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Europe, Rome

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623

ID 23710 | | Visite: 332 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/23710

 Regolamento di esecuzione  UE  2025 623

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 / Certificati recupero solventi F-GAS dalle apparecchiature

ID 23710 | 31.03.2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione

GU L 2025/623 del 31.3.2025

Entrata in vigore: 20.04.2025

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 306/2008 è abrogato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, in particolare l’articolo 10, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/573 prevede obblighi relativi alla certificazione delle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di determinate attività riguardanti i gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative, compresi i refrigeranti naturali.

(2) Il regolamento (UE) 2024/573 ha introdotto nuove norme relative agli obblighi di certificazione per il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature interessate. In particolare, le nuove norme riguardano un elenco ampliato di sostanze.

(3) A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2024/573 è pertanto necessario aggiornare i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche per quanto riguarda le sostanze e le competenze e conoscenze da contemplare in relazione al recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e specificare le norme per la certificazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati.

(4) Il regolamento (UE) 2024/573 ha sostituito il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra istituito dall’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle persone fisiche che recuperano solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature interessate.

Articolo 2 Certificati per le persone fisiche

1. Le persone fisiche che recuperano solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature detengono il certificato di cui all’articolo 3.

2. Le persone fisiche che recuperano solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature non sono soggette all’obbligo di cui al paragrafo 1 purché soddisfino le seguenti condizioni:

a) sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l’attività pertinente; e

b) svolgono l’attività in questione sotto la supervisione del titolare di un certificato per tale attività, che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.

La deroga di cui al primo comma si applica per la durata dei periodi in cui vengono svolte le attività di cui all’articolo 1, che in totale non deve essere superiore a 24 mesi.

Articolo 3 Certificazione delle persone fisiche

1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 4 rilascia un certificato alle persone fisiche che hanno superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all’articolo 5 che verifica il possesso delle competenze e delle conoscenze minime indicate nell’allegato I.

2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;

b) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;

c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

3. Gli Stati membri possono consentire agli organismi di certificazione di esentare il richiedente dall’obbligo di superare l’esame di cui al paragrafo 1 se questi ha acquisito in precedenza qualifiche, competenze e conoscenze equivalenti a quelle di cui all’allegato I.

Gli Stati membri possono consentire agli organismi di certificazione di esigere che il richiedente superi solo un esame integrativo, qualora le competenze e le conoscenze acquisite in precedenza corrispondano parzialmente a quelle elencate nell’allegato I.

Articolo 4 Organismo di certificazione

1. Gli Stati membri specificano nel diritto nazionale o designano la o le autorità competenti a designare l’organismo di certificazione autorizzato a rilasciare certificati alle persone fisiche coinvolte nelle attività di cui all’articolo 1.

L’organismo di certificazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2. L’organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dei certificati.

3. L’organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la situazione di una persona fisica certificata. Il registro dimostra il corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno cinque anni.

Articolo 5 Organismo di valutazione

1. L’organismo di valutazione designato da ciascuno Stato membro organizza le prove di esame per le persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1. L’organismo di certificazione di cui all’articolo 4 può anche assumere la funzione di organismo di valutazione. L’organismo di valutazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2. Gli esami sono programmati e concepiti in modo da verificare le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I. L’organismo di valutazione mette a disposizione per gli esami un luogo che garantisca la sicurezza dei richiedenti, in particolare quando svolgono attività che riguardano solventi infiammabili.

3. L’organismo di valutazione adotta procedure di comunicazione e tiene registri per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.

4. L’organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano adeguatamente i metodi di esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia di esame. Predispone inoltre l’apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.

Articolo 6 Condizioni per il riconoscimento reciproco

1. Il riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati conformemente all’articolo 3 per le persone fisiche, per le attività specificate in tali certificati.

2. Gli Stati membri non impongono alcuna procedura di valutazione o di altro tipo né obblighi amministrativi sproporzionati ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro ai fini del riconoscimento di tali certificati o per consentire loro di accedere al mercato del lavoro per le attività specificate nei certificati.

3. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.

Articolo 7 Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione di cui all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 dimostrino che le persone fisiche certificate sono in possesso delle conoscenze e competenze teoriche e pratiche di cui all’allegato I del presente regolamento.

2. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 gli Stati membri provvedono affinché i titolari di certificati esistenti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 306/2008 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro competenze e conoscenze conseguendo il livello richiesto per il certificato di cui all’articolo 3 del presente regolamento, specificato nell’allegato I.

Articolo 8 Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 306/2008 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

ALLEGATO I

Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere esaminate dagli organismi di valutazione

L’esame di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 2, è costituito da:

a) una prova teorica, indicata con la lettera T nella colonna «Tipo di prova», consistente in una o più domande intese a valutare la competenza o conoscenza in questione;

b) una prova pratica, indicata con la lettera P nella colonna «Tipo di prova», durante la quale il candidato esegue il compito richiesto, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

N.

Competenze e conoscenze minime

Tipo di prova

1.

Nozioni di base della normativa dell’UE e nazionale applicabile, in particolare il regolamento sui gas fluorurati. Conoscenza di base degli aspetti ambientali pertinenti (cambiamenti climatici, obiettivi climatici dell’UE, accordo di Parigi, emendamento di Kigali del protocollo di Montreal, potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati a effetto serra, impatti delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS)]

T

2.

Caratteristiche fisiche, chimiche e ambientali dei gas fluorurati a effetto serra utilizzati come solventi e delle pertinenti alternative per gli usi più comuni

T

3.

Uso di gas fluorurati a effetto serra come solventi e pertinenti alternative per gli usi più comuni

T

4.

Recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature

P

5.

Stoccaggio, trasferimento e trasporto di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra e pertinenti alternative per gli usi più comuni

T

6.

Uso di apparecchi di recupero da apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra

P

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 306/2008

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 9

...

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