Circolare VVF n.19631 del 03 dicembre 2024
ID 23318 | | Visite: 152 | Prevenzione Incendi | Permalink: https://www.certifico.com/id/23318 |
Circolare VVF n.19631 del 03 dicembre 2024 / Aggiornamento ed esame Tecnici Manutentori Qualificati
ID 23318 | 17.01.2025 / In allegato
Circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024 - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - Ministero dell’Interno
...
OGGETTO: DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. D.M. 13 Settembre 2024 - Prime istruzioni operative
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219, del 18 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto interministeriale 13 settembre 2024 - modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
L’emanazione del citato decreto si è reso necessario per far fronte alle difficoltà segnalate, anche dalle principali associazioni di categoria, in merito alla predisposizione di idonee sedi di esame provviste di particolari apparecchiature ed impianti dedicati, che al momento non sono uniformemente distribuite sul territorio nazionale.
Le modifiche principali introdotte nel DM 13 settembre 2024 includono:
- Aggiornamenti alle modalità di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio;
- La proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni che regolano la qualifica dei tecnici manutentori al 25 settembre 2025;
- L’aggiornamento della tariffa concernente l’attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore.
Si rammenta che tutte le altre disposizioni del DM 1° settembre 2021, come i criteri generali di manutenzione e sorveglianza antincendio, sono già in vigore dal 25 settembre 2022.
Pertanto nella fase transitoria, che si concluderà il 25 settembre 2025, a fronte della presentazione dell’apposita richiesta di ammissione all’esame e nelle more dell’espletamento delle relative procedure per lo svolgimento dell’esame stesso e/o per il rilascio degli attestati di idoneità, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività. A tal fine, a valle della procedura di presentazione della richiesta di ammissione all’esame e previo controllo formale della documentazione trasmessa, verrà rilasciato il Nulla Osta Transitorio (NOT), di cui alla nota DCPREV n. 8191 del 17 maggio 2024, specifico per il singolo presidio antincendio.
Con l’implementazione della specifica applicazione informatica, l’iter di gestione dell’esame viene gestito esclusivamente per via telematica, come meglio descritto nei paragrafi successivi. Pertanto verranno abrogati il modello “Mod. Esami Manutentori rev01/23” e il modello “Mod. A e B – Soggetti formatori/sedi d’esame” rispettivamente la “richiesta di ammissione all’esame per l’abilitazione a tecnico manutentore qualificato di impianti, sistemi e attrezzature antincendio” e la “richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti formatori”.
Relativamente all’aggiornamento della tariffa concernente l’attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore, si fa presente che coloro che abbiano già inoltrato l’istanza prima dell’entrata in vigore del decreto 13 settembre 2024, dovranno provvedere all’integrazione di pagamento tramite la piattaforma informatica dedicata alla procedura.
1. Portale dei servizi al cittadino: “Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati”.
Nell’ottica di digitalizzazione dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni, si sta provvedendo ad informatizzare, sia l’iter di gestione delle richieste di iscrizione all’elenco dei soggetti formatori, sia l’iter di gestione delle richieste di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati garantendo:
- Da parte del cittadino l’invio della richiesta nell’ambito del nuovo portale e la successiva presa visione dello stato della richiesta, con possibilità di essere costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento;
- Da parte del CNVVF l’evasione della richiesta mediante il supporto della nuova applicazione del portale di erogazione dei servizi al cittadino che consente di gestire e tracciare tutti i livelli di autorizzazione propri di ciascuna fattispecie.
Sarà realizzata un’applicazione all’interno del portale ad uso esclusivo dei soggetti formatori, al fine di interagire direttamente con le direzioni regionali/interregionale e la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica, Antincendio ed Energetica per l’organizzazione degli esami dei candidati tecnici manutentori qualificati.
A tal fine sono stati precaricati i dati relativi ai soggetti formatori, a tutt’oggi autorizzati, comprensivi delle rispettive sedi d’esame per consentire la corretta compilazione della domanda da parte del cittadino.
Il pagamento degli importi dovuti avverrà tramite il portale PagoPA.
In ogni caso, il cittadino che intende qualificarsi come tecnico manutentore prima di procedere alla presentazione dell’istanza, collegandosi al portale in parola secondo la procedura riportata nel successivo paragrafo, è tenuto a prendere preventivamente contatto con la sede d’esame presso cui intende svolgere l’esame per gli adempimenti amministrativi correlati allo svolgimento dell’esame stesso.
Nel paragrafo successivo sono indicate le procedure già attive e quelle che si attiveranno successivamente.
2. Modalità di presentazione della domanda di esame e organizzazione dell’esame.
I cittadini che desiderano ottenere la qualifica di Tecnici Manutentori Qualificati (c.d. candidati) devono presentare una domanda di ammissione all’esame, alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica o alla Direzione VF Regionale competente per territorio rispetto alla sede scelta per l’esame, accedendo al portale, previa autentificazione digitale tramite SPID/ CIE, e compilando l’apposito form web.
La procedura guiderà il candidato nella compilazione della richiesta, fornendo evidenza di eventuali campi obbligatori e/o errori in fase di compilazione.
In fase di compilazione della domanda, il cittadino potrà inserire uno o più presidi.
Per ciascun presidio selezionato, il cittadino dovrà scegliere una sede tra quelle disponibili per presidio indicato e specificare in quale caso d’esame rientra (caso 1 o caso 2) per procedere poi ad inserire gli allegati richiesti. A tal riguardo si precisa che per il riconoscimento dei requisiti per il caso 2, la documentazione da allegare dovrà essere attinente allo specifico presidio oggetto d’esame (attestazione di servizio e certificati vari).
Per completare la richiesta, il candidato dovrà verificare la correttezza dei dati inseriti e provvedere al pagamento della marca da bollo e del contributo amministrativo tramite PagoPA. Infine, confermando sul portale la richiesta, la stessa sarà trasmessa automaticamente alla Direzione VF competente. Il cittadino può compilare la richiesta anche per conto di un delegante.
La Direzione VF competente, dopo aver ricevuto notifica della nuova richiesta pervenuta, che è protocollata automaticamente tramite VIGILIa, verifica la conformità dei requisiti previsti dal D.M. 1° settembre 2021 e ss mm. ii. del richiedente l’esame e, qualora siano necessarie integrazioni, può generare tramite portale apposita nota, che sarà trasmessa al candidato.
Qualora le integrazioni fornite dal richiedente non risultino conformi a quanto richiesto in fase di accettazione della domanda, la Direzione VF competente potrà procedere, tramite portale, al diniego della richiesta ovvero richiedere ulteriori integrazioni.
In caso di esito positivo della valutazione dei requisiti, la Direzione VF competente registra il candidato nell’elenco pubblico e rilascia tramite portale il Nulla Osta Transitorio (NOT). Per ogni presidio, e quindi per ciascuna sotto-richiesta, sarà associato un NOT univoco identificato automaticamente dal sistema.
Per le funzionalità sopra riportate il portale in parola è già attivo, mentre le funzionalità riportate di seguito saranno disponibili successivamente e saranno tempestivamente comunicate.
Il Soggetto formatore, o suo delegato per sede d’esame, viene informato tramite portale dei candidati ammessi che hanno selezionato come sede d’esame uno dei centri di formazione di appartenenza, con evidenza della tipologia di prova d’esame e di presidio selezionato, accedendo alla propria area riservata. Attraverso la stessa può presentare una proposta di calendario d’esame, creando delle «classi», e fornire i nominativi dei tecnici manutentori con caratteristica di docenti di cui le Commissioni esaminatrici si avvarranno, da trasmettere tramite portale alla Direzione VF competente per la validazione.
Infine il Soggetto formatore concorderà con la Direzione VF la data dell’esame e successivamente comunicherà al candidato l’ammissione all’esame e la data prevista.
In caso di esito positivo all’esame, la Direzione VF competente rilascia l’attestato di qualificazione, valido su tutto il territorio nazionale, che il candidato può scaricare direttamente dal portale e registra il nuovo Tecnico Manutentore Qualificato nel registro pubblico, disponibile sul sito istituzionale.
2.1 Procedura provvisoria organizzativa dell’esame.
Nelle more della piena attivazione delle suddette procedure, l’organizzazione dell’esame dovrà essere effettuata secondo i seguenti step:
- La Direzione VF competente, ricevuta e convalidata la richiesta di esame del candidato, trasmetterà una copia al Soggetto formatore, o al suo delegato per la sede d’esame scelta dal candidato.
- Il Soggetto formatore, o il suo delegato per la sede d’esame, sarà incaricato di raccogliere le istanze ricevute. Successivamente, al raggiungimento del numero minimo di candidati (da concordare con la Direzione VF), presenterà una formale richiesta di esame alla Direzione VF competente specificando:
- Una proposta per la data dell’esame, che la Direzione VF potrà approvare o
respingere secondo le proprie necessità operative;
- L'indicazione del presidio antincendio oggetto della prova;
- L'indirizzo della sede d’esame;
- L'elenco dei candidati completo dei rispettivi dati anagrafici;
- Una proposta di tecnici manutentori con i requisiti di docenti a supporto della commissione d’esame, corredata dai dati anagrafici di ciascun docente e da un’autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e firmata dal docente stesso, che attesti il rispetto dei requisiti previsti ai sensi del punto 2 dell’allegato II del Decreto e della Circolare prot. n.14804 del 6.10.2021.
- La Direzione VF procede alla designazione della commissione d’esame per la data concordata.
3. Soggetti formatori, centri di formazione e sedi d’esame.
I soggetti formatori, per il tramite dei centri di formazione/sedi d’esame, organizzano i corsi di formazione per tecnici manutentori qualificati.
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei Soggetti formatori il portale prevederà in un successivo upgrade la possibilità per ciascun ente richiedente, eseguito l’accesso al portale, previa autenticazione digitale tramite SPID/CIE, di presentare la richiesta di abilitazione alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica compilando il form web e seguendo l’apposita procedura guidata volta a indirizzare il soggetto richiedente durante la compilazione, fornendo evidenza di eventuali campi obbligatori e/o errori in fase di compilazione.
In caso di esito positivo della valutazione dei requisiti, verrà trasmessa la nota di autorizzazione al Soggetto formatore e si procederà alla registrazione nell’elenco pubblico. Il Soggetto formatore sarà, così, abilitato all’erogazione dei corsi di formazione e/o di esami e, accedendo all’applicazione di gestione dei Soggetti formatori, previa autenticazione digitale tramite SPID/CIE, potrà inserire e aggiornare all’occorrenza e in autonomia, o per delega, i dati relativi ai centri di formazione e alle sedi degli esami.
Si rammenta che il riconoscimento come Soggetto formatore ha validità triennale. Alla scadenza di tale periodo si dovrà procedere all’invio di una nuova istanza ripetendo l’iter sul portale come indicato nei capoversi precedenti. Nel caso in cui non verrà fatto il rinnovo, il Soggetto formatore con i relativi suoi centri di formazione/sedi d’esame saranno sospesi dall’elenco pubblico.
Si evidenzia, infine, che i Soggetti formatori sono responsabili del rispetto dei requisiti indicati nella Circolare prot. n.14804 del 6.10.2021 relativamente ai propri centri di formazione e sedi d’esame.
4. Disciplinare d’esame per la qualifica di Tecnico Manutentore Qualificato Antincendio
L’esame ha lo scopo di verificare le conoscenze teoriche e le competenze pratiche del candidato per garantire la corretta manutenzione di impianti e attrezzature antincendio in conformità alla normativa di sicurezza antincendio vigente.
Si sottolinea che il candidato che richieda la qualifica per più tipologie di impianti, attrezzature o sistemi, dovrà essere sottoposto ad esami distinti per ciascun ambito per il quale viene richiesta l’abilitazione, con valutazioni ugualmente distinte e separate.
Alla luce del nuovo decreto 13 settembre 2024, i casi di esame previsti sono due:
- CASO 1: Esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione, più valutazione del curriculum vitae (facoltativo).
- CASO 2: Esame ridotto (esame oral-pratico), più valutazione del curriculum vitae (obbligatorio).
La procedura denominata CASO 2 afferisce alle sole norme transitorie e potrà essere attivata solo da candidati in possesso dei requisiti richiesti alla data del 25 settembre 2022.
Il sistema di valutazione dei requisiti è quello rappresentato al punto 4 dell’allegato II del D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii. con le specifiche e integrazioni di seguito riportate.
a) Per il CASO 1:
La commissione esaminatrice attribuisce un punteggio per ogni singola prova, oltre all’eventuale valutazione del curriculum vitae:
- Valutazione del curriculum vitae (facoltativo): fino a 10 punti;
- Prova scritta: fino a 20 punti;
- Prova oral-pratica: fino a 70 punti (50 per la parte pratica + 20 per la parte orale).
L’esame si intende superato se il candidato ottiene un voto complessivo non inferiore a 70/100, avendo superato ciascuna prova con un punteggio non inferiore alla metà del massimo.
Il curriculum vitae può essere presentato anche dai candidati che fanno parte del CASO 1 anche se facoltativo, e sarà comunque oggetto di valutazione e contribuirà alla valutazione finale dell’esame.
b) Per il CASO 2:
La commissione esaminatrice attribuisce un punteggio per la sola prova oral-pratica, oltre alla valutazione del curriculum vitae.
- Valutazione del curriculum vitae (obbligatorio): fino a 10 punti;
- Prova oral-pratica: fino a 70 punti (50 per la parte pratica + 20 per la parte orale);
Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati con un’attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o con certificazione in corso di validità di parte terza di un organismo riconosciuto da Accredia prima dell’entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021 e ss.mm.ii. con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti 3.1-3.14 dell’allegato II del citato D.M. vengono riconosciuti 5 punti per la certificazione sopracitata e 10 punti per il curriculum vitae che quindi è esente dalla valutazione da parte della commissione esaminatrice.
L’esame si intende superato se il candidato ottiene un voto complessivo non inferiore a 50.
Si precisa che i requisiti richiamati dal Decreto e dalla Circolare prot. n.14804 del 6.10.2021 per cui il candidato è ammesso al caso 2 devono comunque essere rispettati e occorrerà in ogni caso allegare il curriculum vitae all’atto di presentazione della domanda d’esame.
[...] Segue in allegato
Fonte: VVF
Collegati
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
Circolare VVF n.19631 del 03 dicembre 2024.pdf |
655 kB | 11 |