Regolamento delegato (UE) 2024/3230
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Regolamento delegato (UE) 2024/3230 / Modifica Reg. (UE) 2024/1157
ID 23160 | 20.12.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/3230 della Commissione, del 18 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell’ambito della convenzione di Basilea.
GU L 2024/3230 del 20.12.2024
Entrata in vigore: 09.01.2025
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006, in particolare l’articolo 79, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) In occasione della quindicesima riunione tenutasi nel giugno 2022, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato, con decisione BC-15/18, di includere una nuova voce relativa ai rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi (voce A1181) nell’allegato VIII della convenzione di Basilea, sopprimendo nel contempo la voce A1180 del medesimo allegato, e di aggiungere una nuova voce per i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (voce Y49) nell’allegato II della convenzione di Basilea, sopprimendo nel contempo l’attuale voce relativa a tali rifiuti (voce B1110) e la voce B4030 nell’allegato IX della convenzione di Basilea. Le modifiche prenderanno effetto il 1° gennaio 2025.
(2) È opportuno che l’Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, modifichi le voci relative ai rifiuti elettrici ed elettronici nei pertinenti allegati del regolamento (UE) 2024/1157 laddove questi fanno riferimento agli allegati della convenzione di Basilea.
(3) Per quanto riguarda l’esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall’Unione verso paesi terzi e la loro importazione nell’Unione da paesi terzi, gli allegati III, IV e V del regolamento (UE) 2024/1157 dovrebbero tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le esportazioni dall’Unione verso i paesi terzi ai quali si applica la decisione del Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (di seguito «decisione OCSE») e le importazioni nell’Unione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell’allegato VIII e Y49 dell’allegato II della convenzione di Basilea dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell’allegato V del regolamento (UE) 2024/1157, è opportuno vietare l’esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell’allegato VIII e Y49 dell’allegato II della convenzione di Basilea verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.
(4) Per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi tra Stati membri, le voci GC010 e GC020 dovrebbero continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026. Tali spedizioni sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1157, che garantisce la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti figuranti nell’elenco verde ai fini di una loro gestione ecologicamente corretta. A decorrere dal 1o gennaio 2027 tutti i rifiuti elettrici ed elettronici spediti all’interno dell’Unione dovrebbero essere classificati sotto la voce Y49 o A1181 e le loro spedizioni dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Entro tale data il sistema centrale per la presentazione e lo scambio di documenti e informazioni relativi alle spedizioni dei rifiuti di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1157 sarà pienamente operativo. Questo sistema faciliterà il processo per ottenere le autorizzazioni per le spedizioni di tali rifiuti.
(5) Il presente regolamento tiene conto del fatto che in seno all’OCSE non è stato raggiunto un accordo per integrare nelle appendici della decisione OCSE le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti elettrici ed elettronici. Le voci GC010 e GC020 negli allegati III e IV del regolamento (UE) 2024/1157 non dovrebbero pertanto più essere applicate per l’esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall’Unione verso paesi terzi e per l’importazione di tali rifiuti nell’Unione da paesi terzi.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1157,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III, IV e V del regolamento (UE) 2024/1157 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO
Modifiche del regolamento (UE) 2024/1157 per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell’ambito della convenzione di Basilea
Gli allegati III, IV e V del regolamento (UE) 2024/1157 sono così modificati:
(1) l’allegato III è così modificato:
(a) nella parte I, la lettera e) è soppressa;
(b) nella parte II, sotto il titolo «Altri rifiuti contenenti metalli», al codice GC010 è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
«[*] La voce GC010 si applica esclusivamente ai rifiuti spediti all’interno dell’Unione e solo fino al 31 dicembre 2026.»;
(c) nella parte II, sotto il titolo «Altri rifiuti contenenti metalli», al codice GC020 è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
«[*] La voce GC020 si applica esclusivamente ai rifiuti spediti all’interno dell’Unione e solo fino al 31 dicembre 2026.»;
(2) nell’allegato IV, la parte I è così modificata:
(a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) la voce A2060 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece, se del caso, la voce OCSE GG040 dell’allegato III, parte II;»;
(b) è aggiunta la lettera seguente:
«g) per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione fino al 31 dicembre 2026, la voce Y49 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece, se del caso, le voci GC010 e GC020 dell’allegato III, parte II.»;
(3) l’allegato V è così modificato:
(a) la parte 1 è così modificata:
(i) nell’elenco A, sezione A1, la voce A1180 è sostituita dalla seguente:
«A1181 Rifiuti elettrici ed elettronici (cfr. la voce corrispondente Y49 dell’allegato V, parte 2, elenco A):
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- contenenti o contaminati da cadmio, piombo, mercurio, composti organici alogenati o altri costituenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III, oppure
- con un componente che contiene o è contaminato da costituenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti componenti:
- vetri di tubi a raggi catodici inclusi nell’elenco A
- batterie incluse nell’elenco A
- interruttori, lampade, tubi fluorescenti o unità di retroilluminazione di un dispositivo di visualizzazione contenenti mercurio
- condensatori contenenti PCB
- componenti contenenti amianto
- determinate piastre di circuiti
- determinati dispositivi di visualizzazione
- determinati componenti in plastica contenenti un ritardante di fiamma bromurato
- componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti o contaminati da costituenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III, a meno che non rientrino in un’altra voce dell’elenco A;
- rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti o contaminati da componenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III (ad esempio frazioni derivanti dalla frantumazione o dallo smantellamento), a meno che non rientrino in un’altra voce dell’elenco A»;
(ii) nell’elenco B, sezione B1, la voce B1110 è soppressa;
(iii) nell’elenco B, sezione B4, la voce B4030 è soppressa;
(b) nella parte 2, elenco A, è aggiunta la seguente voce Y49:
«Y49 Rifiuti elettrici ed elettronici:
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III, e
- in cui nessun componente (ad esempio determinate piastre di circuiti, determinati dispositivi di visualizzazione) contiene o è contaminato da costituenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III
- componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad esempio determinate piastre di circuiti, determinati dispositivi di visualizzazione) che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III, a meno che non rientrino in un’altra voce dell’allegato II o IX
- rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad esempio frazioni derivanti dalla frantumazione o dallo smantellamento) che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III, a meno che non rientrino in un’altra voce dell’allegato II o IX».
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