Regolamento di esecuzione (UE) 2025/454
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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/454 / Gruppo di esperti scientifici indipendenti nel settore IA
ID 23586 | 10.03.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/454 della Commissione, del 7 marzo 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un gruppo di esperti scientifici indipendenti nel settore dell’intelligenza artificiale
C/2025/1377
GU L 2025/454 del 10.3.2025
Entrata in vigore: 30.03.2025
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CAPO I DISPOSIZIONE GENERALE
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme per quanto riguarda:
a) l’istituzione e il funzionamento di un gruppo di esperti scientifici indipendenti nel settore dell’intelligenza artificiale;
b) le disposizioni sulle condizioni, le procedure e le modalità dettagliate in base alle quali il gruppo di esperti scientifici e i suoi membri effettuano segnalazioni qualificate e chiedono l’assistenza dell’ufficio per l’IA per lo svolgimento dei compiti del gruppo di esperti scientifici.
Articolo 2 Istituzione del gruppo di esperti scientifici
È istituito il gruppo di esperti scientifici indipendenti nel settore dell’intelligenza artificiale («gruppo di esperti scientifici»).
Articolo 3 Criteri di selezione e composizione del gruppo di esperti scientifici
1. Gli esperti sono nominati nel gruppo di esperti scientifici a seguito di un invito a manifestare interesse, sulla base dei criteri di selezione stabiliti in tale invito.
2. Per ciascun mandato di cui all’articolo 4 il numero di esperti è determinato dalla Commissione, in consultazione con il consiglio europeo per l’intelligenza artificiale («consiglio per l’IA»), e stabilito nell’invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 1. Il numero di esperti del gruppo di esperti scientifici non è in nessun caso superiore a 60.
3. Gli esperti sono selezionati in base alla necessità di garantire:
a) competenze scientifiche, tecniche o sociotecniche multidisciplinari e interdisciplinari adeguate e aggiornate relative all’intelligenza artificiale e agli impatti dell’intelligenza artificiale, o comunque pertinenti per l’efficace esecuzione del regolamento (UE) 2024/1689, comprese competenze nel campo dei settori di applicazione, dei diritti fondamentali e dell’uguaglianza, a seconda dei casi;
b) l’indipendenza da qualsiasi fornitore di sistemi di IA o di modelli di IA per finalità generali, come stabilito all’articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1689;
c) l’imparzialità e l’obiettività, come stabilito all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1689;
d) la capacità di svolgere attività in modo diligente, accurato e obiettivo.
4. Nella selezione degli esperti la Commissione provvede affinché siano nominati quali esperti nel gruppo di esperti scientifici almeno uno, ma non più di tre cittadini di ciascuno Stato membro dell’Unione e di ciascun membro dell’Associazione europea di libero scambio facente parte dello Spazio economico europeo, purché vi siano candidati provenienti da tale paese che soddisfano i criteri stabiliti nell’invito e sia in tal modo possibile ottenere una copertura sufficientemente completa dei pertinenti settori di competenza. I cittadini degli Stati membri dell’Unione e dei membri dell’Associazione europea di libero scambio facenti parte dello Spazio economico europeo costituiscono almeno quattro quinti degli esperti del gruppo di esperti scientifici.
5. Nella selezione degli esperti la Commissione garantisce, nella misura del possibile, l’equilibrio di genere. A tal fine, ogniqualvolta la selezione richieda una decisione tra due candidati ugualmente qualificati, la Commissione privilegia il genere sottorappresentato.
6. Gli esperti che soddisfano i criteri stabiliti nell’invito, ma che non sono nominati nel gruppo di esperti scientifici, sono iscritti in un elenco di riserva di esperti disponibili («elenco di riserva»), valido per la durata del mandato del gruppo di esperti di cui all’articolo 4.
Articolo 4 Durata del mandato
1. Gli esperti sono nominati membri del gruppo di esperti scientifici per un periodo limitato di due anni, con possibilità di rinnovi.
2. Qualora un esperto presenti le dimissioni o non soddisfi più le condizioni di cui agli articoli 10 e 13 del presente regolamento o all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione lo può destituire.
3. Qualora un esperto sia destituito durante il suo mandato, per il periodo residuo la Commissione nomina un sostituto tra gli esperti iscritti nell’elenco di riserva o, se necessario, a seguito di un invito a manifestare interesse. Nel nominare un sostituto, la Commissione mira a garantire la continuità delle competenze, la rappresentanza geografica e l’equilibrio di genere.
Articolo 5 Presidente e vicepresidente
1. All’inizio di ciascun mandato di cui all’articolo 4 la Commissione nomina tra i membri del gruppo di esperti scientifici un presidente e un vicepresidente. A tal fine il gruppo di esperti scientifici, deliberando a maggioranza semplice dei propri membri, raccomanda tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente segue il mandato del gruppo di esperti scientifici di cui all’articolo 4 ed è rinnovabile una volta. Qualsiasi sostituzione del presidente o del vicepresidente nel corso di tale mandato è effettuata secondo la procedura di cui al paragrafo 1 ed è valida per il resto del mandato.
Articolo 6 Segretariato
1. L’ufficio per l’IA e il Centro comune di ricerca provvedono congiuntamente al segretariato («segretariato») del gruppo di esperti scientifici.
2. Il segretariato ha il compito di fornire il sostegno necessario al funzionamento efficiente del gruppo di esperti scientifici. In particolare, il segretariato:
- individua e gestisce i potenziali conflitti di interessi;
- monitora la conformità con il regolamento interno di cui all’articolo 8 e con le richieste di svolgimento di compiti conformemente all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689;
- tratta le richieste di competenze supplementari presentate dalle autorità di vigilanza del mercato al gruppo di esperti scientifici;
- tratta le richieste di sostegno da parte di esperti presentate dagli Stati membri ai fini dell’esecuzione del regolamento (UE) 2024/1689 a livello nazionale.
Articolo 7 Svolgimento dei compiti e preparazione dei documenti
1. La Commissione, in consultazione con il presidente, nomina i membri del gruppo di esperti scientifici incaricati dello svolgimento dei relativi compiti sulla base delle competenze, della disponibilità e di altri fattori pertinenti per lo svolgimento efficiente del compito in questione, compresi eventuali conflitti di interessi e preoccupazioni in materia di sicurezza. I membri del gruppo di esperti scientifici sono consultati prima della loro potenziale nomina e hanno la possibilità di manifestare interesse per la stessa.
2. Per ciascun compito a norma dell’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689, la Commissione, in consultazione con il presidente, può nominare un relatore e due contributori. I membri del gruppo di esperti scientifici possono decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa, di preparare segnalazioni qualificate a norma dell’articolo 90 del regolamento (UE) 2024/1689 o altri compiti del gruppo di esperti scientifici.
3. Qualora non sia più in grado di svolgere efficacemente il compito assegnatogli, l’esperto ne informa la Commissione, che nomina un altro membro del gruppo di esperti scientifici in consultazione con il presidente alle condizioni di cui al paragrafo 1.
4. Qualora nomini un esperto del gruppo di esperti scientifici per effettuare valutazioni per suo conto a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689, la Commissione valuta se tale nomina possa incidere sulla capacità dell’esperto di svolgere in modo indipendente, imparziale e obiettivo un compito attualmente assegnatogli nell’ambito del gruppo di esperti scientifici. Qualora la Commissione concluda che tale nomina potrebbe incidere negativamente su tale capacità, l’esperto è esonerato dal compito in questione attualmente assegnatogli, che è assegnato a un altro membro del gruppo di esperti scientifici alle condizioni di cui al paragrafo 1.
5. Il gruppo di esperti scientifici può condurre audizioni tematiche con i portatori di interessi al fine di raccogliere elementi probatori per la preparazione dei suoi compiti a norma dell’articolo 68, paragrafo 3, e dell’articolo 90 del regolamento (UE) 2024/1689. A tal fine il presidente, su richiesta di almeno tre membri del gruppo di esperti scientifici, può chiedere al segretariato di organizzare tali audizioni. La partecipazione a tali audizioni e le relative conclusioni sono rese pubbliche su un apposito sito web della Commissione.
Articolo 8 Regolamento interno
1. Il gruppo di esperti scientifici adotta un regolamento interno deliberando a maggioranza semplice dei propri membri, su proposta e d’intesa con il segretariato.
2. Il regolamento interno del gruppo di esperti scientifici prevede, tra l’altro:
a) procedure per lo svolgimento dei compiti del gruppo di esperti scientifici di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689;
b) norme che garantiscono l’applicazione dei principi stabiliti agli articoli da 10 a 13 del presente regolamento;
c) norme relative alla votazione, anche mediante procedura di approvazione tacita.
3. Il gruppo di esperti scientifici, d’intesa con il segretariato, riesamina il regolamento interno almeno ogni due anni per quanto riguarda il suo contributo a un funzionamento efficace del gruppo di esperti scientifici e, se necessario, lo aggiorna.
4. Il regolamento interno è accessibile al pubblico su un apposito sito web della Commissione.
Articolo 9 Retribuzione
1. Se sono stati nominati quali relatori o contributori per lo svolgimento dei compiti del gruppo di esperti scientifici, e qualora tali compiti siano stati richiesti dall’ufficio per l’IA a norma dell’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689, gli esperti sono retribuiti conformemente alle disposizioni in vigore presso la Commissione.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, qualora il segretariato lo ritenga opportuno, le spese di soggiorno sostenute dagli esperti in relazione alle attività del gruppo di esperti scientifici applicando le disposizioni in vigore presso la Commissione stessa. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 10 Indipendenza, imparzialità e obiettività
1. Gli esperti sono nominati o assegnati a titolo personale. Essi non possono delegare le loro responsabilità a nessun’altra persona.
2. Gli esperti sono indipendenti da qualsiasi fornitore di sistemi di IA o di modelli di IA per finalità generali ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689; di conseguenza, per tutta la durata del mandato di cui all’articolo 4, l’esperto non dovrà né avere un rapporto contrattuale con tale fornitore né esserne un dipendente in quanto ciò potrebbe pregiudicarne l’indipendenza, l’imparzialità e l’obiettività.
3. Gli esperti presentano una dichiarazione di interessi indicante gli eventuali interessi che possono compromettere o essere ragionevolmente percepiti come tali da compromettere la loro indipendenza, la loro imparzialità e la loro obiettività, comprese eventuali circostanze rilevanti connesse ai loro familiari stretti. Un modello per tale dichiarazione di interessi è allegato all’invito a manifestare interesse e la dichiarazione di interessi è presentata come parte integrante della domanda.
4. Gli esperti aggiornano le loro dichiarazioni di interessi:
- prima della nomina nel gruppo di esperti scientifici o prima dell’iscrizione nell’elenco di riserva;
- ogniqualvolta si verifichi un cambiamento di circostanze.
5. Qualora gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 non siano rispettati, l’ufficio per l’IA può adottare tutte le misure appropriate, compresa la destituzione dell’esperto dal gruppo di esperti scientifici.
Articolo 11 Impegno
1. Gli esperti si impegnano ad agire nell’interesse pubblico e nel rispetto dei principi di cui agli articoli da 10 a 13. A tal fine firmano una dichiarazione di impegno.
2. Gli esperti rispondono alle richieste e alle altre comunicazioni del presidente e del segretariato. Essi dedicano l’impegno necessario al completamento dei compiti loro assegnati, al meglio delle loro capacità ed entro i termini definiti nel regolamento interno di cui all’articolo 8.
Articolo 12 Trasparenza
Le attività del gruppo di esperti scientifici sono svolte in modo trasparente. Il segretariato mette a disposizione del pubblico su un apposito sito web della Commissione, senza indebiti ritardi:
- i nomi degli esperti nominati nel gruppo di esperti scientifici;
- il curriculum vitae e le dichiarazioni di interessi, di riservatezza e di impegno degli esperti nominati nel gruppo di esperti scientifici;
- il regolamento interno del gruppo di esperti scientifici di cui all’articolo 8;
- i pareri o le raccomandazioni forniti nell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689, tranne nei casi in cui ciò comporterebbe la divulgazione di informazioni commerciali riservate, segreti commerciali o interessi strategici dell’Unione;
- la partecipazione alle audizioni tematiche e le relative conclusioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4.
Articolo 13 Riservatezza
1. Gli esperti non divulgano le informazioni di carattere riservato da essi acquisite nell’ambito del loro lavoro in seno al gruppo di esperti scientifici o a seguito di altre attività disciplinate dal presente regolamento. A tal fine firmano una dichiarazione di riservatezza.
2. Gli esperti rispettano l’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. Gli esperti rispettano le norme in materia di riservatezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate dell’Unione di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione.
4. Qualora gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non siano rispettati, la Commissione può adottare tutte le misure appropriate, compresa la destituzione dell’esperto dal gruppo di esperti scientifici.
CAPO III SOSTEGNO ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO
Articolo 14 Richieste di sostegno da parte delle autorità di vigilanza del mercato
1. L’ufficio per l’IA fornisce alle autorità di vigilanza del mercato mezzi pratici per chiedere assistenza al gruppo di esperti scientifici per le loro attività di vigilanza del mercato a norma del regolamento (UE) 2024/1689.
2. Qualsiasi richiesta di sostegno del gruppo di esperti scientifici indica chiaramente la finalità dell’assistenza richiesta, è presentata solo in relazione alle attività di vigilanza del mercato a norma del regolamento (UE) 2024/1689 e motiva la necessità e la proporzionalità della richiesta di assistenza del gruppo di esperti scientifici.
3. L’ufficio per l’IA valuta la necessità e la proporzionalità della richiesta di sostegno, tenendo conto della capacità disponibile del gruppo di esperti scientifici e della necessità di garantire un accesso effettivo agli esperti per tutti gli Stati membri.
4. Qualora a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3 l’ufficio per l’IA concluda che la richiesta è necessaria e proporzionata, la Commissione nomina un relatore e due contributori per il compito conformemente all’articolo 7.
5. Qualora accerti che il sostegno richiesto non è necessario e proporzionato, l’ufficio per l’IA ne informa l’autorità di vigilanza del mercato richiedente, indicando i motivi del rifiuto.
6. L’ufficio per l’IA tratta la richiesta entro due settimane dal ricevimento della richiesta completa. In qualsiasi momento prima di prendere una decisione l’ufficio per l’IA può chiedere all’autorità di vigilanza del mercato richiedente di fornire informazioni supplementari per motivare la richiesta. In tal caso la richiesta non è considerata completa fino a quando non siano state fornite le informazioni supplementari.
CAPO IV RICHIESTE DI ASSISTENZA
Articolo 15 Richiesta di assistenza dell’ufficio per l’IA
1. Qualora il gruppo di esperti scientifici, conformemente all’articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689, chieda alla Commissione di presentare una richiesta di documentazione o di informazioni a un fornitore di modelli di IA per finalità generali e di concedere l’accesso alle informazioni ricevute nella misura in cui ciò sia necessario e proporzionato per l’adempimento di uno dei compiti di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 («richiesta di assistenza»), si tiene debitamente conto della necessità di proteggere i segreti commerciali e le informazioni commerciali riservate.
2. Una richiesta di assistenza può essere presentata all’ufficio per l’IA dal membro del gruppo di esperti scientifici nominato dal segretariato quale relatore per un compito del gruppo di esperti scientifici. Tale richiesta è presentata solo se almeno un terzo dei membri del gruppo di esperti scientifici ha autorizzato il relatore a farlo.
3. La richiesta di assistenza indica chiaramente il nome del relatore e dei contributori richiedenti e la finalità dell’assistenza richiesta ed è presentata solo per l’adempimento dei compiti del gruppo di esperti scientifici di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689. Per dimostrare la necessità e la proporzionalità di tale richiesta, come prescritto dall’articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689, la richiesta illustra i motivi per cui:
a) il rifiuto di concedere l’assistenza richiesta impedirà al relatore richiedente di svolgere il suo compito di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689;
b) la quantità, la portata, la granularità e il tipo di documentazione e informazioni richieste non vanno oltre quanto necessario per lo svolgimento del compito.
Articolo 16 Trattamento della richiesta di assistenza
1. L’ufficio per l’IA valuta se la presentazione di una richiesta di documentazione o di informazioni a un fornitore di un modello di IA per finalità generali sia necessaria e proporzionata per l’adempimento dei compiti del gruppo di esperti scientifici, tenendo conto della necessità di proteggere i segreti commerciali e le informazioni commerciali riservate.
2. Qualora a seguito della valutazione di cui al paragrafo 1 concluda che una richiesta di assistenza è necessaria e proporzionata, l’ufficio per l’IA può preparare una decisione affinché la Commissione presenti una richiesta di documentazione o di informazioni a un fornitore di un modello di IA per finalità generali a norma dell’articolo 91 del regolamento (UE) 2024/1689 e concedere al gruppo di esperti scientifici l’accesso alla documentazione o alle informazioni ricevute.
3. Qualora accerti che l’assistenza richiesta non è necessaria e proporzionata, l’ufficio per l’IA ne informa il gruppo di esperti scientifici, indicando i motivi del rifiuto.
4. L’ufficio per l’IA riferisce periodicamente al consiglio per l’IA in merito alle richieste ricevute e alle decisioni prese in relazione a tali richieste.
5. L’ufficio per l’IA tratta la richiesta entro due settimane dal ricevimento della richiesta completa. In qualsiasi momento prima di prendere una decisione l’ufficio per l’IA può chiedere al membro richiedente del gruppo di esperti scientifici di fornire informazioni supplementari per motivare la richiesta. In tal caso la richiesta non è considerata completa fino a quando non siano state fornite le informazioni supplementari.
Articolo 17 Condizioni per la concessione dell’accesso alla documentazione o alle informazioni ricevute
1. L’ufficio per l’IA fornisce mezzi sicuri attraverso i quali può mettere a disposizione del relatore richiedente del gruppo di esperti scientifici la documentazione o le informazioni ricevute, chieste dalla Commissione a seguito di una richiesta di assistenza.
2. Le informazioni richieste sono accessibili solo al relatore e ai contributori nominati per una durata limitata, con possibilità di proroga su richiesta debitamente motivata.
3. Prima di concedere l’accesso alla documentazione o alle informazioni ricevute, l’ufficio per l’IA esige che il relatore presenti:
a) un’autodichiarazione attestante che le informazioni saranno utilizzate esclusivamente per le finalità dichiarate di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del presente regolamento;
b) una descrizione delle modalità e delle garanzie per assicurare il trattamento riservato delle informazioni ricevute.
4. L’ufficio per l’IA può rifiutare l’accesso ai dati richiesti qualora, sulla base delle informazioni presentate a norma del paragrafo 3, abbia motivo di presumere che sussistano rischi ragionevolmente prevedibili connessi alla sicurezza o alla riservatezza dei dati.
CAPO V EFFETTUAZIONE DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE
Articolo 18 Procedura per l’effettuazione di segnalazioni qualificate
1. Per effettuare una segnalazione qualificata all’ufficio per l’IA a norma dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689, è necessaria l’adozione di una decisione almeno a maggioranza semplice dei membri del gruppo di esperti scientifici. Il gruppo di esperti scientifici può introdurre procedure più specifiche nel proprio regolamento interno di cui all’articolo 8.
2. Le segnalazioni qualificate sono debitamente motivate e contengono almeno le informazioni di cui all’articolo 90, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689.
3. L’ufficio per l’IA offre un’apposita interfaccia per la trasmissione sicura delle segnalazioni qualificate. Tale interfaccia offre almeno le seguenti funzionalità:
a) l’invio di segnalazioni qualificate a norma dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689;
b) il ritiro di segnalazioni qualificate, la correzione delle informazioni contenute nelle segnalazioni qualificate e la modifica di queste ultime;
c) la chiusura delle segnalazioni qualificate.
Articolo 19 Gestione delle segnalazioni qualificate
1. L’ufficio per l’IA valuta le segnalazioni qualificate effettuate a norma dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 e decide se avviare le misure di cui agli articoli da 91 a 93 di tale regolamento. Qualora decida di non avviare alcuna delle misure di cui agli articoli da 91 a 93, l’ufficio per l’IA chiude la segnalazione qualificata.
2. L’ufficio per l’IA tratta la segnalazione qualificata entro due settimane dal ricevimento della segnalazione qualificata completa. In qualsiasi momento prima di prendere una decisione l’ufficio per l’IA può chiedere al membro richiedente del gruppo di esperti scientifici di fornire informazioni supplementari per motivare la richiesta. In tal caso la segnalazione qualificata non è considerata completa fino a quando non siano state fornite le informazioni supplementari.
3. Prima di avviare le misure di cui al paragrafo 1, l’ufficio per l’IA informa il consiglio per l’IA conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689.
4. Qualora l’ufficio per l’IA decida di avviare una misura a norma degli articoli da 91 da 93 a del regolamento (UE) 2024/1689, il segretariato, in consultazione con il presidente del gruppo di esperti scientifici, nomina un relatore e due contributori responsabili di fornire consulenza alla Commissione nell’adozione delle misure.
CAPO VI DISPOSIZIONE FINALE
Articolo 20 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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