Decreto Legislativo 13 ottobre 2010 n. 190

Decreto Legislativo 13 ottobre 2010 n. 190
ID 12936 | Update 28.11.20215
Decreto Legislativo 13 ottobre 2010 n. 190
Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitar...
ID 23584 | 10.03.2025
Apertura del Portale per la presentazione alla CSEA, nel corso della sessione suppletiva, della dichiarazione per l’ammissione all’agevolazione per l’annualità di competenza 2025, da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale.
Con la deliberazione 541/2022/R/gas l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha definito l’attuale disciplina prevista per la formazione e gestione degli elenchi delle imprese a forte consumo di gas naturale, in attuazione del meccanismo di agevolazione introdotto con il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021 (di seguito: D.M. 21 dicembre 2021).
Con tale provvedimento, l’ARERA ha, tra le altre cose, ritenuto opportuno istituzionalizzare una “sessione suppletiva”, per l’attribuzione della classe di agevolazione applicabile nel medesimo anno “n” e per l’individuazione delle imprese con consumo di gas superiore a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici.
A tale fine, l’ARERA ha stabilito al comma 4.4 dell’Allegato A della deliberazione 541/2022/R/gas l’apertura del Portale, in sessione suppletiva, entro il 28 febbraio di ciascun anno “n” per l’attribuzione della classe di agevolazione applicabile al medesimo anno e che, per le imprese che accedono a tale sessione, il diritto al riconoscimento delle medesime agevolazioni decorra dal 1° febbraio dell’anno “n”.
Pertanto, la CSEA procederà all’apertura del Portale per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2025 – sessione suppletiva a far data dal 24 febbraio 2025 fino alle ore 23:59 del 26 marzo 2025.
Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2025, delle agevolazioni di cui al D.M. 21 dicembre 2021.
Si precisa inoltre che per le imprese in classe di agevolazione VAL.x ammesse tramite la sessione suppletiva, la contribuzione deve comunque essere versata interamente nella misura prevista dal D.M. 21 dicembre 2021.
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