domanda di variazione dell’iscrizione)
1. Le imprese già iscritte nelle categorie 4 e 5 che intendono richiedere l’adeguamento dell’iscrizione alle disposizioni di cui alla presente deliberazione presentano domanda di variazione utilizzando il modello allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”.
Articolo 4 (entrata in vigore e abrogazioni)
1. La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
2. Sono abrogate le deliberazioni del Comitato Nazionale n. 2 del 16 settembre 2015, n. 3 del 15 ottobre 2015 e n. 5 del 19 dicembre 2024.
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Fonte: ANGA
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