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Interpello ambientale 07.02.2025 - Autorizzazioni: emissioni materiali polverulenti nelle aree portuali

ID 23474 | | Visite: 145 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/23474

Interpello ambientale 07 02 2025

Interpello ambientale 07.02.2025 - Autorizzazioni: emissioni materiali polverulenti nelle aree portuali

ID 23474 | 17.02.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 07.02.2025

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Autorizzazione di attività di carico, scarico e movimentazione di materiali polverulenti nelle aree portuali. Rif. nota n. prot. 250000994 del 09/01/2025, ricevuta con prot. MASE 0002568 del 09/01/2025

Con la nota indicata in oggetto la Provincia in indirizzo ha proposto un atto di interpello al fine di conoscere il regime autorizzativo da applicare alle aree portuali in cui si svolgono attività di carico, scarico e movimentazione di materiali polverulenti, alla luce delle disposizioni della parte quinta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e del d.p.r. 59/2013.

Al riguardo, è necessario muovere dalla normativa di settore in materia di emissioni di impianti e attività produttive, rappresentata dalla parte quinta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, che prevede (all’articolo 269) il principio secondo cui sono soggetti alla “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Lo “stabilimento” è “il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso per esempio dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività” (articolo 268 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152).

Tale estensiva definizione è finalizzata a garantire che sia sottoposto ad autorizzazione qualsiasi complesso, anche al di fuori di capannoni e altre strutture chiuse, in cui un operatore gestisce in modo stabile, come componenti di un ciclo produttivo, impianti e/o attività aventi emissioni convogliate e/o diffuse in atmosfera.

In questo quadro, un’area portuale adibita in modo stabile, sotto la gestione del concessionario, allo svolgimento di attività di carico, scarico e movimentazione che producono emissioni (come le attività che interessano i materiali pulverulenti), anche solo attraverso l’uso di dispositivi mobili (gru mobili, tramogge, mezzi di trasporto, ecc.), ricade nella definizione di stabilimento.

Il d.p.r. 59/2013 ha poi previsto che, nei casi di soggezione all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera o ad altre autorizzazioni di settore ambientali, tali titoli autorizzativi sono sostituiti da una autorizzazione unica ambientale (AUA), avente una propria disciplina procedurale.

Il campo di applicazione del d.p.r. 59/2013 si riferisce alla categoria delle piccole medie imprese e a tutte le tipologie impiantistiche escluse dall’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e soggette alle sopra indicate autorizzazioni ambientali di settore (articolo 1, comma 1).

È stato in più occasioni chiarito, da parte di questo Ministero, che tali due categorie afferenti al campo di applicazione del d.p.r. 59/2013 sono tra loro autonome, con la conseguenza che l’AUA deve essere riferita a tutti gli operatori, anche diversi da piccole medie imprese, che gestiscono un’attività che risulti soggetta ad autorizzazioni ambientali come l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Pertanto, alla luce di tale scenario normativo, un’area portuale che integra uno stabilimento per cui l’articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 prescrive l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in quanto sede unitaria e stabile di attività di carico, scarico e movimentazione di materiali polverulenti), ricade, dal 2013, nel campo di applicazione del d.p.r. in esame ed è conseguentemente soggetta all’AUA.

Fonte: MASE

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Tags: Ambiente Emissioni Abbonati Sicurezza Interpello ambientale

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